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26 AGOSTO 2021 - TAR:  PIANO FAUNISTICO VENATORIO: ANCORA UN RINVIO

Apprendiamo che il Tribunale Amministrativo Regionale con ordinanza del 22/07/2021 ha, ancora una volta, rinviato il giudizio al 22/01/2022 sul Piano Faunistico Regionale tuttora vigente ma abbondantemente scaduto. Sarebbe ora di rimboccarsi le maniche e lavorare al suo superamento e alla emanazione di un nuovo Piano più aderente al momento attuale.

Allegata l'ordinanza

Pubblicato il 22/07/2021

N. 02271/2021 REG.PROV.COLL.

N. 02614/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

 

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2614 del 2013, proposto dalla Federazione Italiana della Caccia, Consiglio Regionale della Sicilia e della Federazione Caccia Regioni d’Europa, in persona dei loro legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Angelo Russo, domiciliato presso la segreteria TAR in Palermo, via Butera, 6;

 

contro

Presidenza della Regione Siciliana, Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
Legambiente Comitato Regionale non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del Decreto del Presidente della Regione Siciliana n° 227/S.6/S.G. del 25 luglio 2013, pubblicato sul sito internet della Regione Siciliana in data 10/08/2013, con cui è stato approvato il Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/2018;

- del Decreto Assessoriale 139 Gab del’8 agosto 2013 dell’Assessorato Risorse Agricole ed Alimentari della Regione Siciliana, pubblicato sul sito internet della Regione Siciliana in data 10/08/2013 ed in G.U.R.S. in data 23/08/1973, con cui è stato emanato il calendario venatorio 2013/2014;

- dei Decreti Assessoriali 3961 e 3965 del 30 agosto 2013 dell’Assessorato Risorse Agricole ed Alimentari della Regione Siciliana, con cui è stata regolamentata l’attività venatoria nelle isole di Ustica, di Pantelleria, nell’arcipelago delle Egadi e nell’arcipelago delle Eolie;

- del Decreto Assessoriale 3962 del 30 agosto 2013 dell’Assessorato Risorse Agricole ed Alimentari della Regione Siciliana, con cui è stata regolamentata l’attività venatoria nell'Arcipelago delle Pelagie;

- dei Decreti Assessoriali 145/Gab e 146/Gab del 17 settembre 2013 dell’Assessorato Risorse Agricole ed Alimentari della Regione Siciliana, con cui è stata regolamentata l’attività venatoria negli arcipelaghi delle Egadi e delle Eolie;

- del D.D.G. 442 del 10 agosto 2012 del Dirigente Generale dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, Dipartimento dell’Ambiente, della Regione Siciliana, con cui è stato espresso il parere V.A.S. (valutazione ambientale strategica), integrato con la V.INC.A. (Valutazione d’Incidenza Ambientale) sul Piano Regionale Faunistico Venatorio della Regione Siciliana, pubblicato sul sito internet della Regione Siciliana unitamente al Piano Regionale Faunistico Venatorio;

- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza della Regione Siciliana e di Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 luglio 2021 il dott. Luca Girardi e trattenuta la causa in decisione secondo quanto disposto dall’art. 25, comma 2, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137;

 

Premesso che non risultano depositati in giudizio da alcuna parte due degli atti impugnati, né è stato possibile rinvenirli aliunde. In particolare si fa riferimento al D.D.G. n. 442/12 ed al D.P.R.S. n. 227/13 e, pertanto, non è materialmente scrutinabile il ricorso nella sua interezza;

Rilevato, ancora, che il piano venatorio impugnato risulta decaduto nel 2018 e non appare chiaro quale sia l’interesse delle ricorrenti alla definizione del giudizio. In proposito, si riporta quanto dichiarato proprio dalle ricorrenti nell’istanza di prelievo del 5 maggio 2021:“L'istanza di prelievo è, quindi, motivata dalla considerazione che una pronuncia di merito che dovesse intervenire a distanza di anni dall'emanazione del Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013 – 2018 e dalla proposizione del ricorso sarebbe privo di utilità sostanziale e, pertanto, tamquam non esset”;

Rilevato, in ultimo, che la memoria difensiva depositata in giudizio dalla Difesa erariale altro non è che un rapporto informativo interno, datato 20 maggio 2014, del Direttore Generale dell’ARTA nel quale non vengono affrontate molte delle censure in ricorso, in particolare circa la presunta mancanza di replica al parere obbligatorio di cui all’art. 15, comma 1, l.r. 33/97 nonché, per quanto riguarda il quinto motivo di ricorso, circa l’erroneo calcolo della superficie agrosilvopastorale regionale, l’erroneo calcolo della “SASP” destinata a protezione e l’erroneo calcolo dell'indice di densità venatoria;

Ritenuto necessario, pertanto, al fine del decidere, di dover acquisire i provvedimenti impugnati non depositati in giudizio e, contestualmente, documentati e motivati chiarimenti in ordine ai fatti di causa e alle censure dedotte in giudizio mediate apposita dettagliata relazione illustrativa da parte delle Amministrazione intimata;

Ritenuto congruo assegnare all’Amministrazione il termine di giorni novanta (90) dalla comunicazione della presente ordinanza, con l’avvertenza che si trarranno argomenti di prova ex art. 64, comma 4, c.p.a., oltre che ai fini del computo delle spese di lite, in caso di mancanza di difese dell’Amministrazione, differendo la trattazione del merito della causa all’udienza pubblica del 27 gennaio 2022, ore di rito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) dispone gli adempimenti istruttori di cui in motivazione e differisce la trattazione della causa all’udienza pubblica del 27 gennaio 2022, ore di rito.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2021 con l'intervento dei magistrati:

 

Calogero Ferlisi, Presidente

Sebastiano Zafarana, Consigliere

Luca Girardi, Referendario, Estensore





L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Luca Girardi
Calogero Ferlisi






IL SEGRETARIO

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