Calendario Venatorio 2019
 

Consiglio Siciliano

L Associazione vicina ai Cacciatori

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8 AGOSTO 2019 - CALENDARIO VENATORIO 2019/2020: OGGI RIUNIONE DEL COMITATO REGIONALE FAUNISTICO VENATORIO

E' stato convocato oggi alle ore 15,30 il Comitato Regionale Faunistico Venatorio per l'esame della bozza del Calendario Venatorio 2019/2020.  La bozza è corredata dal parere dell'ISPRA.

Questa la bozza integrale:

 

 

 

BOZZA DI CALENDARIO VENATORIO 2019/2020

il presente subirà modifiche in conseguenza della riunione odierna e delle ulteriori implementazioni che l'Amministrazione riterrà opportune

ART. 1 – Luoghi di caccia

Il cacciatore residente in Sicilia è autorizzato ad esercitare l’attività venatoria nell’ambito territoriale di caccia di residenza e negli ambiti territoriali nei quali è stato ammesso a seguito di specifica richiesta presentata alla Ripartizione Faunistico Venatoria competente per territorio.

Il cacciatore regionale, inoltre, può esercitare la caccia alla sola selvaggina migratoria in un massimo di n. 4 AA. TT. CC. della Regione, a sua scelta, con esclusione degli A.T.C. ME3 (Isole Eolie), PA3 (Ustica), TP3 (Isole Egadi), TP4 (Pantelleria) e AG3 (Isole Pelagie) previo regolare versamento di € 5,16 per ogni ATC.

La settimana venatoria ha inizio il lunedì e si conclude la domenica. Il cacciatore, ha la possibilità di scegliere n. 3 giornate di caccia settimanali, escludendo i giorni di martedì e venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è, in ogni caso, vietato. In nessun caso il cacciatore può superare il numero complessivo di tre giornate di caccia per settimanaL’attività venatoria deve essere praticata esclusivamente nelle forme previste dalla L. R. n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni, mediante l’impiego dei mezzi consentiti dall’art. 13 della Legge del 11/02/1992, n. 157.

ART. 2 – Documenti

Il cacciatore per l’esercizio dell’attività venatoria deve essere munito di:

1)      libretto personale di porto di fucile e di licenza di caccia in corso di validità;

2)      Attestazione del versamento della tassa di concessione governativa relativa al libretto personale di porto di fucile e di licenza di caccia;

3)      Attestazione del versamento dell'addizionale di € 5,16 ai sensi dell'art. 24 della legge 157/92;

4)      Attestazione del versamento della tassa di concessione governativa regionale (art. 30 L. R. 1 settembre 1997 n.33);

5)      Attestazione del versamento della tassa di concessione governativa regionale (art. 13 L. R n. 7 del 2001) per ogni ambito territoriale di caccia in cui il cacciatore è stato eventualmente ammesso oltre a quello di residenza

6)      Attestazione del versamento per ogni ambito territoriale di caccia eventualmente prescelto per esercitare la caccia alla sola fauna migratoria;

 

7)      polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi;

8)      polizza assicurativa per infortuni correlata alla caccia, con i massimali previsti dall’art. 17, commi 7 e 8, della L. R. n. 33/97 e succ. mod. ed int.; si rappresenta a tal riguardo che, ai sensi dell’art. 33 comma 1 della L. R. n. 1/2008, il pagamento del premio assicurativo deve essere eseguito su polizze prepagate autorizzate dalle agenzie assicurative che garantiscano il versamento del premio effettuato, oppure prepagato tramite banca, ufficio postale o rete telematica sui moduli predisposti dalle agenzie assicurative;

9)      tesserino venatorio rilasciato dalla Regione Siciliana per il tramite del Comune di residenza

I versamenti relativi ai punti 2) e 3) possono essere effettuati in unico bollettino; i versamenti relativi ai punti 4), 5) 6) possono essere effettuati in unico bollettino.

Ogni cacciatore deve annotare in modo indelebile, negli appositi spazi del tesserino, il giorno e l'ambito territoriale di caccia (ATC) scelto all’inizio dell’attività venatoria giornaliera; qualora nella stessa giornata esercita l'attività venatoria in più di uno ambito territoriale di caccia (ATC), al fine di avere dati omogenei sui capi abbattuti per ATC, deve compilare una pagina del tesserino per ogni ATC prima di iniziare l'attività venatoria.

Il cacciatore deve registrare sul tesserino venatorio tutti i capi abbattuti. I capi di selvaggina stanziale e migratoria dovranno essere registrati subito dopo l’abbattimento.

Il cacciatore non residente in Sicilia autorizzato ad esercitare l'attività venatoria in un ambito territoriale di caccia in cui è stato ammesso, utilizza il tesserino venatorio rilasciato dalla regione o dalla provincia di residenza. La validità del tesserino rilasciato dalle altre regioni, ai fini dell'esercizio dell’attività venatoria nella Regione Siciliana, è subordinata al rispetto della vigente legislazione e del presente calendario venatorio ed in particolare al numero delle giornate settimanalmente consentite, cumulabili, ai fini del conteggio, con le giornate di caccia fruite in altre regioni.

ART. 3 – Orari

La caccia è consentita da un’ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.

Le Ripartizioni Faunistico Venatorie provvederanno alla divulgazione degli orari ufficiali nel territorio di propria competenza.

ART. 4 – Calendario (Specie e periodi di prelievo venatorio)

Negli ambiti territoriali di caccia, l’attività venatoria è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, ad esclusione del martedì e del venerdì, nei quali l’esercizio dell’attività venatoria è in ogni caso vietato e, comunque, per non più di 3 giornate settimanali a scelta del cacciatore, per i seguenti periodi e per le specie sotto elencate:

Preapertura

 

a) i giorni 01 e 04 settembre 2019 nella sola forma da appostamento temporaneo:

uccelli:  Colombaccio ( Columba palumbus), Gazza ( Pica pica); , Ghiandaia (Garrulus glandariu).

Apertura generale

d) dal 15 settembre 2019 al 30 novembre 2019 incluso:

mammiferi: Coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus)

Fatte salve eventuali modifiche relative ai luoghi, ai modi e ai tempi in cui ne sarà consentito il prelievo in funzione dell’esito del censimento che verrà effettuato nel territorio regionale.

e) dal 15 settembre 2019 al 30 gennaio 2020 incluso

mammiferi: Volpe (Vulpes vulpes).

f) dal 15 Settembre 2019 al 16 gennaio 2020 incluso

uccelli: Colombaccio (Columba palumbus).

g) dal 2 ottobre al 31 ottobre 2019 incluso

uccelli: Quaglia (Coturnix coturnix);

h) dal 2 ottobre 2019 al 30 dicembre 2019 incluso:

uccelli: Merlo (Turdus merula)

i) dal 2 ottobre 2019 al 30 dicembre 2019 incluso:

uccelli: Allodola (Alauda arvensis).

l) dal 2 ottobre 2019 al 20 gennaio 2020 incluso:

uccelli: Cesena (Turdus pilaris), Tordo bottaccio (Turdus philomelos), Tordo sassello (Turdus iliacus),

m) dal 2 ottobre 2019 al 20 gennaio 2020 incluso:

su indicazione di parere ISPRA. Ciò al fine di evitare rischi di confusione e/o perturbazione per altre specie , come indicato nella “ Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409CEE sulla conservazione degli uccelli acquatici. Tale principio, già vigente in ambito Europeo, implica , in Italia, la necessità di uniformare le date di chiusura della caccia per tale gruppo di specie , alla terza decade di gennaio stante altresì la particolare sensibilità al disturbo causato dall’attività venatoria.

Alzavola (Anas crecca), Beccaccino (Gallinago gallinago), , Codone (Anas acuta), Fischione (Anas penelope), Folaga (Fulica atra), Gallinella d’acqua (Gallinula chloropus), Germano reale (Anas platyrhyncos), Mestolone (Anas clypeata), Moriglione (Aythya ferina), Pavoncella (Vanellus vanellus), Porciglione (Rallus acquaticus);

 

Per la canapiglia (Anas strepera), in considerazione del fatto che la specie è attualmente considerata depauperata ed in uno stato di conservazione sfavorevole,  ne viene vietato il prelievo venatorio.

SPEC: SPEC 3

Status: stato di conservazione sfavorevole (depauperata)

Criteri: generale declino in tempi recenti

( Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE

sulla conservazione degli uccelli selvatici” prodotta dalla Commissione Europea (febbraio 2008), in

particolare nei paragrafi 2.5.4 – 2.7.14.-)

Per quanto concerne le specie : Moriglione (Aythya ferina), Pavoncella (Vanellus vanellus), l’ISPRA invita tutte le regioni a porre la dovuta attenzione per le predette specie , in quanto sono inserite rispettivamente nelle categorie 4 e 1b dell’allegato A dell’accordo AEWA ( accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici in Eurasia ed Africa adottato durante l’ultimo Meeting della Parti. ). La Comunità Europea chiede espressamente all’Italia di sospendere il prelievo venatorio, con specifico riferimento a quanto richiamato nell’art.7 della Direttiva Uccelli, laddove il prelievo non deve contribuire ad un peggioramento dello stato di conservazione della specie..

dal 20 ottobre 2019 al 10 gennaio 2020 incluso:

Beccaccia (Scolopax rusticola).

L’ISPRA , tenuto conto della forte pressione venatoria a cui è sottoposta la specie, e della vulnerabilità in presenza di avverse condizioni climatiche , ritiene opportuno la chiusura della caccia al 31 dicembre, anche ai fini di una razionale e corretta gestione della specie.

Tenuto conto altresì del progetto al quale questa Amministrazione sta collaborando “ Ali D’Italia” , che si basa sull’analisi di dati dei capi abbattuti e del monitoraggio della specie durante la fase di svernamento questa amministrazione reputa di potere  pianificare una corretta gestione della specie basata su un  prelievo sostenibile, e pertanto posticipa la chisura della caccia al 10 gennaio 2020.

Conformemente poi  a quanto suggerito dal Piano di gestione europeo della Beccaccia, la caccia a questa specie dovrà essere sospesa attraverso apposito provvedimento qualora si dovessero verificare eventi climatici sfavorevoli alla sua salvaguardia quali:

- bruschi cali delle temperature minime (< 10 °C in 24 ore);

- verificarsi di un’ondata di gelo di durata stimabile in 6 – 7 giorni o più;

- verificarsi di forti nevicate e coperture nevose protratte nel tempo.

La sospensione della caccia alla Beccaccia avverrà all’occorrenza di una sola delle condizioni su enunciate.

o) dal 15 settembre 2019 al 15 gennaio 2020 incluso:

uccelli : Gazza (Pica Pica), Ghiandaia (Garrulus glandarius).

p) dal 02 novembre 2019 al 30 gennaio 2020 incluso:

mammiferi: Cinghiale (Sus scrofa).

q) dal 15 settembre al 31 ottobre 2019 incluso,

uccelli: Tortora (Streptopelia turtur);

Per quanto riguarda la tortora si evidenzia che la specie è indicata come in precario stato di conservazione  / SPEC 1)

Pertanto , in attesa che venga completato il il piano d’azione europeo sulla specie, l’ISPRA ritiene accettabile prevedere un prelievo della specie anche per questa stagione venatoria, ma al contempo invita le regioni ad evitare di autorizzare la preapertura. Altresì ritiene opportuno adottare un carniere non superiore a 5 capi giornalieri e 20 capi stagionali

ART.5 - Prescrizioni inerenti la caccia alla volpe

Il prelievo venatorio della Volpe (Vulpes vulpes) dal 15 settembre al 30 dicembre 2019 è consentito sia in forma libera (da uno a tre cacciatori) che in forma collettiva con squadre formate da più cacciatori. La caccia in forma collettiva è consentita con l'ausilio dei soli cani da seguita e da tana ed è regolamentata con provvedimento da emanare da parte delle Ripartizioni Faunistico Venatorie entro il 7 settembre 2019. Dal 1° al 30 gennaio 2020 la caccia alla Volpe in forma libera, al fine di evitare disturbo alle altre specie, è consentita esclusivamente da appostamento temporaneo e senza l'ausilio di cani. La caccia alla volpe in forma collettiva è consentita a seguito di autorizzazione rilasciata dalla Ripartizione Faunistico Venatoria competente per territorio. Dal 1° al 30 gennaio 2020 la caccia in forma collettiva è autorizzata dalle Ripartizioni Faunistico Venatorie in aree circoscritte e comunque in zone in cui non si arreca disturbo ad altre specie ed in special modo alla Coturnice (Alectoris graeca whitakeri) ed alla Lepre italica (Lepus corsicanus).

I regolamenti per la caccia alla Volpe in forma collettiva sono predisposti dalle Ripartizioni Faunistico venatorie nel rispetto delle linee generali di seguito riportate:

1) le singole squadre per la caccia alla volpe sono formate da un minimo di sei fino ad un massimo di trentacinque cacciatori, fra i quali devono essere previsti:

a) il capo squadra che iscrive la squadra presso la Ripartizione Faunistico- Venatoria competente per territorio, organizza e dirige la squadra, controlla il numero e l'elenco dei partecipanti, controlla l'apposizione dei cartelli segnalatori nella zona individuata per la caccia, assegna le poste prima dell’inizio della caccia, controlla il numero dei capi abbattuti;

b) i cacciatori in squadra che non devono abbandonare la posta assegnatagli dal caposquadra fino al segnale di fine battuta;

c) i conduttori dei cani che sono autorizzati al recupero dei capi feriti;

 

2) la caccia in squadra può avere inizio previa delimitazione della zona individuata con cartelli apposti un’ora prima dell’alba; l’inizio ed il termine della caccia deve essere segnalato da apposito avviso acustico udibile in tutta la zona interessata;

3) tutti i cacciatori partecipanti alla caccia devono indossare un gilet di colore arancione che li renda facilmente visibili sul territorio al fine di aumentare la sicurezza, portare ben visibile il distintivo della squadra e raggiungere le poste con l’arma scarica;

4) i conduttori dei cani possono caricare l’arma solo al momento in cui la muta viene sciolta, tutte le armi devono essere scaricate al segnale di fine della caccia.

 

ART.6- Prescrizioni inerenti la caccia al cinghiale

La caccia al Cinghiale (Sus scrofa) può essere esercitata dal 02 novembre 2019 al 30 gennaio 2020 nelle seguenti forme:

in forma libera, esclusivamente da appostamento temporaneo:

nella forma collettiva con la formazione di squadre iscritte presso la Ripartizione faunistico venatoria competente per territorio.

La caccia collettiva con l'ausilio dei cani, è esercitabile solo a seguito di autorizzazione rilasciata dalla Ripartizione Faunistico Venatoria competente per territorio, nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì.

Esclusivamente negli ambiti territoriali di caccia ME2 e PA2 la caccia in forma collettiva è autorizzata anche il sabato sempre nel rispetto del limite di tre giornate di caccia a settimana per ogni singolo cacciatore, ciò in relazione alla massiva presenza del predetto selvatico all’interno degli AA. TT. CC. citati.

Dal 1 al 30 gennaio 2020 la caccia al Cinghiale è consentita solamente in forma collettiva con l’ausilio di cani da seguita.

La caccia al Cinghiale in forma collettiva a squadre, è regolamentata con provvedimento da emanarsi entro il 1° ottobre 2019 da parte delle Ripartizioni faunistiche venatorie, nel rispetto dei seguenti indirizzi:

1) negli altri ambiti territoriali di caccia della Sicilia possono essere autorizzate non più di cinque squadre per giornata di caccia.

2) le singole squadre per la caccia al cinghiale sono formate da un minimo di sei fino ad un massimo di trentacinque cacciatori, fra i quali devono essere previsti:

a) il caposquadra, il quale iscrive la squadra presso la Ripartizione Faunistico Venatoria, organizza e dirige la caccia, controlla il numero e l’elenco dei partecipanti, controlla l’apposizione dei cartelli segnalatori nella zona individuata per effettuare la caccia, controlla ed assegna le poste prima della caccia, controlla il numero dei capi abbattuti;

b) i cacciatori in squadra che non devono abbandonare la posta assegnatagli dal caposquadra fino al segnale di fine caccia

c) i conduttori dei cani che sono autorizzati al recupero dei capi feriti;

3) la caccia in forma collettiva può avere inizio previa delimitazione della zona individuata con cartelli apposti un’ora prima dell’alba; l’inizio ed il termine della caccia deve essere segnalato da apposito avviso acustico udibile in tutta la zona interessata;

4) tutti i cacciatori partecipanti alla caccia devono indossare un gilet di colore arancione che li renda facilmente visibili sul territorio al fine di aumentare la sicurezza, portare ben visibile il distintivo della squadra e raggiungere le poste con l’arma scarica;

5) i conduttori dei cani possono caricare l’arma solo al momento in cui la muta viene sciolta, tutte le armi devono essere scaricate al segnale di fine caccia.

6) nell’ ATC PA2 possono essere autorizzate dieci squadre per giornata di caccia. Di queste almeno cinque devono essere autorizzate esclusivamente nelle aree limitrofe al Parco delle Madonie.

7) nell’ ATC ME2 della provincia di Messina possono essere autorizzate fino a dieci squadre, per giornata di caccia.

ART. 7- Prescrizioni inerenti gli ambiti territoriali di caccia prescelti per l’esercizio dell’attività venatoria limitatamente alla fauna selvatica

Il prelievo venatorio alla selvaggina migratoria, negli ATC scelti per la migratoria, è possibile per un numero massimo complessivo di 28 giornate, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente calendario venatorio. L’ambito o gli ambiti territoriali di caccia scelti per la fauna migratoria devono essere indicati nel tesserino venatorio dal funzionario comunale incaricato al rilascio, previa esibizione della ricevuta di versamento di € 5,16 per ambito.

Il cacciatore può scegliere l’ambito territoriale di caccia per la sola fauna migratoria anche successivamente al ritiro del tesserino venatorio, previa esibizione del versamento di € 5,16.al funzionario comunale preposto.

Il versamento per gli ambiti prescelti per la migratoria può essere effettuato cumulativamente alla tassa di concessione regionale ed alla tassa di ammissione in ATC di non residenza su c/c n.10575900 intestato a UNICREDIT s.p.a cassiere della Regione Siciliana, recante la causale “Tassa per caccia alla selvaggina migratoria nello o negli AA. TT. CC. Scelti”

ART. 8 - Attività venatoria all'interno delle Aziende agro – venatorie

Nelle aziende agro – venatorie è consentito l'utilizzo, a fini venatori, del Fagiano comune (Phasianus colchicus) e della Starna (Perdix perdix). Gli animali, provenienti da allevamenti autorizzati e provvisti di certificazione sanitaria, possono essere immessi all'inizio della giornata venatoria in numero pari ai capi abbattibili dai cacciatori presenti durante la giornata. I capi non abbattuti dai cacciatori devono essere recuperati a cura del concessionario entro la fine della giornata. Il mancato recupero degli animali comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa prevista.

ART. 9 – Piano di prelievo

Il cacciatore può prelevare, per ogni giornata di caccia, complessivamente 15 capi di selvaggina. Per le seguenti specie il cacciatore deve, inoltre, rispettare le limitazioni sotto riportate:

 

LIMITE MASSIMO

GIORNALIERO

LIMITE MASSIMO

STAGIONALE

Quaglia

5

25

Beccaccia

3

20

Tortora

5

25

Allodola

10

50

Codone, , Beccaccino, Mestolone

5

25

Coniglio selvatico

1

15

 

ART. 10– Allenamento e addestramento cani

L’attività di allenamento e di addestramento dei cani può essere svolta, limitatamente alle aree in cui è consentito l’esercizio venatorio e senza possibilità di sparo, nelle tre settimane che precedono l’apertura della caccia, con l’esclusione dei due giorni precedenti l'apertura stessa.

ART. 11 Regolamentazione e divieti inerenti l’uso del furetto

L’utilizzo del furetto per la caccia al Coniglio selvatico è vietato in tutti gli Ambiti Territoriali di Caccia delle province della Regione Siciliana.

ART. 12 – Ulteriori limitazioni dei luoghi di caccia

Dall’1 al 30 gennaio 2020 incluso, l’attività venatoria può essere praticata nei boschi, nei seminativi arborati (vanno inclusi fra i seminativi arborati anche i terreni utilizzati a seminativo con presenza di piante sparse di carrubo), negli uliveti privi di frutto pendente, negli acquitrini, corsi d’acqua e laghetti artificiali, anche se le acque risultano profonde oltre i tre metri. Per la caccia alla volpe in forma libera non possono essere utilizzati cani. Per la caccia al cinghiale in forma collettiva possono essere utilizzati solo cani da seguita. Per la caccia alla Beccaccia (Scolopax rusticola) possono essere utilizzati esclusivamente cani appartenenti alle razze da ferma.

ART. 13 – Siti Natura 2000 e I. B. A. (Important Bird Areas)

L’attività venatoria è vietata nei Siti Natura 2000 e, nel rispetto dell’articolo 1 comma 5 bis della Legge 157/92 e s.m.i., introdotto dall’articolo 42 della Legge 96/2010, per una fascia di rispetto di 150 metri contigua a questi, ad eccezione di quelli dove è espressamente consentita nei modi e nei tempi previsti dal Piano Regionale Faunistico Venatorio (PRFV) 2013/2018 e dal decreto n. 442/2012 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente.

Nei Siti Natura 2000 dove l'attività venatoria è consentita dal Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/2018, sarà regolamentata con specifici provvedimenti.

La cartografia di tutte le zone SIC e ZPS presenti in Sicilia è scaricabile dal sito:

ftp://ftp.dpn.minambiente.it/Cartografie/Natura2000/schede_e_mappe/Sicilia/

In ossequio al Piano Regionale Faunistico Venatorio, nelle porzioni di I.B.A. (Important Bird Areas) presenti nel territorio della Regione Siciliana non rientranti in Zone di protezione speciale (ZPS), vengono applicati i “criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone di protezione speciale (ZPS)” previsti dal DM del 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente e delle Tutela del Territorio e del Mare.

 

Pertanto nelle porzioni di territorio esterno alla ZPS delle seguenti IBA l'attività venatoria è consentita dal 2 ottobre 2019 al 30 gennaio 2020. Nel mese di gennaio, la caccia al Cinghiale e alle altre specie per cui il presente provvedimento ne prevede il prelievo venatorio in tale mese, è consentita esclusivamente, nei giorni di sabato e domenica:

IBA 152 Isole Eolie

IBA 153 Monti Peloritani

IBA 154 Nebrodi

IBA 155 Monte Pecoraro e Pizzo Cirina

IBA 156 Monte Cofano

IBA 157 Isole Egadi

IBA 158 Stagnone di Marsala e Saline di Trapani

IBA 162 Zone Umide del Mazarese

IBA 163 Medio corso e foce del fiume Simeto

IBA 164 Madonie

IBA 166 Biviere e Piana di Gela

IBA 167 Pantani di Vendicari e di Capo Passero

IBA 168 Pantelleria e Isole Pelagie

IBA 215 Monti Sicani

Le cartografie sono consultabili sul sito:

http://www.pcn.minambiente.it/viewer/index.php?project=natura

ART. 14 – Limitazione nell’utilizzo di munizionamento a pallini di piombo

per evitare il rischio di avvelenamento da piombo, nonchè per adempiere all’accordo internazionale (legge nazionale n. 66 del 6.2.06) denominato AEWA (African-Eurasian Waterbird Agreement), finalizzato alla conservazione degli uccelli acquatici migratori, è vietato l’utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, langhe e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne, di tutto il territorio regionale in cui è consentito l’esercizio venatorio., nonché per la caccia agli ungulati. Tale accordo, stipulato nell’ambito della Convenzione di Bonn per la Conservazione delle Specie Migratrici, comporta la necessità per gli Stati firmatari di attuare una serie di azioni per la tutela degli uccelli acquatici migratori, ivi comprese alcune misure volte a garantire la sostenibilità del prelievo venatorio e sia in adempimento a quanto previsto dall'art.1 del decreto n. 442 del 10 agosto 2012 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente.

ART. 15 . Divieti e prescrizioni

 

È vietata la caccia da appostamento alla Beccaccia e al Beccaccino.

Nelle aree percorse da incendi è vietata l'attività venatoria.

Per la caccia da appostamento è fatto obbligo al cacciatore di raggiungere la località di caccia con l'arma scarica e in custodia.

L'attraversamento di zone intercluse tra zone autorizzate alla pratica venatoria è consentito anche con l'arma montata, purché scarica

E’ vietato, per la caccia agli uccelli acquatici, l'uso di imbarcazioni o natanti di qualunque genere, per disturbare o fare involare o radunare gli uccelli, se finalizzato al loro abbattimento; ciò anche al fine di evitare impatti negativi sulla fauna tutelata che potrebbe essere facilmente confusa con specie cacciabili.

La caccia con il falco è vietata in tutte le isole minori e nelle aree contigue alle aree protette e in tutti i siti Natura 2000 per una fascia estesa 1 Km. dai loro confini, anche nel rispetto dell’art. 1 comma 5 bis della legge 157/92 e s.m.i., introdotto dall’art. 42 della legge  96/2010.

ART. 16 - Aree di divieto di caccia

a)      La caccia è vietata nel raggio di 1000 metri dai seguenti valichi montani

 

Valico

Elevazione

m s.l.m

Coordinate geografiche

1.Portella Colla (Isnello – PA)

1.425

37° 52’ 04’’ N – 14° 00’ 18’’ E

2. Portella di Mandarini (Petralia Soprana - PA)

1.208

37° 51’ 34’’ N – 14° 05’ 59’’ E

3. Portella Colle Basso (Cesarò - ME)

1.335

37° 53’ 21’’ N – 14° 35’ 27’’ E

4. Portella Biviere (Cesarò – ME)

1.281

37° 57’ 18’’ N – 14° 42’ 35’’ E

5. Portella della Busica (Tortrici - ME)

1.228

37° 58’ 31’’ N – 14° 17’ 51’’ E

6. Portella Zilla (Roccella Valdemone - ME)

1.165

37° 58’ 59’’ N – 14° 59’ 54’’ E

7. Contrada Cardone (Antillo - ME)

811

37° 59’ 34’’ N – 15° 12’ 14’’ E

 

b) Nel ATC CL2 in provincia di Caltanissetta l'attività venatoria è vietata sulle aree interne alle dighe Comunelli, Disueri e Cimia nonché nell'area interna alla Piana del Signore;

c)      L'attività venatoria è vietata nelle zone di cui all'allegato “B” del presente Decreto.

ART. 17 – Norme finali

Per quanto non previsto nel presente decreto si applicano le disposizioni previste dalle Leggi:

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