Clamoroso: smentito il TAR Catania

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21 SETTEMBRE 2021 - CLAMOROSO: SMENTITO IL TAR CATANIA: L'ORDINANZA

Il Presidente del TAR Palermo ha smentito clamorosamente le decisioni assunte dal TAR Catania. Competente a decidere è il TAR Palermo. Chi ripaga, adesso, i cacciatori siciliani defraudati di un loro sacrosanto diritto?

(in aggiornamento)

 

21 SETTEMBRE 2021 - CLAMOROSO: SMENTITO IL TAR CATANIA: L'ORDINANZA

Il Presidente del TAR Palermo ha smentito clamorosamente le decisioni assunte dal TAR Catania. Competente a decidere è il TAR Palermo. Chi ripaga, adesso, i cacciatori siciliani defraudati di un loro sacrosanto diritto?

C'è da chiedersi, inoltre, considerato che le decisioni del TAR Catania sono inefficace se rivivono i decreti assessoriali precedenti....staremo a vedere.

 

 

N. 0016679/2021 Prot.Ag.ID N. _____/____ REG.PROV.PRES. N. 0016679/2021 Prot.Ag.ID

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

Il Presidente ha pronunciato la presente

ORDINANZA

ex art. 47 cod. proc. amm.

sul ricorso R.G. n. 1366/2021 proveniente dal TAR Catania, registrato presso questo TAR Palermo con numero di protocollo generale 202196679, proposto dalle Associazioni: Wwf Italia Onlus, Lega Italiana Protezione Uccelli - Lipu Odv, Legambiente Sicilia, Ente Nazionale Protezione Animali - Enpa Onlus, Lndc Animal Protection, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonella Bonanno e Nicola Giudice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Regione Siciliana - Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149; e con l'intervento di - ad opponendum – di: “Liberi Cacciatori Siciliani”, “Associazione Nazionale Pubblicato il 16/09/2021 01022 2021 N. 0016679/2021 Prot.Ag.ID Cacciatori”, “Associazione Italcaccia Sicilia”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Alfio Barbagallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; ----- A) quanto al ricorso introduttivo, per l'annullamento . ----- B) quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato il 12.09.2021 per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, <1. del D.A. n. 50 del 10 settembre 2021, avente ad oggetto “MODIFICHE AL CALENDARIO VENATORIO 2021-2022”, con il quale l’Assessore Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ha provveduto a regolamentare l’esercizio del prelievo venatorio per la stagione 2021-2022, in “ottemperanza al D.P. n.00503/2021 – sezione staccata di Catania - del 07/09/2021” reso inaudita altera parte dal Presidente del TAR Sicilia, Catania, nelle parti in cui ha confermato il contenuto del proprio precedente D.A. n 47/GAB del 1° settembre 2021 (ad eccezione delle parti modificate in conforme applicazione del D.P. 503/2021 cit.); <2. del D.A. 47 del 1° settembre 2021, avente ad oggetto “MODIFICHE AL CALENDARIO VENATORIO 2021-2022”, con il quale l’Assessore Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ha provveduto a regolamentare l’esercizio del prelievo venatorio per la stagione 2021-2022 in (asserita) “ottemperanza al D.P. n. 00499/2021 del 31/08/2021” reso inaudita altera parte dal Presidente del TAR Sicilia, Catania, nelle parti in cui autorizza: a. l’apertura della corrente stagione venatoria in violazione del principio di precauzione ed in manifesta contraddizione con la situazione emergenziale venutasi a creare per effetto degli incendi che hanno devastato 100.000 ettari di territorio regionale ed ucciso migliaia di esemplari di fauna selvatica, anche in piena fase di nidificazione e/o riproduttiva, mettendo a rischio la conservazione degli habitat naturali e la sopravvivenza di molte specie; b. il prelievo venatorio della specie CONIGLIO Selvatico, sia in regime di preapertura che di apertura generale e per l’intera stagione 2021-2022, in violazione del principio di precauzione, in contrasto con le prescrizioni ISPRA ed in contraddizione con la situazione emergenziale venutasi a creare per effetto dai diffusi incendi sviluppatisi nel periodo estivo N. 0016679/2021 Prot.Ag.ID appena trascorso, con distruzione di circa 100.000 ettari di territorio regionale e dell’habitat naturale del Coniglio Selvatico; c. il prelievo venatorio della specie BECCACCIA dal 1° al 10 gennaio 2022, anziché in tre giorni fissi, in contrasto con le prescrizioni ISPRA; d. la mobilità dei cacciatori in altri n.4 AA.TT.CC. della Sicilia, oltre a quelli di ammissione, per la caccia alla sola selvaggina migratoria; e. il prelievo venatorio della specie ALZAVOLA e la caccia agli uccelli acquatici nel mese di ottobre nell’Ambito Territoriale di Caccia TP2; <3. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale al provvedimento sopra indicato>. VISTO il ricorso n. 1366/2021 – Sez. I^ Catania, depositato il 30 agosto 2021, proposto dalle associazioni indicate in epigrafe come sopra rappresentate e difese; VISTI tutti i relativi allegati; VISTO il decreto n. 503 del 7 settembre 2021, con il quale il Presidente della Sezione staccata di Catania ha deciso sull’istanza, depositata il 2 settembre 2021, con cui le Associazioni ricorrenti hanno chiesto “l’esecuzione del D.P. 499/2021 dell’1.9.2021, asseritamente rimasto ineseguito, in quanto il competente Assessorato regionale lo avrebbe in parte disatteso con D.A. n. 47 dell’1/09/2021” (così nel decr. cit.); RILEVATO, che con il citato D.P. n. 499/2021 è stata concessa alle ricorrenti la tutela cautelare monocratica ex art. 56 c.p.a., nella considerazione della prevalenza dell’ “interesse pubblico generale alla limitazione dell’apertura della stagione venatoria, così come proposta, motivatamente, nel parere prot. n. 33198 del 22.6.2021 dell’ISPRA” e ciò ovviamente rispetto sull’interesse pubblico perseguito dall’Amministrazione regionale a mezzo dell’impugnato calendario venatorio e dei pareri tecnico-amministrativi previamente resi dal Comitato Regionale Faunistico Venatorio nelle sedute del 20/04/2021 e 13/07/2021; - che tale decreto cautelare 499/2021, incidente sull’intero territorio regionale, è stato ritualmente adottato allorché nessuna delle parti in causa aveva sollevato N. 0016679/2021 Prot.Ag.ID eccezione di incompetenza territoriale ex art. 47 c.p.a.; - che in data 3 settembre 2021 l’Avvocatura distrettuale dello Stato ha sollevato, ai sensi dell’art. 47 c.p.a. l’eccezione di incompetenza territoriale della Sezione staccata di Catania; CONSIDERATO che con successivo D.P. n. 503/2021, reso in sede di incidente di esecuzione, il Presidente della Sezione staccata di Catania, pur prendendo atto dell’eccezione di incompetenza frattanto sollevata dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, ha ritenuto di poterne prescindere e decidere sul predetto incidente, confermando l’udienza camerale del 7 ottobre 2021 per la ulteriore trattazione in sede Collegiale, disponendo, altresì, l’invio dell’intero fascicolo di causa al Presidente del TAR Sicilia sede di Palermo per la decisione relativa all’eccezione in argomento; PRESO ATTO delle complesse motivazioni contenute nel citato decreto presidenziale n. 50372021 (pervenuto presso questo Ufficio in data 8.9.2021) circa l’asserita permanenza - nonostante la pendenza della pregiudiziale eccezione come sopra tempestivamente sollevata dall’Amministrazione regionale - della “potestas decidendi” presidenziale e correlativamente di quello collegiale, richiamando all’uopo l’ordinanza collegiale n. 622/2019 del TAR Catania; CONVOCATE ed udite le parti in data 13 settembre 2021 come da relativo verbale, dal quale risulta che: l’Avv. Antonella Bonanno, per le ricorrenti, ha ribadito la competenza della Sezione staccata di Catania, quanto meno per il profilo cautelare, facendo presente di avere frattanto proposto ricorso per motivi aggiunti con ulteriore istanza cautelare; l’Avv. Alfio Barbagallo, per gli intervenienti, ha aderito all’eccezione sollevata dall’Avvocatura dello Stato; VISTA la memoria dall’Avvocatura dello Stato depositata il 3 settembre 2021, secondo cui sussisterebbe nella fattispecie “la violazione dei criteri di ripartizione delle controversie tra tribunale amministrativo regionale con sede nel capoluogo e sezione staccata, atteso che l’atto impugnato è stato emanato da un organo N. 0016679/2021 Prot.Ag.ID centrale dell’Amministrazione regionale e produce effetti su tutto il territorio della Regione Siciliana”; RITENUTO che le ragioni esposte a fondamento di tale eccezione - di ordine chiaramente pregiudiziale rispetto ad ogni altra valutazione anche di natura cautelare - meritano di essere condivise e che il ricorso debba essere, da subito, assegnato al TAR Sicilia sede di Palermo per essere trattato alla prima camera di consiglio utile nel calendario della Seconda Sezione interna, competente per materia; - di onerare i difensori delle ricorrenti di provvedere alla re-iscrizione del ricorso presso il TAR Sicilia, sede di Palermo, secondo le procedure del PAT (processo Amministrativo Telematico), affinché assuma un nuovo numero di ruolo generale sostitutivo di quello a suo tempo assunto presso la Sezione staccata di Catania; RITENUTO, infine, per ragioni di completezza d’esame, doversi osservare quanto segue: 1°) Nel citato nel citato D.P. n. 503/2021 viene espressamente richiamata l’ord.za cautelare collegiale n. 622/2019 della Sezione staccata di Catania che a suo tempo ritenne di potersi pronunciare “sull’istanza cautelare innanzi alla stessa proposta”, pur in pendenza della pregiudiziale eccezione di incompetenza territoriale, nella considerazione che ai sensi dell’art. 47, co.1, c.p.a. “fuori dei casi di cui all’art. 14 c.p.a., la ripartizione della controversia tra Tribunale amministrativo regionale con sede nel capoluogo e sezione staccata non costituisce questione di competenza”; non considerando, tuttavia, che la formulazione del citato comma 1 è chiaramente collegata al fatto che la questione di competenza territoriale, tra sede del TAR e Sezione staccata, non è rilevabile d’Ufficio, ma solo dietro formale, specifica e tempestiva eccezione di parte, sicché: a) ove essa non risulti sollevata, l’organo giurisdizionale adito resta investito della controversia quale che sia la sede dell’Autorità emanante e l’ampiezza territoriale degli effetti degli atti impugnati; b) viceversa, nel caso che l’eccezione risulti sollevata, assume piena e perentoria N. 0016679/2021 Prot.Ag.ID cogenza l’art. 55, co. 13, c.p.a., secondo cui “il giudice adito può disporre misure cautelari solo se ritiene sussistente la propria competenza ai sensi degli articoli 13 e 14”; 2°) Invero, tale ultima norma, in ipotesi di dubbio sulla competenza, vieta espressamente al giudice di adottare la decisione cautelare e ciò trova ulteriore sostegno logico-sistematico nel chiaro principio fissato dall’art. 15, co. 2, c.p.a., alla cui stregua il giudice ha il dovere di decidere “… sulla competenza prima di provvedere sulla domanda cautelare e, se non riconosce la propria competenza ai sensi degli articoli 13 e 14, non decide sulla stessa”; 3°) Nessuna valenza determinante può avere, in contrario, la proposizione ipotetica di cui all’art. 47, comma 2, c.p.a., alla quale pure si richiama l’ordinanza collegiale n. 622/2019, evidenziando a tal fine, testualmente, che: “Se sono disposte misure cautelari, si applica l’articolo 15, commi 8 e 9” (recte 7 e 8, non avendo il Legislatore del secondo correttivo al cod. proc. amm., disposto con il d.lgs. n.160 del 2012, provveduto a coordinare il testo dell’art. 47 alle modifiche apportate all’art.15), nonché dall’art. 15, co. 9, del c.p.a., secondo cui ”. Infatti, è agevole replicare che l’ipotesi contemplata dal citato comma 2 (circa possibili misure cautelari emesse “dal giudice privato (ex post; NdiR) del potere di decidere”) è logicamente e sistematicamente collegata al fatto che l’organo adito (sede o sezione staccata), fin tanto che non sia formulata l’eccezione di incompetenza ex art. 47, può adottare, pleno iure, qualsivoglia decisione; tanto che, se l’eccezione non sia sollevata, il ricorso rimane definitivamente incardinato presso detto organo. E, d'altra parte, è solo in simile ipotesi che operano i limiti temporali di efficacia della misura cautelare concessa, di cui al comma 7 dell’art. 15 del c.p.a.; 4°) In altri termini, il richiamo dei commi 9 e 7-8 dell’art. 15 cit., da parte del N. 0016679/2021 Prot.Ag.ID comma 2 dell’art. 47, si spiega chiaramente col fatto che il giudice adito “può” ben adottare provvedimenti cautelari o di altro genere prima che sia sollevata la relativa eccezione e, pertanto, prima che la decisione presidenziale ex art. 47 lo abbia, eventualmente, “privato del potere di decidere”; ma ciò non può, per converso, legittimare che l’Organo giudicante possa esercitare la propria “potestas decidendi” in pendenza della questione pregiudiziale di competenza ritualmente sollevata dalle parti in causa; 5) Del resto, la diversa interpretazione seguita presso la Sezione staccata di Catania è tale da implicare conseguenze pratiche abnormi, perché, ad esempio, in caso di accoglimento della misura cautelare e di connesso dovere del giudice di fissare l’udienza di merito, ai sensi dell’art. 55, co. 11, c.p.a., non sarebbe più dato di comprendere a quale udienza fissare il merito, stante appunto la pendenza dell’eccezione ex art. 47 e perciò l’incertezza sulla competenza tra la Sede del TAR e la Sezione staccata e sui relativi calendari; P.Q.M. Il ricorso in epigrafe è attribuito alla competenza del TAR Sicilia Sede di Palermo per ogni ulteriore prosieguo processuale. La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite e provvederà agli adempimenti conseguenziali.

Così deciso in Palermo il giorno 14 settembre 2021.

Il Presidente Calogero Ferlisi

IL SEGRETARIO N. 0016679/2021 Prot.Ag.I

(in aggiornamento)