TAR: pubbicata l'ordinanza
 

Consiglio Siciliano

L Associazione vicina ai Cacciatori

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

 

27 DICEMBRE 2017 - TAR: PUBBLICATA L'ORDINANZAt_flag.gif - 7.06 Kb

Come gia anticipato nel precedente post è disponibile l'ordinanza sul ricorso delle associazioni ambientaliste avverso il calendario venatorio. Ricorso ntegrato da motivi aggiunti con specifico riguardo alla regolamentazione dell'attività venatoria nell'Isola di Pantelleria, nell'Isola di Salina e, infine, nell'Isola di Marettimo. Per queste due isole  il ricorso è improcedibile in quanto i decreti hanno cessato di produrre effetti già il 30/11 u.s. Per quanto riguarda, invece, riguarda l'Isola di Pantelleria -poiche la regolamentazione era riferita alla complessiva attività e non solo al coniglio selvatico- il TAR ha ordinato la sospensione della caccia fissando la discussione al 19/12/2018. Singolare è l'affermazione del TAR secondo la quale il decreto di regolamentazione "appare viziato da eccesso di potere per sviamento in ragione della possibilità di conseguire il risultato voluto (tutela delle produzioni agricole dal coniglio selvatico) con altri strumenti (eventualmente più efficaci)... Ci piacerebbe proprio sapere quali sono questi strumenti. Ecco il testo dell'ordinanza:

Pubblicato il 21/12/2017

N. 01511/2017 REG.PROV.CAU.

N. 01976/2017 REG.RIC.

logo

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

 

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1976 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da Legambiente Sicilia, Associazione Italiana per il World Wide Fund For Nature (Wwf Italia) Onlus, Lega Italiana Protezione Uccelli (Lipu), in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi dagli avv.ti Nicola Giudice e Antonella Bonanno, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo, sito in Palermo, via M. D'Azeglio, n. 27/C;

 

contro

l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, in persona dell’Assessore pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui Uffici, siti in Palermo, via A. De Gasperi, n. 81, è domiciliato ex lege;

e con l'intervento di

- le Associazioni: Sindacato Nazionale Cacciatori, Liberi Cacciatori Siciliani, Federazione Siciliana della Caccia, Caccia Pesca e Ambiente Siciliano, Associazione Artemide, Federazione Caccia Regno delle Due Sicilie e Federazione Caccia Per Le Regioni D'Europa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall'avv. Francesca Di Giunta e domiciliate ex lege presso la Segreteria del T.a.r. Sicilia, sito in Palermo, via Butera, n. 6 (intervenienti ad opponendum);
- la Federazione Italiana della Caccia - Consiglio Regionale della Sicilia e l’Associazione ANUUmigratoristi – Comitato Regionale Sicilia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall’avv. Epifanio Gugliotta, presso il cui studio, sito in Palermo, Corso Calatafimi, n. 26 (intervenienti ad opponendum);
- Li Volsi Filippo e Mellini Armando, rappresentati e difesi dall'avv. Francesca Di Giunta e domiciliati ex lege presso la Segreteria del T.a.r. Sicilia, sito in Palermo, via Butera, n. 6 (ricorrenti incidentali);

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:

quanto al ricorso introduttivo:

- del Decreto dell’Assessore dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana n. 51 del 7 agosto 2017 avente ad oggetto “calendario venatorio 2017/2018” e dei relativi allegati facenti parte integrante del medesimo decreto, con il quale lo stesso Assessore “ha regolamentato l’attività venatoria per la prossima stagione autorizzando in prima battuta la preapertura generalizzata dell’attività stessa al 2 settembre 2017”;

- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale al provvedimento sopraindicato;

quanto al ricorso per motivi aggiunti:

- del D.A. n. 69/Gab/2017 del 19 settembre 2017 con il quale, a parziale modifica del proprio precedente D.A. n. 51/Gab del 7 agosto 2017, l’Assessore dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana, ha regolamentato l’attività venatoria nell’Isola di Pantelleria;

- del D.A. n. 70/Gab/2017 del 19 settembre 2017 con il quale, a parziale modifica del proprio precedente D.A. n. 51/Gab del 7 agosto 2017, l’Assessore dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana, ha regolamentato l’attività venatoria nell’Isola di Salina, compresa nell’Arcipelago delle Isole Eolie;

- del D.A. n. 71/Gab/2017 del 19 settembre 2017 con il quale, a parziale modifica del proprio precedente D.A. n. 51/Gab del 7 agosto 2017, l’Assessore dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana, ha regolamentato l’attività venatoria nell’Isola di Marettimo, compresa nell’Arcipelago delle Isole Egadi;

- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o consequenziale ai provvedimenti sopra indicati;

e quanto al ricorso incidentale presentato da: Sindacato Nazionale Cacciatori, Associazione Artemide, Li Volsi Filippo e Mellini Armando:

i dd.aa. 66/2017, 67/2017, 69/2017, 70/2017 e 71/2017;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;

Visti gli atti di intervento ad opponendum;

Visto il decreto presidenziale n. 1069/2017;

Vista l’ordinanza cautelare n. 1138/2017;

Visti il ricorso per motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visto il decreto presidenziale n. 1327/2017;

Visti il ricorso incidentale, con i relativi allegati;

Visto il decreto presidenziale n. 1366/2017;

Visti i documenti e le memorie difensive depositati in giudizio dalle parti in vista della trattazione dell’istanza cautelare,

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2017 il Cons., dott.ssa Federica Cabrini;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Visto l’art. 55 c.p.a.;

Ritenuto che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare:

- il ricorso per motivi aggiunti, quanto al d.a. n. 69/2017 (Isola di Pantelleria), appare assistito dal requisito del fumus boni iuris, in quanto detto d.a. appare viziato da eccesso di potere per sviamento in ragione della possibilità di conseguire il risultato voluto (tutela delle produzioni agricole dal coniglio selvatico) con altri strumenti (eventualmente anche più efficaci) e, quanto ai dd.aa. n. 70/2017 (Isola di Salina) e n. 71/2017 (Isola di Marettimo), è improcedibile atteso che detti dd.a. hanno cessato di produrre effetti;

- il ricorso incidentale, in parte (quanto ai dd.aa. 69, 70 e 71/2017) appare infondato, per le ragioni sopra indicate e per le condivisibili motivazioni espresse nel decreto n. 1327/2017, da intendersi qui richiamate e, per il resto (nella parte in cui ha ad oggetto i dd.aa. n. 66/2017 e n. 67/2017) appare prima facie inammissibile, in quanto le censure dedotte avrebbero dovuto essere oggetto di autonomo ricorso e comunque appare privo del requisito del periculum in mora;

Ritenuto pertanto che vada accolta l’istanza cautelare proposta con i motivi aggiunti nei limiti di cui in motivazione;

Ritenuto che le spese e gli onorari della fase cautelare debbano compensarsi tra le parti tenuto conto della natura degli interessi in gioco.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Seconda, accoglie la domanda di sospensione presentata dalla parte ricorrente con i motivi aggiunti nei limiti di cui a. d.a. 69/2017.

Fissa per la discussione del ricorso nel merito la pubblica udienza del 19/12/2018, ore di rito.

Compensa tra le parti le spese e gli onorari del giudizio cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

 

Cosimo Di Paola, Presidente

Federica Cabrini, Consigliere, Estensore

Anna Pignataro, Consigliere





L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Federica Cabrini
Cosimo Di Paola






IL SEGRETARIO



 

You are here