Calendario Venatorio: ordinanza del CGA
 

Consiglio Siciliano

L Associazione vicina ai Cacciatori

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8 SETTEMBRE 2022 - CALENDARIO VENATORIO 2023/2023

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA (C.G.A.)

 

L'ORDINANZA

 

Dopo la camera di consiglio di ieri 7/9 finalmente stamattina è stata pubblicata l'ordinanza del Consiglio di Giustizia Amministrativa (C.G.A.) che ricordiamo ha il ruolo di appello avverso le decisioni dei Tribunali Amministrativi Regionali della Sicilia (nel resto d'Italia è il Consiglio di Stato) chiamato a decidere su due ricorsi i nn. 733 e 735. Il TAR Palermo con un'ordinanza dello scorso 25/07/2022 aveva stoppato la pre-apertura della caccia e, quindi, il Calendario Venatorio 2022/2023 emanato con decreto assessoriale del 27/5/2022.

Il C.G.A., con l'ordinanza in esame,  ha parzialmente ribaltato sia l'ordinanza del TAR sia il decreto presidenziale dello stesso CGA dell'1/8/2022 (con il quale decreto era stato sostanzialmente confermata l'ordinanza del TAR ad esclusione dell'addestramento cani).

Pertanto:

il C.G.A.:

Ritenuto pertanto, riassuntivamente, di:

- confermare parzialmente l’ordinanza del Tar e riformarla parzialmente, invece:

a) quanto al preaddestramento dei cani che resta ammesso dal 22 al 29 agosto 2022 con le modalità e orari previsti dall’art. 10 del calendario venatorio; (periodo già superato e di nessuna importanza pratica, ndr)

b) quanto alla caccia al Colombaccio;

c) quanto alla inibitoria all’uso di munizioni al piombo per la caccia al coniglio selvatico a partire dal 1 ottobre 2022;

d) quanto alla inibitoria alla caccia alla Tortora dopo il periodo di preapertura.

In pratica si potrà cacciare il Colombaccio già in preapertura e la tortora in apertura e il coniglio dall'1/10.

Rimane la spada di Damoche su un dato: il CGA "Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la fissazione dell'udienza di merito con priorità ai sensi dell'art. 55, comma 11, cod. proc. amm."

Il TAR ricordiamo ha fissato l'udienza di merito il 23/11/2022: ci saranno altre sorprese? Per adesso aspettiamo il decreto assessoriale di imminente pubblicazione.

 

 

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L'ordinanza per esteso del CGA

Pubblicato il 08/09/2022

N. 00345/2022 REG.PROV.CAU.

N. 00733/2022 REG.RIC.

N. 00735/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

 

ORDINANZA

 

sul ricorso numero di registro generale 733 del 2022, proposto da

 

Regione Siciliana - Assessorato regionale agricoltura sviluppo rurale e pesca mediterranea, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

 

contro

Associazione Italiana Wwf Italia, Legambiente Sicilia, Lega italiana protezione uccelli, Ente nazionale protezione animali, Lega per l'abolizione della caccia, Comitato regionale Anuu, Associazione caccia sport e natura, U.N. Enalcaccia pro tempore, Comitato regionale Anuu - Associazione dei migratoristi italiani per la conservazione dell'ambiente, Associazione nazionale libera caccia, U.N. Enalcaccia pro tempore, Delegazione regionale per la Sicilia, non costituiti in giudizio;
Lndc animal protection, Wwf Italia Onlus, Legambiente Sicilia Aps, Lipu Lega italiana protezione Uccelli Odv, Enpa Ente nazionale protezione Animali Onlus, Lac Lega abolizione caccia, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonella Bonanno e Nicola Giudice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Liberi Cacciatori Siciliani, Associazione nazionale cacciatori, Associazione Italcaccia Sicilia, rappresentati e difesi dall'avvocato Alfio Barbagallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Un.A.Ve.S., rappresentato e difeso dagli avvocati Girolamo Rubino, Massimiliano Valenza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Federazione italiana della caccia - Consiglio regionale della Sicilia, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Sala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Accursio Augello in Palermo, via Generale Arimondi 1/Z;

nei confronti

Comitato regionale Anuu - Associazione dei migratoristi italiani per la conservazione dell'ambiente naturale, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Sala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Accursio Augello in Palermo, via Generale Arimondi 1/Z;



sul ricorso numero di registro generale 735 del 2022, proposto da
Liberi Cacciatori Siciliani, Associazione Nazionale Cacciatori, Associazione Italcaccia Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Alfio Barbagallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Wwf Italia Onlus, Legambiente Sicilia Aps, Lipu - Lega italiana protezione uccelli Odv, Enpa - Ente nazionale protezione animali onlus, Lndc Animal Protection, Lac - Lega per l’abolizione della caccia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonella Bonanno e Nicola Giudice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Siciliana - Assessorato regionale agricoltura sviluppo rurale e pesca mediterranea, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

nei confronti

Unione Associazioni Venatorie Siciliane - Un.A.Ve.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Federazione italiana della caccia - Consiglio regionale della Sicilia, Comitato Regionale Anuu - Associazione dei migratoristi italiani per la conservazione dell'ambiente naturale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Angelo Sala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Accursio Augello in Palermo, via Generale Arimondi 1/Z;
U.N. Enalcaccia pro tempore - Delegazione regionale per la Sicilia, Associazione nazionale libera caccia, Associazione caccia sport e natura, non costituiti in giudizio;

per la riforma

quanto al ricorso n. 733 del 2022 e quanto al ricorso n. 735 del 2022:

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale Per La Sicilia (sezione Terza) n. 467/2022, resa tra le parti,

 

 

Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Lndc Animal Protection, Liberi Cacciatori Siciliani, Associazione Nazionale Cacciatori, Associazione Italcaccia Sicilia, Un.A.Ve.S., Federazione Italiana della Caccia, Consiglio regionale della Sicilia, Wwf Italia onlus, Legambiente Sicilia Aps, Lipu Lega Italiana Protezione Uccelli Odv, Enpa Ente Nazionale Protezione Animali Onlus, Lac Lega Abolizione Caccia, Comitato Regionale Anuu - Associazione dei migratoristi italiani per la conservazione dell'ambiente naturale, Wwf Italia Onlus, Legambiente Sicilia Aps, Lipu - Lega italiana protezione uccelli Odv, Enpa - Ente nazionale protezione animali onlus, Lndc Animal Protection, Lac - Lega per l’abolizione della caccia, Regione Siciliana - Assessorato regionale agricoltura sviluppo rurale e pesca mediterranea, Unione associazioni venatorie siciliane - Un.A.Ve.S., Federazione italiana della caccia, Consiglio regionale della Sicilia, Comitato regionale Anuu - Associazione dei migratoristi italiani per la conservazione dell'ambiente naturale;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2022 il Cons. Sara Raffaella Molinaro e uditi per le parti gli avvocati come da verbale come da verbale;

 

 

Rilevato che il Tar, con l’ordinanza gravato, ha ritenuto di sospendere “le previsioni di cui all’impugnato decreto con cui:

i) quanto alle contestate “anticipazioni” del prelievo venatorio, si autorizza l’apertura anticipata della stagione venatoria (c.d. “preapertura”) nei giorni 1, 3, 4, 10 e 11 settembre 2022 per le specie Tortora, Colombaccio, Coniglio selvatico;

ii) autorizza il prelievo venatorio della Tortora selvatica in assenza di una concreta modalità di accertamento della quota degli abbattimenti;

iii) autorizza il prelievo venatorio del Coniglio selvatico senza le prescrizioni e limitazioni necessarie per il prelievo sostenibile con particolare riferimento anche a divieto di uso di pallini di piombo;

iv) autorizza prelievo venatorio dell’Alzavola nell’ATC TP2;

v) autorizza l’attività di allenamento e di addestramento dei cani da caccia nelle tre settimane che precedono la contestata preapertura della caccia (ovvero 15 agosto 2022) attese le potenzialità di disturbo in una delle più importati fasi della fenologia delle specie”;

Rilevato altresì che questo CGARS si è parzialmente pronunciato (per i profili la cui esigenza cautelare non poteva essere rinviata alla presente sede cautelare) con decreto presidenziale 1 agosto 2022 n. 335, confermando l’ordinanza impugnata salvo che relativamente alla sospensione del calendario venatorio limitatamente al suo art. 10, “dovendosi ritenere consentito l’addestramento dei cani, con le modalità e orari ivi previsti, dal 22 al 29 agosto”;

Ritenuto che:

- i ricorsi devono essere riuniti ai sensi dell’art. 96 comma 1 c.p.a.;

Considerati e valutati:

- il principio di precauzione in materia ambientale;

- il valore giuridico del parere dell’ISPRA;

- la preminenza dell’interesse faunistico-ambientale rispetto all’interesse alla pratica venatoria;

Ritenuto, alla luce di tali principi, che:

- merita accoglimento, dovendo quindi discostarsi dal decreto monocratico adottato da questo CGARS, l’appello cautelare con riferimento all’apertura anticipata della caccia al Colombaccio, ammessa dalla stessa Ispra (“fanno eccezione … le specie COLOMBACCIO, Gazza e Ghiandaia per le quali in tutto il mese di settembre è possibile prevedere l’apertura anticipata della caccia per alcune giornate fisse ed esclusivamente nella forma dell’appostamento”), con conseguente riforma sul punto dell’ordinanza impugnata;

- quanto alla caccia alla Tortora si conferma l’ordinanza appellata quanto alla sospensione della preapertura del relativo prelievo nei giorni dell’1, 3 e 4 settembre;

- quanto alla inibizione della caccia alla Tortora dopo tale data, disposta dall’ordinanza appellata, si rileva che l’Amministrazione regionale, con nota 26 agosto 2022 n. 70966, ha adottato le istruzioni necessarie ad assicurare una modalità di accertamento della quota degli abbattimenti, e che pertanto in parte qua il calendario venatorio non merita sospensione, in riforma, in parte qua, dell’ordinanza appellata;

- quanto al Coniglio selvatico non risultano superate le criticità evidenziate dall’Ispra con riferimento al prelievo dell’animale nel mese di settembre, afferenti anche all’uso di munizioni al piombo, mentre non risulta che analoghe osservazioni siano state pronunciate dall’Ispra con riferimento al prelievo nel periodo successivo al termine del mese di settembre, dovendosi quindi riformare sul punto l’ordinanza impugnata e consentire la caccia al Coniglio selvatico, dal 1 ottobre, anche con munizioni al piombo;

- non sono superate le osservazioni dell’Ispra in merito alla necessità di non procedere al prelievo venatorio dell’Alzavola, in quanto riferite specificamente all’ATC TP2;

- va confermato il decreto monocratico nella parte in cui consente il preaddestramento dei cani e nei limiti temporali previsti da detto decreto.

Ritenuto pertanto, riassuntivamente, di:

- confermare parzialmente l’ordinanza del Tar e riformarla parzialmente, invece:

a) quanto al preaddestramento dei cani che resta ammesso dal 22 al 29 agosto 2022 con le modalità e orari previsti dall’art. 10 del calendario venatorio;

b) quanto alla caccia al Colombaccio;

c) quanto alla inibitoria all’uso di munizioni al piombo per la caccia al coniglio selvatico a partire dal 1 ottobre 2022;

d) quanto alla inibitoria alla caccia alla Tortora dopo il periodo di preapertura.

- compensare la spese del doppio grado del giudizio cautelare in ragione della soccombenza reciproca;

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, in parte accoglie e per la restante parte respinge l’appello cautelare, nei termini di cui in motivazione.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la fissazione dell'udienza di merito con priorità ai sensi dell'art. 55, comma 11, cod. proc. amm.

Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue: le compensa.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

 

 

Rosanna De Nictolis, Presidente

Carlo Modica de Mohac, Consigliere

Sara Raffaella Molinaro, Consigliere, Estensore

Giovanni Ardizzone, Consigliere

Antonino Caleca, Consigliere

 

 

 

 





L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Sara Raffaella Molinaro
Rosanna De Nictolis






IL SEGRETARIO

 

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