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18 SETTEMBRE 2017 - TAR: ANCORA SCONFITTI GLI AMBIENTALISTI - LA CACCIA CONTINUA REGOLARMENTE

Con l'ordinanza sottoriportata il Tribunale Amministrativo per la Sicilia - sezione seconda - ha respinto l'istanza cautelare di sospensiva del Calendario Venatorio 2017/2018. ome si ricorderà il ricorso è stato presentato da Legambiente Sicilia, Associazione Italiana per il World Wide Fund For Nature (Wwf Italia) Onlus, Lega Italiana Protezione Uccelli (Lipu), in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi dagli avv.ti Nicola Giudice e Antonella Bonanno. La stagione venatoria, pertanto, continua regolarmente.

 

Pubblicato il 18/09/2017

N. 01138/2017 REG.PROV.CAU.

N. 01976/2017 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

 

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1976 del 2017, proposto da Legambiente Sicilia, Associazione Italiana per il World Wide Fund For Nature (Wwf Italia) Onlus, Lega Italiana Protezione Uccelli (Lipu), in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi dagli avv.ti Nicola Giudice e Antonella Bonanno, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo, sito in Palermo, via M. D'Azeglio, n. 27/C;

 

contro

l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, in persona dell’Assessore pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui Uffici, siti in Palermo, via A. De Gasperi, n. 81, è domiciliato ex lege;

e con l'intervento di

- le Associazioni: Sindacato Nazionale Cacciatori, Liberi Cacciatori Siciliani, Federazione Siciliana della Caccia, Caccia Pesca e Ambiente Siciliano, Associazione Artemide, Federazione Caccia Regno delle Due Sicilie e Federazione Caccia Per Le Regioni D'Europa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall'avv. Francesca Di Giunta e domiciliate ex lege presso la Segreteria del T.a.r. Sicilia, sito in Palermo, via Butera, n. 6 (intervenienti ad opponendum);
- la Federazione Italiana della Caccia - Consiglio Regionale della Sicilia e l’Associazione ANUUmigratoristi – Comitato Regionale Sicilia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall’avv. Epifanio Gugliotta, presso il cui studio, sito in Palermo, Corso Calatafimi, n. 26 (intervenienti ad opponendum);

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:

- del Decreto dell’Assessore dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana n. 51 del 7 agosto 2017 avente ad oggetto “calendario venatorio 2017/2018” e dei relativi allegati facenti parte integrante del medesimo decreto, con il quale lo stesso Assessore “ha regolamentato l’attività venatoria per la prossima stagione autorizzando in prima battuta la preapertura generalizzata dell’attività stessa al 2 settembre 2017”;

- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale al provvedimento sopraindicato;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;

Visti gli atti di intervento ad opponendum;

Visto il decreto presidenziale n. 1976/2017;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 settembre 2017 il Cons., dott.ssa Federica Cabrini;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Visto l’art. 55 c.p.a.;

Ritenuto che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, il ricorso non appare assistito dal requisito del fumus boni iuris tenuto conto delle condivisibili motivazioni espresse nel decreto n. 1976/2017 da intendersi qui richiamate, nonché in ragione delle specifiche peculiarità climatiche e della fauna nella Regione Siciliana;

Ritenuto pertanto che vada respinta l’istanza cautelare proposta;

Ritenuto che le spese e gli onorari della fase cautelare debbano compensarsi tra le parti tenuto conto della natura degli interessi in gioco.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Seconda, respinge la domanda di sospensione presentata in via incidentale dalla parte ricorrente.

Compensa tra le parti le spese e gli onorari del giudizio cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 15 settembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

 

Cosimo Di Paola, Presidente

Federica Cabrini, Consigliere, Estensore

Anna Pignataro, Consigliere





L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Federica Cabrini
Cosimo Di Paola






IL SEGRETARIO

 

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