TAR Catania: altra ordinanza
 

Consiglio Siciliano

L Associazione vicina ai Cacciatori

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TAR Catania: altra ordinanza

 

7 SETTEMBRE 2021 - TAR CATANIA: ALTRO DECRETO

Follie di fine estate. Il TAR Catania interviene nuovamente sul Calendario Venatorio 2021/2022. Questa volta è un decreto molto articolato certamente che ha richiesto mooooltooo tempo per redarlo con capriole giuridiche che fanno pensare. Ma la giustizia in Italia funziona così? Ma è legittimo che il Presidente della sezione staccata rimette gli atti per la decisione e intanto decide? Incomprensibile.

La preapertura è SALVA. Allo stato delle cose giorno 11 e 12 la caccia è regolarmente aperta. Per l'apertura generale permangono dubbi ma attendiamo ulteriori sviluppi.

Continuate a seguirci.

 

Pubblicato il 07/09/2021

N. 00503/2021 REG.PROV.CAU.

N. 01366/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

 

Il Presidente

ha pronunciato il presente

 

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1366 del 2021, proposto da
Wwf Italia Onlus, Lega Italiana Protezione Uccelli - Lipu Odv, Legambiente Sicilia, Ente Nazionale Protezione Animali - Enpa Onlus, Lndc Animal Protection, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonella Bonanno e Nicola Giudice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Siciliana - Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

e con l'intervento di

ad opponendum:
Liberi Cacciatori Siciliani, Associazione Nazionale Cacciatori, Associazione Italcaccia Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Alfio Barbagallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

1. del D.A. n. 37/GAB del 26 luglio 2021 - e relativo allegato “A” facente parte integrante del medesimo decreto assessoriale - dell’Assessore dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, pubblicato in GURI n. 34 del 6 agosto 2021, avente ad oggetto “Calendario Venatorio 2021/2022”;

2. del D.A. n. 45/GAB del 24 agosto 2021, avente ad oggetto “Modifiche ed integrazioni al Calendario Venatorio 2021/2022”, pubblicato integralmente sul sito web (1) in data 27 agosto 2021 e, come sintetica comunicazione, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 37 del 27 agosto 2021;

dei decreti con i quali la Regione Siciliana ha regolamentato i periodi e le specie dell’attività venatoria per la stagione 2021/2022, in particolare autorizzando:

a) l’ordinaria apertura della caccia su tutto il territorio regionale - per di più con l'anticipazione al 1° settembre (c.d. “preapertura”) - nonostante l’accertato e deliberato “stato di crisi e di emergenza a causa degli incendi dovuti all'eccezionale situazione meteoclimatica”;

b) il prelievo venatorio della specie Tortora selvatica;

c) la “preapertura” della stagione venatoria di ben n. 5 giornate e precisamente: nei giorni 1, 4, 5, 11 e 12 settembre 2021, per le specie Colombaccio e Coniglio selvatico; nei giorni 1, 4, e 5 settembre 2021, per la specie Tortora selvatica;

d) “l’apertura generale” della stagione venatoria (caccia in forma vagante per le specie Coniglio selvatico, Colombaccio, Quaglia, Merlo, Gazza e Ghiandaia) a far data dal 19 e 20 settembre anziché dal 2 ottobre 2021;

e) il prelievo venatorio della specie Coniglio selvatico in assenza dei presupposti richiesti dal PRFV 2013-2018, in violazione di giudicato ed in contrasto con le limitazioni richieste da ISPRA.

e per l’adempimento/esecuzione

del D.P. n. 499/2021 del 31 agosto 2021 con il quale il Presidente del TAR Catania ha disposto la sospensione ante causam ed inaudita altera parte dell’esecuzione dei DD.AA. n. 37/GAB del 26.07.2021 (avente ad oggetto “Calendario Venatorio 2021/2022”) e n. 45/GAB del 24.08.2021 (avente ad oggetto “Modifiche ed integrazioni al Calendario Venatorio 2021/2022”) adottati dell’Assessore Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, fissando per la trattazione collegiale la Camera di Consiglio del 7 ottobre 2021.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

I. Con istanza depositata il 2.9.2021 parte ricorrente ha richiesto l’esecuzione del D.P. 499/2021 dell’1.9.2021, asseritamente rimasto ineseguito, in quanto il competente Assessorato regionale lo avrebbe in parte disatteso con D.A. n. 47 dell’1/09/2021.

L’Assessorato regionale intimato si è costituito in giudizio in data 3.9.2021, concludendo per il rigetto del ricorso, «previa adozione dei provvedimenti presidenziali funzionali alla devoluzione della cognizione della presente controversia da parte del tribunale amministrativo regionale con sede nel capoluogo anziché dalla sezione staccata».

Il rigetto è stato anche richiesto dagli intervenienti ad opponendum.

Analoga istanza di adempimento di misure cautelari è stata depositata sempre da parte ricorrente in data 4.9.2021.

II. Va delibata preliminarmente l’eccezione della Difesa Erariale di devoluzione della controversia alla sede centrale del Tribunale.

La questione posta all’esame di questo Decidente è se permanga potestas decidendi sulla chiesta esecuzione di un D.P. già adottato in sede cautelare ex art. 56 c.p.a., una volta che è sopravvenuta l’eccezione di incompetenza della sede adita in favore di quella centrale del medesimo TAR regionale.

Ad avviso di questo Decidente, la complessa vicenda va declinata in senso favorevole alla permanenza del potere decisorio relativamente alla fase esecutiva cautelare, pur con la contestuale necessaria investitura della questione della competenza interna in capo al Presidente del Tribunale centrale.

Depone, in tal senso, la prevista stabilizzazione degli effetti cautelari anche nel caso di spostamento della competenza nella diversa sede interna di seguito alla decisione in tal senso adottata dal Presidente della sede centrale e la circostanza che quest’ultima va riferita, secondo il codice, a uno spostamento del potere decisorio, sul quale, quindi, occorre indagare.

Questo Tribunale, muovendo dalla premessa che la questione del riparto tra sedi interne di un medesimo Tribunale non è ascrivibile alla competenza territoriale, ha già avuto modo di chiarire (cfr. Sez. I, Ord. 622/19 del 30.9.2019) che la «sezione staccata può pronunciarsi sull’istanza cautelare . . . sia pure con i possibili limiti temporali espressamente regolati dal richiamato disposto dei commi 9, 7 e 8 dell’art. 15 del c.p.a., provvedendo, nel contempo, a rimettere la questione “di ripartizione della competenza interna” al Presidente del T.A.R. Palermo per le determinazioni conseguenti di sua esclusiva pertinenza», in presenza, come sarà subito chiarito, di apposita eccezione.

Più pertinentemente riferito alla fase cautelare monocratica, l’art. 56, comma 1, c.p.a. stabilisce che «il presidente provvede sulla domanda solo se ritiene la competenza del tribunale amministrativo regionale, altrimenti rimette le parti al collegio per i provvedimenti di cui all'articolo 55, comma 13»; tale ultima norma stabilisce espressamente che «il giudice adito può disporre misure cautelari solo se ritiene sussistente la propria competenza ai sensi degli articoli 13 e 14».

Analoga disposizione è prevista al comma 2 dell’art. 15, che prevede «in ogni caso il giudice decide sulla competenza prima di provvedere sulla domanda cautelare e, se non riconosce la propria competenza ai sensi degli articoli 13 e 14, non decide sulla stessa».

Da tale complesso normativo deriva che il Presidente non può disporre misure cautelari monocratiche in assenza di propria competenza regolata dagli artt. 13 e 14 c.p.a., posto, per altro, che l’art. 13, al comma 4, stabilisce che la competenza di cui agli artt. 13 e 14 è «inderogabile anche in ordine alle misure cautelari».

Diversa è la regola stabilita per la ripartizione delle controversie tra Tribunali amministrativi regionali e sezioni staccate.

L’art. 47 c.p.a., al primo comma, prevede che «fuori dei casi di cui all'articolo 14, non è considerata questione di competenza la ripartizione delle controversie tra tribunale amministrativo regionale con sede nel capoluogo e sezione staccata» (cfr. Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd., 13/10/2015, n.630; TAR Catania, I, Ord. 622/19, cit.).

Deriva che, mentre ordinariamente il Tribunale (e per esso il Presidente o il Collegio, a seconda della fase cautelare) deve porsi ex officio preliminarmente il problema della competenza territoriale, non potendo in mancanza adottare il provvedimento cautelare, nel caso in cui la stessa comunque appartenga alla medesima sede regionale, il provvedimento cautelare, in assenza di specifica previa eccezione circa la “competenza interna”, deve essere adottato dalla sede in cui il ricorso è stato depositato, presso la quale resterà altrimenti incardinato, anche in assenza di teorica potestas decidendi. Come detto, la Sezione ha ritenuto ciò possibile, in fase cautelare, anche in presenza della detta eccezione.

Secondo quanto previsto dal comma 2 dell’art. 47 c.p.a., in presenza di una formale eccezione circa la “competenza interna”, il presidente del tribunale amministrativo regionale provvede sulla stessa «con ordinanza motivata non impugnabile, udite le parti che ne facciano richiesta».

Quindi, al Presidente del Tribunale centrale, nei rapporti interni, è demandato un potere regolatore simile a quello esercitato in sede di regolamento di competenza tra sedi di diverso Tribunale, la cui previa risoluzione appare ordinariamente necessaria.

La tesi è avvalorata dal comma 3 del medesimo art. 47, che stabilisce che il comma 15 c.p.a. non si applica nell’ipotesi di ripartizione interna, tranne l’ipotesi in cui «sono state già disposte misure cautelari», nel qual caso detto articolo è applicabile limitatamente ai commi 8 e 9.

Invero, il detto comma 9 stabilisce che «le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 si applicano anche ai provvedimenti cautelari pronunciati dal giudice privato del potere di decidere il ricorso dall’ordinanza presidenziale di cui all’articolo 47, comma 2», laddove il comma 7 stabilisce che «i provvedimenti cautelari pronunciati dal giudice dichiarato incompetente perdono efficacia alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’ordinanza che regola la competenza», mentre il comma 8, che «la domanda cautelare può essere riproposta al giudice dichiarato competente».

Quindi, come premesso, è prevista una forma di stabilizzazione della decisione cautelare, rimuovibile per decorso del tempo.

Nel caso di specie, viene invocata non già la misura cautelare (già intervenuta e stabilizzata, per come premesso), ma l’esecuzione della stessa, posto che il provvedimento avversato si assume elusivo del dictum pronunciato con il D.P. 499/2021 ed è in questa fase che si è inserita la relativa eccezione di “incompetenza” interna.

Ed è questa, come premesso, la diversa questione che questo Decidente deve preliminarmente delibare.

Resta da comprendere, quindi, ferma restando la devoluzione della controversia nel suo complesso al previo giudizio del Presidente del Tribunale con sede a Palermo (e i connessi effetti anche sulla fase cautelare come sopra scrutinati), se la specifica domanda di mancata esecuzione parziale del dictum cautelare debba essere a questi sottoposta, ovvero sia più coerente, prima, la rivalutazione da parte di questo Giudice che si è già pronunciato in sede cautelare.

In altri termini, la questione è se la fase esecutiva del dictum cautelare debba essere decisa o meno dal medesimo Giudicante prima della devoluzione al Presidente del Tribunale chiamato a decidere, è bene sottolineare, secondo il riferimento del comma 9 dell’art. 15, quale sia il giudice dotato del connesso “potere”, circostanza, questa, prospettabile ove lo stesso esercizio del potere non sia già prestabilito dalla legge.

Va ribadito che si versa nella fase ancora meramente cautelare su materie astrattamente non riferibili al rinvio operato al comma 2 dell’art. 47 e che, quindi, sempre astrattamente, come tali non pongono un problema di competenza tra le sedi interne (recte: di regolamentazione del potere decisorio), per cui, secondo il rappresentato orientamento della Sezione, possono essere comunque delibate dalla sede in cui la domanda è incardinata.

Tuttavia, anche volendo valorizzare la (apparente) diversa questione della fase relativa alla mancata esecuzione del dictum cautelare, l’esito, ad avviso di questo Decidente, non muta.

Il nuovo provvedimento avversato e ritenuto da parte ricorrente elusivo, in effetti, pone a sua premessa l’esecuzione del predetto D.P. 499/21 reso ex art. 56 c.p.a., sicché, in disparte la valutazione conclusiva circa la sua natura, che sarà oggetto di delibazione e di qualificazione nella fase di merito, rispetto alla fase cautelare sembra a questo Decidente che la questione sia da esaminare alla luce di quanto previsto dall’art. 59 c.p.a., applicabile in considerazione della sedes materiae anche alla disciplina dell’art. 56 c.p.a., a mente del quale «qualora i provvedimenti cautelari non siano eseguiti, in tutto o in parte, l’interessato, con istanza motivata e notificata alle altre parti, può chiedere al tribunale amministrativo regionale le opportune misure attuative. Il tribunale esercita i “poteri” inerenti al giudizio di ottemperanza. . . ».

Al di là dei profili di coerenza (per cui il giudice dell’ottemperanza, ex art. 133 c.p.a., è sempre il medesimo che si è pronunciato nel merito o che ha visto confermata in seconde cure la relativa decisione) è da ritenere che la fase della (mancata esatta) esecuzione possa essere regolata dal combinato disposto dell’art. 47, comma 1, che non considera esservi questione di competenza “fuori dai casi di cui all’art. 14”, dall’art. 59 e dal già detto comma 9 dell’art. 15.

Ebbene, la questione dei provvedimenti cautelari in parte non eseguiti e alla quale, prima facie, sembra ricondursi la questione in esame, richiedono, ex art. 59, da parte del giudice l’«esercizio dei poteri inerenti al giudizio di ottemperanza di cui al Titolo I del Libro IV», gli stessi, cioè, riferibili all’art. 113 c.p.a., che pone il sopra richiamato principio secondo il quale competente è il «giudice che ha emesso il provvedimento della cui ottemperanza si tratta».

Non solo. Se il Giudice deve esercitare i poteri del procedimento dell’ottemperanza, si versa in una delle ipotesi di cui all’art. 14 c.p.a. che regola la competenza funzionale inderogabile e, per quanto qui interessa, del comma 3 che la ricollega proprio ai giudizi di cui all’art. 113 c.p.a. e, quindi, secondo l’espresso richiamo contenuto nell’art. 47, comma 1, si versa in uno dei casi in cui la ripartizione interna è questione di competenza, di guisa che la decisione deve essere adottata dal Giudice competente, vale a dire quello che si è già pronunciato nella fase cautelare di cui si chiede l’esecuzione.

Conclusivamente, la competenza sulla questione agitata appartiene a questo Decidente, fermo restando che l’intera controversia, al netto degli effetti complessivi stabilizzati sulla fase cautelare e anche su detta fase, dovrà essere giudicata dalla sede ritenuta fornita del relativo potere dal Presidente del Tribunale della sede centrale, di seguito all’invio occasionato dall’eccezione della Difesa Erariale.

III. Stabilito che la fase esecutiva va decisa da questo Decidente, occorre esaminare la richiesta di esecuzione del D.P. 499/21 di parte ricorrente che sostiene che il nuovo D.A. n. 47 del 01/09/2021 ha reiterato:

- l’autorizzazione alla preapertura della stagione venatoria di ben n. 5 giornate, nei giorni 4, 5, 11 e 12 settembre 2021, nella sola forma dell’appostamento temporaneo per le specie colombaccio e coniglio selvatico;

- l’autorizzazione all’apertura generale della stagione venatoria ed in particolare: dal 19 settembre 2021 al 17 gennaio 2022 incluso per la specie colombaccio; dal 19 settembre 2021 al 30 dicembre 2021 incluso per la specie merlo; dal 19 settembre 2021 al 31 gennaio 2022 incluso per le specie gazza, ghiandaia.

Va premesso che il D.P. 499/21 ha stabilito «di dover sospendere gli atti impugnati, disponendo che il calendario venatorio sia relazionato, quanto all’apertura, alle date trasfuse» nel predetto parere dell’ISPRA, «ad eccezione per la tortora selvatica, per la quale, allo stato, come ivi suggerito, la stessa va integralmente sospesa».

Appare opportuno, inoltre, precisare che il preambolo dell’art. 4 del provvedimento contestato appare riproduttivo dei precedenti decreti sospesi, quale possibile refuso, collocando al giorno 19 settembre l’apertura della caccia, salve le specificazioni successivamente ivi rappresentate; al contrario, il principio generale, cui il D.P. 499/21 si è riferito, rimane quello stabilito dall’ISPRA, che individua nel 2 ottobre la data ottimale, data che, in effetti, è stabilita per la gran parte delle fattispecie regolate.

Ciò posto, venendo alle concrete doglianze di parte ricorrente, in ordine alla lamentata preapertura della stagione venatoria di 5 giornate, nella forma dell’appostamento temporaneo, il nuovo decreto, che nelle intenzioni fissa il nuovo calendario venatorio rispetto alle indicazioni dell’ISPRA, relativamente al Colombaccio non si discosta dal parere del detto Organo, ove stabilisce che per « le specie Colombaccio, Gazza e Ghiandaia per le quali in tutto il mese di settembre è possibile prevedere l'apertura anticipata della caccia per alcune giornate fisse ed esclusivamente nella forma dell'appostamento».

Per il coniglio selvatico l’ISPRA ha suggerito «di limitare il prelievo del Coniglio selvatico nel mese di settembre alle giornate previste per l'anticipazione della caccia alle specie ornitiche migratrici e di escludere il prelievo nelle aree prioritarie per la conservazione di Lepre italica e Coturnice siciliana».

In assenza di specifica indicazione nella doglianza circa il mancato rispetto del termine da ricollegare a tali specie, ivi non individuate, la censura si dimostra generica e, in quanto tale, non può essere favorevolmente delibata.

Sono, invece, fondate le censure relative all’apertura generale anticipata al 19 settembre per Colombaccio, Gazza e Ghiandaia, così come da disposizione ISPRA sopra rappresentata; analogamente per il Merlo, dove il detto parere anche in questo caso non suggerisce la possibilità di apertura generale, ma si limita a prevedere come possibile il termine del 19 settembre ma solo da appostamento, mentre il limite di 5 capi per cacciatore suggerito è correttamente rispettato all’art. 9 del Decreto avversato.

Conclusivamente, va accolta in questa fase in parte la richiesta di esecuzione, apparendo il provvedimento avversato elusivo del D.P. 499/21 nei soli limiti appena sopra rappresentati.

Come premesso, va disposto, a cura della Segreteria, l’invio, senza indugio, del fascicolo telematico al Presidente della Sezione di Palermo, per la decisione in ordine alla competenza cautelare collegiale e nel merito dell’intera questione.

Le ulteriori questioni verranno esaminate in sede collegiale dalla sede competente.

 

P.Q.M.

accoglie nei limiti di cui alla parte motiva l’istanza di esecuzione del D.P. n. 499/21.

Dispone l’immediato invio, a cura della Segreteria, del fascicolo telematico al Presidente della sede centrale del TAR Sicilia, per la delibazione in ordine alla competenza interna.

Conferma, salvo diversa risoluzione del Presidente del TAR Sicilia, per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 7.10.2021.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catania il giorno 7 settembre 2021.






Il Presidente
Pancrazio Maria Savasta






IL SEGRETARIO

 


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