IL NUOVO DECRETO: SI RITORNA A CACCIA
 

Consiglio Siciliano

L Associazione vicina ai Cacciatori

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IL NUOVO DECRETO: SI RITORNA A CACCIA

 

1 SETTEMBRE 2021 - IL NUOVO DECRETO: SI RITORNA A CACCIA

 

Un sentito ringraziamento all'Assessore On. Toni Scilla che in tempi rapidissimi ha dato certezza ad una attività legittima.

Da pochissimo ha firmato il nuovo decreto. Si ritorna a caccia. Queste le nuove date:

PREAPERTURA


(giorni 04, 05, 11 e 12 settembre 2021, nella sola forma dell’appostamento temporaneo) :


a) Colombaccio(Columba palumbus),


(giorni 04, 05, 11 e 12 settembre 2021)

b) Coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus)

 

(in aggiornamento)

 




 

D.A. n. 47 del 01/09/2021
REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e
della Pesca Mediterranea
Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale
MODIFICHE AL CALENDARIO VENATORIO 2021/2022
L’ASSESSORE
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge Regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: “Norme per la protezione, la tutela e
l’incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni
per il settore agricolo e forestale” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il comma 5 lett. a) dell’art. 22 della Legge regionale 1 settembre 1997 n. 33 e s.m.e i;
VISTO il comma 1 dell’articolo 19 della L.R. n. 33 del 1 settembre 1997;
VISTO il rinvio all’art.18 della Legge n.157/1992, previsto dall'art. 2, comma 5, della Legge
regionale n. 33/1997 e dall’art.10 della Legge regionale n° 7/2001;
VISTO il parere ISPRA prot. n. 33198 del 22.06.2021;
VISTO il D.A. N. 37/GAB del 26/07/2021 con i relativi allegati A e B;
VISTI i risultati dell'attività di monitoraggio del Coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus)
finalizzati alla determinazione della sussistenza della specie e alla possibilità di una gestione
sostenibile del prelievo venatorio, pervenuti a mezzo di PEC acquisita al prot. 6737 del 22/08/2021;
VISTO il D.A. N. 45/GAB del 24/08/2021, avente ad oggetto modifiche ed integrazioni al
Calendario venatorio 2021/2022;
VISTO il Decreto Presidenziale nr. 00499/2021 del 31.08.2021 del Tribunale Amministrativo
Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania - Sezione Prima (proc. nr. 01366/2021 Reg.
Ric.), che ha sospeso il D.A. N. 37/GAB del 26/07/2021 con i relativi allegati A e B, nonché, il D.A.
N. 45/GAB del 24/08/2021, il quale dispone che il calendario venatorio sia posto in relazione,
quanto all'apertura, “alle date trasfuse nel predetto parere ISPRA, ad eccezione della tortora
selvatica, per la quale, allo stato, come ivi suggerito, la stessa va integralmente sospesa”;
RITENUTO DI DOVER PROVVEDERE, IN OTTEMPERANZA AL D.P. n. 00499/2021 del
31/08/2021;
D E C R E T A
ART. 1 - Le premesse fanno parte integrante del presente decreto.
ART. 2 - E' sospesa l'efficacia degli atti impugnati e specificatamente, il D.A. n. 37/GAB del
26/07/2021 e il D.A. n. 45/GAB del 24/08/2021.
ART. 3 – L’esercizio dell’attività venatoria per la stagione 2021/2022, è regolamentata secondo le
disposizioni contenute negli allegati 1 e 2, facenti parte integrante del presente decreto.
ART. 4 – Il presente provvedimento trova immediata applicazione dalla data di pubblicazione sul
sito web dell’Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca
Mediterranea.
Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul
sito web dell’Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca
Mediterranea ai sensi dell'art.68 della l.r. 12/08/2014 n. 21 e s.m.i.
Palermo, 01/09/2021
L'Assessore
ANTONINO SCILLA*
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93
Allegato “1”
REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
L'ASSESSORE REGIONALE DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
CALENDARIO VENATORIO 2021/2022
ART. 1 – Luoghi di caccia
Il cacciatore residente in Sicilia è autorizzato ad esercitare l’attività venatoria nell’ambito
territoriale di caccia di residenza e negli ambiti territoriali nei quali è stato ammesso a seguito di
specifica richiesta presentata alla Ripartizione Faunistico Venatoria competente per territorio.
Il cacciatore regionale, inoltre, può esercitare la caccia alla sola selvaggina migratoria in un
massimo di n. 4 AA. TT. CC. della Regione, a sua scelta, con esclusione degli A.T.C. ME3 (Isole
Eolie), PA3 (Ustica), TP3 (Isole Egadi), TP4 (Pantelleria) e AG3 (Isole Pelagie) previo regolare
versamento di € 5,16 per ogni ATC.
La settimana venatoria ha inizio il lunedì e si conclude la domenica. Il cacciatore, ha la
possibilità di scegliere n. 3 giornate di caccia settimanali, escludendo i giorni di martedì e venerdì,
nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è, in ogni caso, vietato. In nessun caso il cacciatore può
superare il numero complessivo di tre giornate di caccia per settimana. L’attività venatoria deve
essere praticata esclusivamente nelle forme previste dalla L. R. n. 33/97 e successive modifiche ed
integrazioni, mediante l’impiego dei mezzi consentiti dall’art. 13 della Legge del 11/02/1992, n.
157.
ART. 2 – Documenti
Il cacciatore per l’esercizio dell’attività venatoria deve essere munito di:
1) Libretto personale di porto di fucile e di licenza di caccia in corso di validità;
2) Attestazione del versamento della tassa di concessione governativa relativa al libretto personale
di porto di fucile e di licenza di caccia;
3) Attestazione del versamento dell'addizionale di € 5,16 ai sensi dell'art. 24 della legge 157/92;
4) Attestazione del versamento della tassa di concessione governativa regionale (art. 30 L.R. 1
settembre 1997 n.33);
5) Attestazione del versamento della tassa di concessione governativa regionale (art. 13 L.R. n. 7
del 2001) per ogni ambito territoriale di caccia in cui il cacciatore è stato eventualmente
ammesso oltre a quello di residenza;
6) Attestazione del versamento per ogni ambito territoriale di caccia eventualmente prescelto per
esercitare la caccia alla sola fauna migratoria;
7) Polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi;
8) Polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi nonché polizza assicurativa per
infortuni correlata alla caccia, con i massimali previsti dall’art. 17, commi 7 e 8, della L.R. n.
33/97 e s.m.e i.; si rappresenta a tal riguardo che, ai sensi dell’art. 33 comma 1 della L.R. n.
1/2008, il pagamento del premio assicurativo deve essere eseguito su polizze prepagate
autorizzate dalle agenzie assicurative che garantiscano il versamento del premio effettuato,
oppure prepagato tramite banca, ufficio postale o rete telematica sui moduli predisposti dalle
agenzie assicurative;
9) Tesserino venatorio rilasciato dalla Regione Siciliana per il tramite del Comune di residenza.
I versamenti relativi ai punti 2) e 3) possono essere effettuati in unico bollettino; i
versamenti relativi ai punti 4), 5), 6) possono essere effettuati in unico bollettino.
Ogni cacciatore deve annotare in modo indelebile, negli appositi spazi del tesserino, il
giorno e l'ambito territoriale di caccia (ATC) scelto all’inizio dell’attività venatoria giornaliera;
qualora nella stessa giornata esercita l'attività venatoria in più di uno ambito territoriale di caccia
(ATC), al fine di avere dati omogenei sui capi abbattuti per ATC, deve compilare una pagina del
tesserino per ogni ATC prima di iniziare l'attività venatoria.
Il cacciatore deve registrare sul tesserino venatorio tutti i capi abbattuti. I capi di selvaggina
stanziale e migratoria dovranno essere registrati subito dopo l’abbattimento.
Il cacciatore non residente in Sicilia, autorizzato ad esercitare l'attività venatoria in un
ambito territoriale di caccia in cui è stato ammesso, utilizza il tesserino venatorio rilasciato dalla
regione o dalla provincia di residenza. La validità del tesserino rilasciato dalle altre regioni, ai fini
dell'esercizio dell’attività venatoria nella Regione Siciliana, è subordinata al rispetto della vigente
legislazione e del presente calendario venatorio ed in particolare al numero delle giornate
settimanalmente consentite, cumulabili, ai fini del conteggio, con le giornate di caccia fruite in altre
regioni.
ART. 3 – Orari
La caccia è consentita da un’ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.
Esclusivamente per la caccia alla beccaccia l’esercizio venatorio è consentito da un’ora dopo
del sorgere del sole fino ad un’ora prima del tramonto.
Le Ripartizioni Faunistico Venatorie provvederanno alla divulgazione degli orari ufficiali
nel territorio di propria competenza.
ART. 4 – Calendario (Specie e periodi di prelievo venatorio)
Negli ambiti territoriali di caccia, l’attività venatoria è consentita nei giorni di lunedì,
mercoledì, giovedì, sabato e domenica, ad esclusione del martedì e del venerdì, nei quali l’esercizio
dell’attività venatoria è in ogni caso vietato e, comunque, per non più di 3 giornate settimanali a
scelta del cacciatore, per i seguenti periodi e per le specie sotto elencate.
PREAPERTURA
(giorni 04, 05, 11 e 12 settembre 2021, nella sola forma dell’appostamento temporaneo) :
a) Colombaccio(Columba palumbus),
(giorni 04, 05, 11 e 12 settembre 2021)
b) Coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus)
APERTURA GENERALE
Nella Regione Siciliana si ritiene che l’apertura della caccia al 19 settembre (terza domenica
di settembre), come previsto dalla L. 157/92 e dalla L.R. 33/97 ed in armonia con la Direttiva CE
147/2009, è compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza, come definito dal
documento “Key Concepts” (2° decade di settembre), anche rispetto ad altre specie non oggetto di
prelievo venatorio e che potrebbero risultare disturbati dallo svolgimento di detta attività.
Si ritiene di dover precisare, inoltre, che la Regione Siciliana ha istituito nel corso degli anni
numerose aree protette, parchi, oasi di protezione, riserve naturali statali e regionali, fondi chiusi, in
cui vige il totale divieto di caccia.
La Regione Siciliana, attraverso il vigente Piano Faunistico Venatorio ha, inoltre, previsto,
unica regione in Italia, il divieto di caccia nei Siti Natura 2000, SIC-ZSC e ZPS, tranne pochi casi in
cui la caccia è consentita dal mese di ottobre. La molteplicità delle aree protette e la totalità delle
zone umide di pregio, a diverso titolo totalmente precluse all’attività venatoria, garantiscono
quindi, alla Regione Siciliana, una elevata tutela del territorio dove le specie selvatiche non
subiscono alcun disturbo dall’attività venatoria, oggetto di regolamentazione attraverso il presente
Calendario Venatorio 2021-2022 come di seguito articolato:
a) (dal 02 ottobre al 13 novembre incluso – relativamente agli ambiti territoriali AG1, AG2,
CL1, EN1, EN2, ME1, PA1, PA2, SR2, TP1 e TP2)
a) Coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus)
(dal 02 ottobre al 28 novembre 2021 incluso – relativamente agli ambiti territoriali CL2, CT1
CT2, ME2, RG1, RG2 e SR1)
a bis) Coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus)
Per questa specie, durante la stagione venatoria 2021/2022, L'USO DEL FURETTO, in ossequio al
principio di precauzione, è Vietato in tutto il territorio regionale.
b) dal 19 settembre 2021 al 17 gennaio 2022 incluso
uccelli: Colombaccio (Columba palumbus);
c) dal 02 ottobre al 31 ottobre 2021 incluso
uccelli: Quaglia (Coturnix coturnix).
I più recenti dati disponibili della European Red List of Birds, 2015, documento ufficiale della
Commissione Europea, classificano la Quaglia “Least concern” (Minima preoccupazione) cioè la
categoria delle specie comuni e non a rischio. Questo dato dimostra che la specie non è in
condizione sfavorevole diversamente da quanto affermato negli ultimi pareri espressi che cita la
classificazione SPEC, che non ha carattere ufficiale. La situazione demografica della maggior parte
dei paesi da cui originano le popolazioni migratrici che interessano in particolare la Sicilia è
valutata favorevole (cfr. Red List – Bird Life International – Coturnix coturnix (Common Quail)
European Red List of Birds 2015).
La data di chiusura è stata prudenzialmente fissata al 31 ottobre in quanto
assolutamente compatibile con il periodo di migrazione prenuziale come individuato dal documento
“Key Concepts” e con quanto previsto dalla stessa Guida ISPRA dove si raccomanda, a fini
prudenziali l’adozione di un carniere giornaliero e stagionale rispettivamente di 5 e 25 capi, da
tempo recepito dalla Regione Siciliana.
d) dal 19 settembre 2021 al 30 dicembre 2021 incluso
uccelli: Merlo (Turdus merula)
e) dal 19 settembre 2021 al 31 gennaio 2022 incluso
uccelli: Gazza (Pica Pica), Ghiandaia (Garrulus glandarius)
f) dal 02 ottobre 2021 al 31 gennaio 2022 incluso
mammiferi: Volpe (Vulpes vulpes)
g) dal 01 novembre 2021 al 31 gennaio 2022 incluso
mammiferi: Cinghiale (Sus scrofa) e sue diverse forme fenotipiche
h) dal 02 ottobre 2021 al 30 dicembre 2021 incluso
uccelli: Allodola (Alauda arvensis)
Nella Regione Siciliana per questa specie si è proceduto, attraverso diverse azioni finalizzate,
alla sua conservazione. Con nota prot.39642 del 28/05/2021 sono state inviate al MITE ed a
ISPRA le informazioni sullo stato di applicazione del Piano di Gestione dell’Allodola, in
particolare:
- In linea con quanto previsto nel Piano di Gestione nazionale della specie, negli ultimi Calendari
Venatori della Regione Siciliana (Stagioni venatorie 2019-2020 e 2020-2021) il limite massimo
stagionale di prelievo è stato ridotto, per singolo cacciatore, da 50 a 40 capi e ciò si prevede
anche per la stagione venatoria 2021-2022
- Nella Regione Siciliana attraverso l’attivazione delle azioni delle Misure agro- ambientali
(Misura 10) del PSR Sicilia 2014-2020, l’obiettivo 1 del Piano nazionale di Gestione
dell'Allodola e più precisamente. il miglioramento dell'habitat della specie negli agro-ecosistemi,
per ridurre i fattori limitanti e le minacce per le popolazioni nidificanti, migratrici e svernanti per
l’Allodola, è stato perseguito facendo riferimento al valore degli indicatori per azione attivata.
i) dal 02 ottobre 2021 al 20 gennaio 2022 incluso
uccelli: Cesena (Turdus pilaris), Tordo bottaccio (Turdus philomelos),
l) dal 02 ottobre 2021 al 31 gennaio 2022 incluso
uccelli: Tordo sassello (Turdus iliacus)
m) dal 02 ottobre 2021 al 20 gennaio 2022 incluso
Alzavola (Anas crecca), Beccaccino (Gallinago gallinago), Canapiglia (Mareca strepera),
Codone (Anas acuta), Fischione (Mareca penelope), Folaga (Fulica atra), Gallinella d’acqua
(Gallinula chloropus), Germano reale (Anas platyrhyncos), Mestolone (Spatula clypeata),
Porciglione (Rallus acquaticus).
Limitatamente agli ATC: RG2 e SR2 il prelievo delle suddette specie è posticipato al 01
Novembre 2021 e protratto fino al 20 Gennaio 2022, ed è vietato per tutta la stagione il prelievo
della specie Alzavola (Anas creca) al fine di tutelare la popolazione di Anatra Marmorizzata.
In merito all'ATC TP2, già oggetto di limitazione in anni precedenti, non si ritiene opportuno
imporre delle ulteriori limitazioni, in quanto, come si evince dai dati dei censimenti di acquatici
invernali trasmessi annualmente dai monitoratori ISPRA non risultano da più di 13 anni
avvistamenti di Anatra Marmorizzata, e anche quelli avvenuti prima del 2008 si riferiscono
a soggetti di transito in migrazione primaverile.
La chiusura della stagione venatoria per l’avifauna acquatica a giudizio dell’ISPRA, dovrebbe
avvenire il 20 di gennaio, non solo per le specie per le quali la migrazione prenuziale inizia alla
III decade di gennaio, ma per tutta la comunità ornitica delle zone umide, al fine di evitare rischi
di confusione e/o perturbazione per altre specie, anche non oggetto di attività venatoria, come
indicato nella “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla
conservazione degli uccelli selvatici”
n) dal 02 ottobre 2021 al 10 gennaio 2022 incluso
Beccaccia (Scolopax rusticola)
Con l’ulteriore limitazione, dal 01 Gennaio 2022 al 10 Gennaio, di esercitare l’attività
venatoria con un PMA (Prelievo Massimo Autorizzato) specifico del mese di una beccaccia
giornaliera e prelievo massimo di numero 3 capi.
Al fine di contrastare la caccia da appostamento a questa specie, già vietata per legge, l’esercizio
venatorio è consentito da un'ora dopo del sorgere del sole fino ad un'ora prima del tramonto.
Si evidenzia, infine, che nella Regione Siciliana la posta alla Beccaccia è punita con una
sanzione amministrativa di € 416,00 e il ritiro del tesserino venatorio per l’intera stagione.
Conformemente a quanto suggerito dal Piano di gestione europeo della Beccaccia, la caccia a
questa specie dovrà essere sospesa attraverso apposito provvedimento qualora si dovessero
verificare eventi climatici sfavorevoli alla sua salvaguardia quali:
- bruschi cali delle temperature minime (< 10 °C in 24 ore);
- verificarsi di un’ondata di gelo di durata stimabile in 6 – 7 giorni o più;
- verificarsi di forti nevicate e coperture nevose protratte nel tempo.
La sospensione della caccia alla Beccaccia avverrà all’occorrenza di una sola delle condizioni su
enunciate.
o) dal 24 ottobre 2021 al 29 novembre 2021 incluso
Lepre Italica (Lepus corsicanus)
Prelevabile solo ed unicamente nelle aree individuate ai fini dell'attuazione degli interventi di
gestione attiva, secondo le previsioni e le indicazioni del Progetto triennale “Verso il prelievo
venatorio sostenibile della Lepre italica (Lepus corsicanus) in Sicilia buone pratiche e azioni di
monitoraggio”, presentato dalla Federazione Italiana della Caccia e prorogato con nota del Servizio
3 del Dipartimento regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, prot. n. 107413 del 15/10/2020,
anche per gli anni 2021 e 2022.
Con successivo decreto saranno individuate le aree interessate al prelievo sperimentale, nonché,
il numero di capi prelevabili in ciascun ambito territoriale.
A cura delle Ripartizioni Faunistico Venatorie saranno individuati i cacciatori, appositamente
formati ad effettuare detti prelievi sperimentali, secondo le modalità previste in progetto, gli stessi,
saranno appositamente autorizzati su disposizione che verrà adottata dal Dirigente dell'Ufficio dei
Servizi per il Territorio. Si avverte che l'attuazione del progetto rimane comunque subordinato e
condizionato dall’esistenza e consistenza della specie, in ciascun distretto individuato all’interno
degli Ambiti territoriali di Caccia AG1, AG2, ME1, ME2, CT1, CT2, SR1, SR2.
ART.5 - Prescrizioni inerenti la caccia alla volpe
Il prelievo venatorio della Volpe (Vulpes vulpes) dal 02 ottobre al 30 dicembre 2021 è
consentito sia in forma libera (da uno a tre cacciatori) che in forma collettiva con squadre formate
da più cacciatori con l’ausilio dei cani. La caccia in forma collettiva è consentita con l'ausilio dei
soli cani da seguita e da tana ed è regolamentata con provvedimento da emanare da parte delle
Ripartizioni Faunistico Venatorie entro il 15 settembre 2021.
Dal 1° al 31 gennaio 2022 la caccia alla Volpe in forma libera, al fine di evitare disturbo alle
altre specie, è consentita esclusivamente da appostamento temporaneo e senza l'ausilio di cani.
Dal 1° al 31 gennaio 2022 la caccia alla Volpe in forma collettiva con l'ausilio dei soli cani da
seguita e da tana è consentita a seguito di autorizzazione rilasciata dalla Ripartizione Faunistico
Venatoria competente per territorio in aree circoscritte e comunque in zone in cui non si arreca
disturbo ad altre specie ed in special modo alla Coturnice (Alectoris graeca whitakeri) ed alla Lepre
italica (Lepus corsicanus).
I regolamenti per la caccia alla Volpe in forma collettiva sono predisposti dalle Ripartizioni
Faunistico Venatorie nel rispetto delle linee generali di seguito riportate:
1) le singole squadre per la caccia alla volpe sono formate da un minimo di sei fino ad un massimo
di trentacinque cacciatori, fra i quali devono essere previsti:
a) il capo squadra che iscrive la squadra presso la Ripartizione Faunistico Venatoria competente
per territorio, organizza e dirige la squadra, controlla il numero e l'elenco dei partecipanti,
controlla l'apposizione dei cartelli segnalatori nella zona individuata per la caccia, assegna le
poste prima dell’inizio della caccia, controlla il numero dei capi abbattuti;
b) i cacciatori in squadra che non devono abbandonare la posta assegnatagli dal caposquadra fino
al segnale di fine battuta;
c) i conduttori dei cani che sono autorizzati al recupero dei capi feriti.
2) la caccia in squadra può avere inizio previa delimitazione della zona individuata con cartelli
apposti un’ora prima dell’alba. L’inizio ed il termine della caccia deve essere segnalato da
apposito avviso acustico udibile in tutta la zona interessata;
3) tutti i cacciatori partecipanti alla caccia devono indossare un gilet di colore arancione che li renda
facilmente visibili sul territorio al fine di aumentare la sicurezza, portare ben visibile il distintivo
della squadra e raggiungere le poste con l’arma scarica;
4) i conduttori dei cani possono caricare l’arma solo al momento in cui la muta viene sciolta, tutte le
armi devono essere scaricate al segnale di fine della caccia.
ART. 6- Prescrizioni inerenti la caccia al cinghiale
La caccia al Cinghiale (Sus scrofa) può essere esercitata dal 01 novembre 2021 al 31 gennaio 2022
nelle seguenti forme:
- dal 01 Novembre al 30 Dicembre 2021 può essere esercitata sia in forma libera che
collettiva con l’ausilio di cani da seguita e da cerca;
- dal 01 al 31 Gennaio 2022 in forma collettiva, quest’ultima con la formazione di squadre
iscritte presso la Ripartizione Faunistico Venatoria competente per territorio e con l’ausilio di cani
da seguita;
- dal 01 al 31 gennaio la caccia al cinghiale in forma libera è consentita solo da
appostamento temporaneo, ed esclusivamente nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì e sabato
senza l’ausilio dei cani.
La caccia collettiva con l'ausilio dei cani, è esercitabile solo a seguito di autorizzazione
rilasciata dalla Ripartizione Faunistico Venatoria competente per territorio. Al fine di contrastare la
massiva presenza del predetto selvatico nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì e sabato per due
battute la settimana, sempre nel rispetto del limite di tre giornate di caccia a settimana per ogni
singolo cacciatore.
La caccia al Cinghiale in forma collettiva a squadre, è regolamentata con provvedimento da
emanarsi entro il 1° ottobre 2021 da parte delle Ripartizioni faunistiche venatorie, nel rispetto dei
seguenti indirizzi:
1) in tutti gli ambiti territoriali di caccia della Sicilia, al fine di contrastare la massiva presenza
dell'ungulato e i danni che esso comporta al settore agricolo, possono essere autorizzate fino a
dieci squadre per giornata di caccia.
2) le singole squadre per la caccia al cinghiale sono formate da un minimo di sei fino ad un
massimo di trentacinque cacciatori, fra i quali devono essere previsti:
a) il caposquadra, il quale iscrive la squadra presso la Ripartizione Faunistico Venatoria,
organizza e dirige la caccia, controlla il numero e l’elenco dei partecipanti, controlla
l’apposizione dei cartelli segnalatori nella zona individuata per effettuare la caccia, controlla
ed assegna le poste prima della caccia, controlla il numero dei capi abbattuti;
b) i cacciatori in squadra che non devono abbandonare la posta assegnatagli dal caposquadra
fino al segnale di fine caccia
c) i conduttori dei cani che sono autorizzati al recupero dei capi feriti.
3) la caccia in forma collettiva può avere inizio previa delimitazione della zona individuata con
cartelli apposti un’ora prima dell’alba. L’inizio ed il termine della caccia deve essere segnalato
da apposito avviso acustico udibile in tutta la zona interessata;
4) tutti i cacciatori partecipanti alla caccia devono indossare un gilet di colore arancione che li
renda facilmente visibili sul territorio al fine di aumentare la sicurezza, portare ben visibile il
distintivo della squadra e raggiungere le poste con l’arma scarica;
5) i conduttori dei cani possono caricare l’arma solo al momento in cui la muta viene sciolta,
tutte le armi devono essere scaricate al segnale di fine caccia.
ART. 7- Prescrizioni inerenti gli ambiti territoriali di caccia prescelti per l’esercizio
dell’attività venatoria limitatamente alla fauna selvatica
Il prelievo venatorio alla selvaggina migratoria, negli ATC scelti per la migratoria, è
possibile per un numero massimo complessivo di 28 giornate, nel rispetto delle disposizioni
contenute nel presente calendario venatorio. L’ambito o gli ambiti territoriali di caccia scelti per la
fauna migratoria devono essere indicati nel tesserino venatorio dal funzionario comunale incaricato
al rilascio, previa esibizione della ricevuta di versamento di € 5,16 per ambito.
Il cacciatore può scegliere l’ambito territoriale di caccia per la sola fauna migratoria anche
successivamente al ritiro del tesserino venatorio, previa esibizione del versamento di € 5,16 al
funzionario comunale preposto.
Il versamento per gli ambiti prescelti per la migratoria può essere effettuato
cumulativamente alla tassa di concessione regionale ed alla tassa di ammissione in ATC di non
residenza su c/c n.10575900 intestato a UNICREDIT s.p.a cassiere della Regione Siciliana, recante
la causale “Tassa per caccia alla selvaggina migratoria nello o negli AA. TT. CC. Scelti”.
ART. 8 - Attività venatoria all'interno delle Aziende agro – venatorie
Nelle aziende agro-venatorie è consentito l'utilizzo, a fini venatori, del Coniglio da
allevamento (Oryctolagus cuniculus), della Quaglia (Coturnix coturnix).
Gli animali, provenienti da allevamenti autorizzati e provvisti di certificazione sanitaria,
possono essere immessi all'inizio della giornata venatoria in numero pari ai capi abbattibili dai
cacciatori presenti durante la giornata. I capi non abbattuti dai cacciatori devono essere recuperati a
cura del concessionario entro la fine della giornata. Il mancato recupero degli animali comporterà
l’applicazione della sanzione amministrativa prevista.
Per quanto concerne la Quaglia, così come indicato dall’ISPRA, si ritiene opportuno che
l’immissione di taxai bridati con forme domestiche dovrebbe essere consentita solo in presenza di
opportune strutture idonee ad impedire la fuoriuscita in natura degli individui.
ART. 9 – Piano di prelievo
Il cacciatore può prelevare, per ogni giornata di caccia, complessivamente 15 capi di
selvaggina. Per le seguenti specie il cacciatore deve, inoltre, rispettare le limitazioni sotto riportate:
LIMITE
MASSIMO
GIORNALIERO
PER SPECIE
LIMITE MASSIMO
STAGIONALE PER SPECIE
Quaglia - Merlo 5 25
Beccaccia 3
Mese di Gennaio
massimo 1 capo
20
Di cui massimo 3 capi nel
mese di Gennaio
Allodola 10 40
Codone, Beccaccino, Mestolone 5 25
Coniglio 1 15
ART. 10– Allenamento e addestramento cani
L’attività di allenamento e di addestramento dei cani può essere svolta, limitatamente alle
aree in cui è consentito l’esercizio venatorio e senza possibilità di sparo, nelle tre settimane che
precedono la preapertura della caccia, con l’esclusione dei due giorni precedenti la preapertura
stessa.
ART. 11 - Cacciatori extraregionali
I cacciatori non residenti in Sicilia, in regime di preapertura, non sono autorizzati ad
esercitare l’attività venatoria negli Ambiti Territoriali di Caccia. Gli stessi, potranno esercitare
l’attività venatoria, nelle giornate previste in preapertura, nelle aziende agro venatorie e faunistico
venatorie.
E’ obbligo dei cacciatori extraregionali, entro 30 giorni dalla chiusura della caccia, di
comunicare i dati dei prelievi effettuati nel territorio della Regione Siciliana, pena l’esclusione dalle
graduatorie nella stagione successiva.
ART. 12 – Ulteriori limitazioni dei luoghi di caccia
Dall’1 al 31 gennaio 2022 incluso, l’attività venatoria può essere praticata nei boschi, nei
seminativi arborati (vanno inclusi fra i seminativi arborati anche i terreni utilizzati a seminativo con
presenza di piante sparse di carrubo), negli uliveti privi di frutto pendente, negli acquitrini, corsi
d’acqua, laghi o laghetti naturali o artificiali, anche se le acque risultano profonde oltre i tre metri.
Per la caccia alla volpe in forma libera non possono essere utilizzati cani.
Per la caccia al cinghiale in forma collettiva possono essere utilizzati solo cani da seguita.
Per la caccia alla Beccaccia (Scolopax rusticola) possono essere utilizzati esclusivamente
cani appartenenti alle razze da ferma e da cerca.
ART. 13 – Siti Natura 2000 e I. B. A. (Important Bird Areas)
L’attività venatoria è vietata nei Siti Natura 2000 e nel rispetto dell’articolo 1 comma 5 bis
della Legge 157/92 e s.m.i., introdotto dall’articolo 42 della Legge 96/2010, per una fascia di
rispetto di 150 metri contigua alle sole Zone di Protezione Speciale (ZPS), ad eccezione di quelle
dove è espressamente consentita nei modi e nei tempi previsti dal Piano Regionale Faunistico
Venatorio (PRFV) 2013/2018, nonché, dal decreto n. 442/2012 del Dirigente Generale del
Dipartimento Regionale dell'Ambiente e s.m.e i.
Nei Siti Natura 2000 dove l'attività venatoria è consentita dal Piano Regionale Faunistico
Venatorio 2013/2018, sarà regolamentata con specifici provvedimenti.
In ossequio al Piano Regionale Faunistico Venatorio, nelle porzioni di I.B.A. (Important
Bird Areas) presenti nel territorio della Regione Siciliana non rientranti in Zone di protezione
speciale (ZPS), vengono applicati i “criteri minimi uniformi per la definizione di misure di
conservazione relative a Zone di protezione speciale (ZPS)” previsti dal DM del 17 ottobre 2007
del Ministero dell'Ambiente e delle Tutela del Territorio e del Mare.
Pertanto nelle porzioni di territorio esterno alla ZPS delle seguenti IBA l'attività venatoria è
consentita dal 1 ottobre 2021al 31 gennaio 2022. Nel mese di gennaio, la caccia al Cinghiale e alle
altre specie per cui il presente provvedimento ne prevede il prelievo venatorio in tale mese, è
consentita esclusivamente, nei giorni di sabato e domenica:
IBA 152 Isole Eolie
IBA 153 Monti Peloritani
IBA 154 Nebrodi
IBA 155 Monte Pecoraro e Pizzo Cirina
IBA 156 Monte Cofano
IBA 157 Isole Egadi
IBA 158 Stagnone di Marsala e Saline di Trapani
IBA 162 Zone Umide del Mazarese
IBA 163 Medio corso e foce del fiume Simeto
IBA 164 Madonie
IBA 166 Biviere e Piana di Gela
IBA 167 Pantani di Vendicari e di Capo Passero
IBA 168 Pantelleria e Isole Pelagie
Ai fini della consultazione cartografica dei “Siti Natura 2000” e delle I.B.A. (Important Bird
Areas) si riportano successivamente i link che rimandano ai siti ufficiali, secondo la seguente
formulazione:
Siti Natura 2000 - “Per la individuazione dei confini, delle coordinate geografiche e della
cartografia di tutti i Siti Natura 2000 (che comprendono le zone SIC, ZSC e ZPS) istituiti in Sicilia,
si rimanda alla banca dati Natura 2000 ufficiale, disponibile al link:
www.minambiente.it/pagina/schede-e-cartografie, ovvero tramite visualizzatore del Geoportale
della Regione Siciliana - S.I.T.R. raggiungibile al link:
http://www.sitr.regione.sicilia.it/geoportale/it/Home/GeoViewer?resourceLocatorId=2320 .”;
I.B.A. - “Le cartografie delle aree IBA e ZPS sono consultabili sul sito:
http://www.pcn.minambiente.it/viewer/index.php?project=natura.”.
ART. 14 – Limitazione nell’utilizzo di munizionamento a pallini di piombo
Per evitare il rischio di avvelenamento da piombo, nonchè per adempiere all’accordo
internazionale (legge nazionale n. 66 del 6.2.06) denominato AEWA (African-Eurasian Waterbird
Agreement), finalizzato alla conservazione degli uccelli acquatici migratori, è vietato l’utilizzo di
munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi,
acquitrini, langhe e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle
rive più esterne, di tutto il territorio regionale in cui è consentito l’esercizio venatorio., nonché per
la caccia agli ungulati. Tale accordo, stipulato nell’ambito della Convenzione di Bonn per la
Conservazione delle Specie Migratrici, comporta la necessità per gli Stati firmatari di attuare una
serie di azioni per la tutela degli uccelli acquatici migratori, ivi comprese alcune misure volte a
garantire la sostenibilità del prelievo venatorio e sia in adempimento a quanto previsto dall'art.1 del
decreto n. 442 del 10 agosto 2012 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente.
ART. 15 - Divieti e prescrizioni
È vietata la caccia da appostamento alla Beccaccia e al Beccaccino.
È vietata l'attività venatoria nelle aree percorse da incendi ad esclusione delle stoppie, degli
incolti e degli erbai e di tutte quelle zone non rientranti in specifiche norme di legge-
Per la caccia da appostamento è fatto obbligo al cacciatore di raggiungere il posto di caccia con
l'arma scarica e in custodia.
L'attraversamento di zone intercluse tra zone autorizzate alla pratica venatoria è consentito anche
con l'arma montata, purché scarica.
E’ vietato, per la caccia agli uccelli acquatici, l'uso di imbarcazioni o natanti di qualunque
genere, per disturbare o fare involare o radunare gli uccelli, se finalizzato al loro abbattimento; ciò
anche al fine di evitare impatti negativi sulla fauna tutelata che potrebbe essere facilmente confusa
con specie cacciabili.
La caccia con il falco è vietata in tutte le isole minori e nelle aree contigue alle aree protette e in
tutti i siti Natura 2000 per una fascia estesa 1 Km dai loro confini, anche nel rispetto dell’art. 1
comma 5 bis della legge 157/92 e ss.mm.ii., introdotto dall’art. 42 della legge 96/2010.
ART. 16 - Aree di divieto di caccia
a) La caccia è vietata nel raggio di 1000 metri dai seguenti valichi montani
Valico
Elevazione
ms.l.m
Coordinate geografiche
1.Portella Colla (Isnello – PA) 1.425 37° 52’ 04’’ N – 14° 00’ 18’’ E
2. Portella di Mandarini (Petralia
Soprana - PA)
1.208 37° 51’ 34’’ N – 14° 05’ 59’’ E
3. Portella Colle Basso (Cesarò -
ME)
1.335 37° 53’ 21’’ N – 14° 35’ 27’’ E
4. Portella Biviere (Cesarò – ME) 1.281 37° 57’ 18’’ N – 14° 42’ 35’’ E
5. Portella della Busica (Tortrici -
ME)
1.228 37° 58’ 31’’ N – 14° 17’ 51’’ E
6. Portella Zilla (Roccella
Valdemone - ME)
1.165 37° 58’ 59’’ N – 14° 59’ 54’’ E
7. Contrada Cardone (Antillo - ME) 811 37° 59’ 34’’ N – 15° 12’ 14’’ E
b) Nell’ATC CL2 in provincia di Caltanissetta l'attività venatoria è vietata sulle aree interne alle
dighe Comunelli, Disueri e Cimia nonché nell'area interna alla Piana del Signore;
c) L'attività venatoria è vietata nelle zone di cui all'allegato “B” del presente Decreto.
ART. 17 – Norme finali
Per quanto non previsto nel presente decreto si applicano le disposizioni previste dalle
Leggi:
1) L. 157/92 e ss.mm.ii. – L. R. 33/97 e ss.mm.ii. - in materia di tutela della fauna selvatica ed
attività venatoria;
2) L. 353/2000 in materia di tutela delle zone boscate percorse dal incendi;
3) D. M. del 17 ottobre 2007 in materia di misure di conservazione dei Siti Natura 2000 (Zone di
Protezione Speciale e Siti di Importanza Comunitaria);
Al fine di implementare l’attività di vigilanza contro eventuali atti di bracconaggio e la
violazione delle disposizioni vigenti in materia di protezione faunistica, durante la stagione
venatoria 2021-2022 i soggetti indicati all’art. 27 della L. 157/1992 e all’art. 44 della L.r.
33/1997, ai quali è affidata la vigilanza sull’applicazione delle medesime leggi, dovranno
rafforzare l’attività di cui si tratta per garantire le più ampie forme di controllo del territorio di
rispettiva competenza.
Palermo lì 01/09/2021
L’Assessore
Antonino Scilla*
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93
Allegato “2”
CALENDARIO VENATORIO 2021/2022
L’attività venatoria non è consentita:
● nelle zone indicate all'art. 13, dell'Allegato A al presente Decreto;
● nelle zone del Demanio forestale;
● nei fondi chiusi di cui all’art. 24 della L.R. 33/97;
● nei centri privati di produzione di selvaggina ed allevamenti di cui all'articolo 38
della L.R. 33/97;
● nelle aree a gestione privata della caccia aziende faunistico-venatorie e agrovenatorie;
● nelle zone di addestramento, allenamento e gare per cani di cui all'articolo 41 della
L.R. 33/97;
● nei giardini nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei
terreni adibiti ad attività sportive;
PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO
Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all’esercizio venatorio:
a) Riserve naturali:
1) “Foce del Fiume Platani”(AG1);
2) “Maccalube di Aragona”(AG2);
3) “Torre Salsa” (AG1);
4) “Grotta di Sant’Angelo Muxaro” (AG2);
5) “Monte San Calogero (Kronio)” (AG1);
6) “Isola di Lampedusa” (AG3);
7) “Isola di Linosa e Lampione” (AG3).
8 ) Riserva naturale orientata Monti di Palazzo Adriano e Valle del Sosio
9) Riserva naturale orientata Monte Genuardo e Santa Maria del Bosco
10) Riserva naturale orientata Monte Cammarata
b) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:
1) “Torre Salsa”, ricadente nel territorio dei Comuni di Siculiana e Montallegro (AG1);
2) “Lago Gorgo”, ricadente nel territorio del Comune di Montallegro (AG1).
PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA
Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all’esercizio venatorio:
a) Riserve naturali:
1) “Monte Conca” (CL1);
2) “Lago Sfondato” (CL1);
3) “Riserva Naturale Geologica di contrada Scaleri” (CL1);
4) “Monte Capodarso e Valle dell'Imera Meridionale” parte ricadente nel territorio comunale di
Caltanissetta (CL1);
5) “Lago Soprano” (CL1);
6) “Sughereta di Niscemi” (CL2);
7) “Biviere di Gela” (CL2).
b) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:
1) “Oasi Scala”, ricadente nel territorio del Comune di Mussomeli (CL1).
L'attività venatoria è altresì vietata nelle seguenti aree e luoghi:
Nell’ATC CL2 in provincia di Caltanissetta l'attività venatoria è vietata nelle aree interne alle
dighe Comunelli, Disueri e Cimia nonché nell'area interna alla Piana del Signore, come previsto dal
Piano Regionale Faunistico Venatorio.
PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA
Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all’esercizio venatorio:
a) Parchi naturali :
1) “Parco dell’Etna” (CT1);
2) “Parco dei Nebrodi” (CT1);
3) “Parco fluviale dell’Alcantara” (CT1).
b) Riserve naturali:
1) “Oasi del Simeto” (CT1);
2) “Fiume Fiumefreddo” (CT1);
3) ”Isola Lachea e Faraglioni dei Ciclopi” (CT1);
4) “Complesso Immacolatella e Micio Conti” (CT1);
5) “La Timpa”(CT1);
c) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica :
1) “Invaso Diga Don Sturzo”, ricadente nel territorio dei Comuni di Ramacca (CT1) e Raddusa
(CT1);
2) “Ponte Barca”, ricadente nel territorio del Comune di Paternò (CT1).
PROVINCIA REGIONALE DI ENNA
Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all’esercizio venatorio:
a) Parchi naturali:
1) “Parco dei Nebrodi” territorio dei comuni di Cerami e Nicosia ATC (EN1);
2) “Parco Minerario Floristella” territorio comunale di Enna ATC (EN2).
b) Riserve naturali:
1) “Monte Altesina” territorio dei comuni di Leonforte e Nicosia(EN1);
2) “Sambuchetti - Campanito” territorio dei comuni di Nicosia e Cerami (EN1);
3) “Vallone di Piano della Corte” ricadente nel territorio del comune di Agira(EN1);
4) “Lago di Pergusa” ricadente nel territorio del comune di Enna (EN2);
5) “Monte Capodarso e Valle dell'Imera Meridionale” ricadente nel territorio dei comuni di
Enna e Pietraperzia, (EN2);
6) “Rossomanno – Grottascura – Bellia” ricadente nel territorio del comune di Enna (EN2).
c) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:
1) “Invaso Diga Don Sturzo”, parte ricadente nel territorio del Comune di Aidone (EN2).
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all’esercizio venatorio:
a) Parchi naturali:
1) “Parco dei Nebrodi” (ME1 - ME2);
2) “Parco fluviale dell’Alcantara” (ME2).
b) Riserve naturali:
1) “Vallone Calagna sopra Tortorici” (ME1);
2) “Bosco di Malabotta” (ME2);
3) “Fiumedinisi e Montescuderi” (ME2);
4) "Isola Bella" (ME2);
5) “Laghetti di Tindari” (ME2);
6) “Laguna di Capo Peloro” (ME2);
7) “Isola di Alicudi” (ME3);
8) “Isola di Filicudi e Scogli Canna e Montenassari” (ME3);
9) “Isola di Panarea e Scogli viciniori” (ME3);
10) “Isola di Stromboli e Strombolicchio” (ME3);
11) “Monte Fossa delle Felci e dei Porri” (ME3).
c) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:
1) “Serrafalco - Costi - Cuppitta”, ricadente nel territorio del Comune di Castelmola (ME2);
2) “San Cono - Casale - Cardusa”, ricadente nel territorio del Comune di Tripi (ME2);
3) “Loco - Mandali - Santa Venera”, ricadente nel territorio del Comune di Castroreale (ME2);
4) “Rocca Salvatesta”, ricadente nel territorio dei Comuni di Francavilla di Sicilia (ME2) e Novara
di Sicilia (ME2);
5) “Mandrazzi”, ricadente nel territorio dei Comuni di Francavilla di Sicilia (ME2) e Novara di
Sicilia (ME2).
d) Aree sottratte all'attività venatoria ai sensi dell'articolo 18 della L.R. 33/97
1) Fondi costituenti la ex azienda faunistico venatoria Casazza-Farina ricadente nel territorio del
comune di Cesarò.
L'attività venatoria è altresì vietata nelle seguenti aree e luoghi:
1) Nelle Isole: Alicudi; Filicudi; Panarea; Salina; Stromboli; Strombolicchio; Basiluzzo.
PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO
Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all’esercizio venatorio:
- Parchi naturali
1)“Parco delle Madonie” (PA2).
b) Riserve naturali:
1) “Bagni di Cefalà Diana e Chiarastella” (PA1);
2) “Bosco della Ficuzza, Rocca Busambra, Bosco del Cappelliere e Gorgo del Drago” (PA1);
3) “Capo Gallo” (PA1);
4) “Capo Rama” (PA1);
5) “Grotta di Carburangeli” (PA1);
6) “Grotta di Entella” (PA1);
7) “Grotta Conza” (PA1);
8) “Grotta dei Puntali” (PA1);
9) “Isola delle Femmine” (PA1);
10) “Serre della Pizzuta” (PA1);
11) “Montepellegrino” (PA1);
12) “Bosco della Favara e Bosco Granza” (PA2);
13) “Monte S. Calogero” (PA2);
14) “Pizzo Cane, Pizzo Trigna e Grotta Mazzamuto” (PA2);
15 “Serre di Ciminna” (PA2);
16) “Isola di Ustica” (PA3).
17) “Grotta della Molara” (PA1)
18) Riserva naturale orientata Monte Carcaci
19) Riserva naturale orientata Monte Genuardo e Santa Maria del Bosco
c) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:
1) “Invaso Poma”, ricadente nel territorio dei Comuni di Partinico (PA1), Monreale (PA1) e San
Giuseppe Jato (PA1);
2) “Oasi Lago Piana degli Albanesi e Santa Cristina Gela”, ricadente nel territorio dei Comuni di
Piana degli Albanesi (PA1) e di Santa Cristina Gela (PA1).
L'attività venatoria è altresì vietata nelle seguenti aree e luoghi:
1) Nell'isola di Ustica l'attività venatoria è vietata nell'area “ Gorgo salato” ( habitat prioritario)
e nella fascia di 150 metri esterna contigua all'area umida
2) Zona contrada San Bartolo, agro del Comune di Caltavuturo estesa Ha 82.00.00 circa.
Tale zona è stata segnalata, già in anni precedenti, dal Comune di Caltavuturo, allo scopo di
incrementare il patrimonio faunistico ed in particolare per incrementare la popolazione di
coniglio selvatico.
PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA
Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all’esercizio venatorio:
a) Riserve naturali:
1) “Pino d’Aleppo” (RG1);
2) “Macchia foresta del fiume Irminio” (RG1 - RG2).
L'attività venatoria è altresì vietata nelle seguenti aree e luoghi:
1) ex Riserva naturale orientata “Pantani della Sicilia sud-orientale” interna alla ZPS
ITA090029 ricadente nel comune di Ispica
PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA
Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all’esercizio venatorio:
a) Riserve naturali:
1) “Pantalica, Valle dell’Anapo e T. Cavagrande” (SR1);
2) “Complesso speleologico Villasmundo - S.Alfio” (SR1);
3) “Grotta Palombara” (SR1);
4) “Saline di Priolo” (SR1);
5) “Riserva Naturale Orientata di Vendicari” (SR2);
6) “Cavagrande del Cassibile” (SR2);
7) “Fiume Ciane e Saline di Siracusa” (SR2);
8) “Grotta Monello” (SR2).
b) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:
1) “Lago di Lentini”, ricadente nel territorio del Comune di Lentini (SR1);
2) “Oasi faunistica di Vendicari“, ricadente nel territorio del Comune di Noto (SR2).
c) Aree sottratte all'attività venatoria ai sensi del comma 4 dell'articolo 18 della L.R. 33/97
1) Area faunistica per la Lepre italica “ Cugni di Cassaro” ricadente nel Territorio del comune di
Noto ( SR2)
L'attività venatoria è altresì vietata nelle seguenti aree e luoghi:
2) “Capo Murro di Porco e della penisola della Maddalena” ricadente nel comune di Siracusa
(SR2) come previsto dal Piano Regionale Faunistico Venatorio - cartografia fig. 2.7
3) “ Pantani di Gelsari e di Lentini” come previsto dal Piano Regionale Faunistico Venatorio -
cartografia fig. 2.8.
4) ex Riserva naturale orientata “Pantani della Sicilia sud-orientale” interna alla SIC ITA090009 e
ZPS ITA090029 ricadente nei comuni di Pachino e Noto (SR2), come previsto dal Piano
Regionale Faunistico Venatorio.
PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI
Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all’esercizio venatorio:
a) Parchi naturali
Parco Nazionale Isola di Pantelleria
b) Riserve naturali:
1) “Bosco di Alcamo” (TP1);
2) “Zingaro” (TP1);
3) “Saline di Trapani” (TP1);
4) “Monte Cofano” (TP1);
5) “Foce del fiume Belice e dune limitrofe” (TP2);
6) “Isole dello stagnone di Marsala” (TP2);
7) “Grotta Santa Ninfa” (TP2);
8) “Lago Preola e Gorghi Tondi” (TP2);
9) “Isola di Pantelleria” (TP4).
c) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:
1) “Capofeto”, ricadente nel territorio del Comune di Mazara del Vallo (TP2).
d) Aree di interesse faunistico
1) Pantani di contrada Pozzillo nel comune di Salemi;
DISPOSIZIONI GENERALI
Ai sensi del comma 1 art. 10 della L. 353/2000 è, inoltre, vietato per dieci anni l’esercizio venatorio
nei soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco. Il catasto incendi, con la cartografia
dettagliata delle aree percorse da fuoco, è consultabile presso tutti i Comuni siciliani.
Ai sensi del comma 3 dell’art. 21 della L.R. 1° settembre 1997 n° 33 “tutte le zone comunque
sottratte all’esercizio venatorio devono essere delimitate da apposite tabelle, da installare a cura
delle Ripartizioni faunistico-venatorie, dei soggetti indicati negli artt. 24, 25 e 38, degli enti pubblici
e privati che sono preposti alla vigilanza delle zone sottratte all’esercizio venatorio”
Ai sensi del comma 4 dell’Art.45 della L.R. 33/97, le tabelle sono collocate su pali e alberi ad una
altezza di due o tre metri e a una distanza di non più di cento metri l'una dall'altra, e comunque in
modo tale che da ogni tabella siano visibili le due contigue. La mancata collocazione di tabelle o
anche la collocazione irregolare di esse, esclude l'applicazione di sanzioni.
Per la cartografia delle aree naturali protette istituite dall’Assessorato Regionale Territorio e
Ambiente è consultabile il sito: www.regione.sicilia.it/territorio/index.htm
Gli Uffici Servizio per il Territorio -U.O. 1 Affari Generali e Coordinamento delle Attività
Finanziarie- Ripartizione Faunistico Venatoria sono incaricati di dare ampia pubblicità ai divieti di
caccia riguardanti le aree ricadenti nel territorio provinciale di rispettiva competenza.
Alla diffusione delle presenti disposizioni, divieti e/o prescrizioni territoriali in materia di prelievo
venatorio provvederà l’Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca
mediterranea della Regione Siciliana anche per il tramite degli Uffici Servizio per il Territorio -
U.O. 1 Affari Generali e Coordinamento delle Attività Finanziarie- Ripartizione Faunistico
Venatoria.
Palermo, 01/09/2021
L’Assessore
Antonino Scilla*
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93



 


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