4 SETTEMBRE 2026 - ULTIMORA - ORDINANZA PUBBLICATA
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sez. giurisdizionale, definitivamente pronunciando sugli appelli cautelari come in epigrafe proposti, così dispone:
- riunisce gli appelli cautelari iscritti al n. 714/2026 R.G. e al n. 725/2026 R.G. all’appello cautelare iscritto al n. 698/2026 R.G.;
- accoglie in parte gli appelli cautelari e per l’effetto, in riforma dell’impugnata ordinanza cautelare, inibisce l’attività venatoria nel periodo della pre-apertura con esclusivo riguardo alla Tortora, consentendola nel periodo successivo entro i limiti dell’ultimo Calendario venatorio regolarmente approvato; ripristina invece integralmente, a decorrere dalla data odierna, l’efficacia del Calendario venatorio impugnato in relazione alle previsioni inerenti a tutte le altre specie, ivi incluse le date di c.d. preapertura;
- compensa per intero le spese processuali del doppio grado cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2026 con l'intervento dei magistrati:
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LEGGI L'ORDINANZA
Pubblicato il 04/09/2026
N. 00296/2026 REG.PROV.CAU.
N. 00698/2026 REG.RIC.
N. 00714/2026 REG.RIC.
N. 00725/2026 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 698 del 2026, proposto da
L.C.S. – Liberi Cacciatori Siciliani, A.N.Ca. – Associazione Nazionale Cacciatori, Associazione Italcaccia Sicilia, Comitato Regionale Anuumigratoristi Sicilia, Federazione Siciliana della Caccia, Unione Nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro - Delegazione per la Sicilia, Associazione Nazionale Libera Caccia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Alfio Barbagallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Leal Lega Antivivisezionista Ets, Federazione Nazionale Pro Natura Aps, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Giovinazzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Siciliana – Presidenza, Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile, 182;
nei confronti
Federazione Italiana della Caccia - Consiglio Regionale della Sicilia, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Sala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 714 del 2026, proposto da
Federazione Italiana della Caccia - Consiglio Regionale della Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Sala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Federazione Nazionale Pro Natura Aps, Leal Lega Antivivisezionista Ets, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Giovinazzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Siciliana – Presidenza, Regione Siciliana – Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile, 182;
nei confronti
L.C.S. – Liberi Cacciatori Siciliani, A.N.Ca. – Associazione Nazionale Cacciatori, Associazione Italcaccia Sicilia, Comitato Regionale Anuumigratoristi Sicilia, Federazione Siciliana della Caccia, Unione Nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro - Delegazione per la Sicilia, Associazione Nazionale Libera Caccia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Alfio Barbagallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 725 del 2026, proposto da
Regione Siciliana – Presidenza, Regione Siciliana – Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile, 182;
contro
Federazione Nazionale Pro Natura Aps, Leal Lega Antivivisezionista Ets, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Giovinazzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
L.C.S. – Liberi Cacciatori Siciliani, A.N.Ca. – Associazione Nazionale Cacciatori, Associazione Italcaccia Sicilia, Comitato Regionale Anuumigratoristi Sicilia, Federazione Siciliana della Caccia, Unione Nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro - Delegazione per la Sicilia, Associazione Nazionale Libera Caccia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Alfio Barbagallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sede di Palermo (sezione Terza) 29 luglio 2026, n. 481, resa tra le parti;
Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle associazioni ricorrenti in primo grado e delle altre parti intimate;
Vista l’impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2026 il Cons. Maurizio Antonio Pasquale Francola e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado la Federazione Nazionale Pro Natura APS e la Lega Antivivisezionista ETS impugnavano, per ottenerne l’annullamento previa sospensione cautelare dell’efficacia, il D.A. n. 129/GAB del 21 maggio 2026 con il quale l’Assessore Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ha regolamentato l’esercizio dell’attività venatoria per la stagione 2026-2027, prevedendo un apposito calendario.
Le appellanti lamentavano l’illegittimità dell’impugnato provvedimento per:
a) Violazione e falsa applicazione degli articoli 1, 9 e 10 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 – Violazione dei principi di pianificazione faunistico-venatoria – Difetto assoluto di presupposto, difetto di istruttoria ed eccesso di potere per illogicità manifesta e sviamento. Illegittimità del calendario venatorio regionale adottato in assenza di un piano faunistico-venatorio aggiornato (fermo al 2018);
b) Violazione e falsa applicazione dell’art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dell'art. 19 della Legge Regionale Siciliana 1° settembre 1997, n. 33 – Violazione della direttiva 2009/147/ce e dei criteri del key concepts document (KCD) aggiornato al 2025 – eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e carenza assoluta di motivazione in ordine allo scostamento dal parere obbligatorio ISPRA;
c) Violazione dei principi di precauzione e di tutela della biodiversità – mancata previsione della moratoria di prelievo per la fauna in stato di conservazione sfavorevole con particolare riguardo alla Streptopelia Turtur – Tortora selvatica;
d) Violazione della Direttiva 2009/147/ce e carenza di motivazione con riferimento ai criteri delineati nella Guida interpretativa alla Direttiva elaborata dalla Commissione europea.
Con l’ordinanza del 29 luglio 2026 n. 481, il T.A.R. per la Sicilia, sede di Palermo, Sez. III, accoglieva l’istanza cautelare delle ricorrenti, consentendo, in conformità a quanto previsto dall’art. 18 L. 157/1992, l’attività venatoria entro i limiti di prelievo e gli orari giornalieri fissati dall’Assessorato resistente con l’ultimo calendario venatorio legittimamente applicato, fino alla pubblicazione della sentenza che definirà il merito del giudizio.
Con tre distinti appelli cautelari, la L.C.S. – Liberi Cacciatori Siciliani, l’A.N.CA. – Associazione Nazionale Cacciatori, l’associazione Italcaccia Sicilia, il Comitato Regionale Anuumigratoristi Sicilia, la Federazione Siciliana della Caccia, l’Unione Nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro – Delegazione per la Sicilia, l’associazione Nazionale Libera Caccia (R.G. 698/2026), la Federazione Italia della caccia – Consiglio regionale della Sicilia (R.G. 714/2026) e l’Amministrazione Regionale (R.G. 725/2026) hanno impugnato la predetta ordinanza, domandandone la riforma.
Le associazioni originariamente ricorrenti si opponevano all’accoglimento degli appelli cautelari.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ritiene preliminarmente necessario disporre la riunione, ai sensi dell’art. 70 c.p.a., dei tre appelli cautelari in esame, in quanto proposti avverso la medesima ordinanza cautelare pronunciata nell’ambito dello stesso giudizio in cui tutti gli appellanti sono parti in causa e, quindi, tra loro connessi sotto il duplice profilo soggettivo e oggettivo (Consiglio di Stato, sez. III, ord. caut. 7 maggio 2020 n. 2406).
Pertanto, gli appelli iscritti al n. 714/2026 R.G. e 725/2026 devono essere riuniti a quello iscritto al 698/2026 R.G..
Può prescindersi dall’esame delle eccezioni di rito sollevate dalle ricorrenti appellate nei confronti delle associazioni appellanti, poiché l’appello dell’Amministrazione Regionale, della cui ammissibilità non può dubitarsi, comprende anche le medesime censure degli altri appelli riuniti.
Gli appelli sono in parte fondati, nei sensi e limiti di cui infra.
1. – L’improcedibilità della domanda cautelare in relazione alla caccia all’Allodola.
Tra i motivi di appello si lamenta l’omessa considerazione da parte del T.A.R. del D.A. n. 190/Gab del 20 luglio 2026 che avrebbe eliminato, prima della camera di consiglio, la discrasia sussistente tra il limite di 10 capi giornalieri indicato nella tabella di cui all’art. 9 dell’Allegato 1 e quello di 5 capi previsto nel testo del medesimo Allegato.
La censura deve ritenersi idonea a escludere l’efficacia dell’ordinanza cautelare appellata in relazione all’attività venatoria inerente alla specie volatile dell’Allodola, non essendo stata tale modifica, sopravvenuta in corso di causa, espressamente contestata dalle associazioni ricorrenti in prime cure.
2. – Sul vizio di ultrapetizione.
Si lamenta, poi, che la domanda cautelare sarebbe stata circoscritta soltanto alla tutela delle specie della Tortora selvatica e dell’Allodola, mentre il T.A.R., sospendendo l’intero calendario venatorio 2026/2027, avrebbe inciso anche sulle previsioni inerenti alle sei giornate di pre-apertura dedicate alla caccia al Colombaccio.
Il Collegio osserva che, secondo quanto previsto dall’art. 18 L. n. 157/1992, “Qualora sia proposta la domanda cautelare, si applica l'articolo 119, comma 3, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Qualora la domanda cautelare sia accolta, fino alla pubblicazione della sentenza che definisce il merito, l'attività venatoria è consentita nei termini di cui ai commi 1 e 1-bis e riacquistano efficacia i limiti di prelievo e gli orari giornalieri fissati da ciascuna regione con l'ultimo calendario venatorio legittimamente applicato”.
La richiamata disciplina deve però essere necessariamente coordinata con le regole fondamentali del processo e, segnatamente, con quelle del codice del processo amministrativo: in particolare, per quanto di interesse in questa sede, con quelle previste dal combinato disposto di cui agli artt. 99 e 112 c.p.c., nonché 34, co. 1, 39 e 40, co. 1, lett. d), c.p.a., che statuiscono la necessaria corrispondenza tra la domanda di parte e la pronuncia giudiziale, in ragione della concezione soggettiva e non oggettiva caratterizzante la tutela giurisdizionale amministrativa nel nostro ordinamento giuridico (c.d. principio di corrispondenza tra quanto richiesto dalle parti e quanto stabilito dal giudice).
Il suddetto art. 18 della legge n. 157/1992 deve, quindi, interpretarsi nel senso che l’accoglimento della domanda cautelare consente l’attività venatoria nei limiti dell’ultimo calendario legittimamente applicato, ma pur sempre in relazione alla domanda rivolta dalla parte ricorrente e quindi entro i limiti della relativa istanza.
Con riguardo al caso in esame, il Collegio rileva che le associazioni ambientaliste ricorrenti hanno domandato la sospensione dell’efficacia del Decreto Assessoriale n. 129/GAB del 21 maggio 2026 con richiesta di disporre il divieto di caccia in pre-apertura dal 2 settembre 2026 per la specie Streptopelia Turtur e anche successivamente per le specie Streptopelia Turtur e Alauda arvensis.
Considerato che in relazione all’Allodola il predetto decreto assessoriale è stato rettificato, la domanda cautelare su cui il giudice in primo grado si sarebbe dovuto pronunciare deve ritenersi limitata alla tutela soltanto della Tortora.
Ciò in quanto, all’evidenza, il calendario venatorio è un atto unico, ma concettualmente scindibile rispetto almeno a ciascuna delle specie di cui regola partitamente tempi e modi di caccia.
La pronunzia eccedente – ossia quella concernente le altre specie oggetto di attività venatoria durante la fase di preapertura – risulta dunque affetta da ultrapetizione e va pertanto espunta dall’ordinanza gravata.
3. – Il parere contrario dell’ISPRA e il piano regionale faunistico venatorio.
Le appellanti ritengono che il parere dell’ISPRA sia stato adeguatamente esaminato e confutato dall’Amministrazione Regionale con un’appropriata motivazione e che, inoltre, il piano regionale faunistico-venatorio 2013-2018 sia ancora in auge. Pertanto, non sussisterebbe alcun difetto di istruttoria e di motivazione nella decisione dell’Amministrazione Regionale con l’emanazione dell’impugnato calendario venatorio.
I motivi sono infondati.
Come noto, l’art. 14 lett. l) dello Statuto speciale siciliano attribuisce alla Regione Siciliana la competenza legislativa esclusiva in tema di pesca e caccia e il legislatore regionale ha previsto all’art. 15 co. 1 L.R. 1° settembre 1997 n. 33 [nel testo sostituito dall’art. 20, co. 2, lett. a), L.R. 10 luglio 2018, n. 10, e in vigore dal 13 luglio 2018 ai sensi di quanto stabilito dall’art. 21 L.R. n. 10/2018] che “Il piano regionale faunistico-venatorio predisposto dall'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, sentito l'Osservatorio faunistico siciliano ed emanato dal Presidente della Regione su delibera della Giunta regionale, previo parere della Commissione legislativa competente dell'Assemblea regionale siciliana, costituisce lo strumento di pianificazione, nel territorio agro-silvo-pastorale della Regione, delle destinazioni differenziate del territorio medesimo, delle prescrizioni, dei divieti e vincoli e di ogni altro intervento per la tutela della fauna selvatica e per la sua riproduzione naturale. L'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea provvede ad eventuali modifiche o revisioni del piano faunistico-venatorio con periodicità quinquennale”.
Le appellanti sostengono che la predetta disposizione, essendo entrata in vigore il 13 luglio 2018, non pregiudicherebbe gli effetti del piano faunistico-venatorio 2013-2018, protraendone l’efficacia sino a una futura modifica meramente facoltativa e non obbligatoria. Donde, la correttezza del richiamo al predetto piano contemplata nel D.A. 129/GAB del 21 maggio 2026, in questa sede impugnato.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, anzitutto, chiarisce che il tenore testuale della richiamata disposizione legislativa non impone una modifica periodica del piano faunistico-venatorio, ma sottintende l’esigenza di un controllo periodico della fauna e della flora territoriale, prospettando la possibilità di eventuali modifiche o revisioni almeno con cadenza quinquennale.
Il che, da un lato, non esclude la facoltà per l’Amministrazione di intervenire prima della scadenza del quinquennio in presenza di determinate circostanze giustificative e, dall’altro, non esonera la predetta Amministrazione dal pronunciarsi alla scadenza del detto periodo, anche soltanto con un provvedimento di conferma (c.d. propria) del precedente piano faunistico-venatorio, onde verificare la sussistenza delle condizioni all’uopo necessarie per ritenere ancora attuale e attendibile, per un ulteriore periodo quinquennale, il piano già approvato. Lo scopo, infatti, perseguito dalla norma in esame è l’affermazione di un periodico controllo che l’Amministrazione è chiamata a espletare al fine di accertare le condizioni che consentano, o meno, l’esercizio dell’attività venatoria secondo la stessa programmazione già disposta per il quinquennio precedente.
Nel caso in esame, il piano faunistico-venatorio richiamato dall’Amministrazione Regionale nel D.A. 129 /GAB del 21 maggio 2026 impugnato è quello relativo agli anni 2013-2018 e non sembra che il suo contenuto possa ritenersi ancora attuale dopo 13 anni dalla sua adozione.
Al riguardo è stato affermato che l’ISPRA, in esecuzione dell’accordo di collaborazione stipulato ai sensi dell’art. 15 L. n. 241/1990 con l’Assessorato e approvato con D.D.G. n. 114 del 13 febbraio 2023 per l’aggiornamento del Piano Faunistico Venatorio Regionale, avrebbe già trasmesso alla Regione l’aggiornamento del PFVR 2025-2029 contenente al § 5.1 l’aggiornamento completo dello stato di conservazione delle popolazioni animali oggetto di prelievo.
Tuttavia, il piano faunistico-venatorio 2025-2029 è ancora in corso di valutazione e, quindi, non è stato deliberato dalla Regione Siciliana.
Il che induce il Collegio a condividere le perplessità espresse con l’impugnata ordinanza cautelare dal T.A.R..
Il piano faunistico-venatorio, infatti, emanato dal Presidente della Regione su delibera della Giunta regionale, previo parere della Commissione legislativa competente dell'Assemblea Regionale Siciliana, costituisce lo strumento di pianificazione, nel territorio agro-silvo-pastorale della Regione, delle destinazioni differenziate del territorio medesimo, delle prescrizioni, dei divieti e vincoli e di ogni altro intervento per la tutela della fauna selvatica e per la sua riproduzione naturale e, quindi, postula un controllo totale e completo di tutti i fattori direttamente incidenti sulla tutela della fauna e della flora.
Diversamente, i dati raccolti e acquisiti dall’Amministrazione Regionale per la redazione del Calendario venatorio 2026-2027 dal sistema regionale di registrazione telematica dei prelievi (registrovenatorio.regione.sicilia.it), attivo dal 2022, dalla Rete Rurale Nazionale – LIPU (Farmland Bird Index e Andamenti di Popolazione delle Specie 2000-2025, Sicilia), dalla piattaforma Ornitho.it, con confronto dei periodi 2009-2015 e 2020-2026, dalla letteratura scientifica accreditata (Martino et al., 2015; Urso et al., 2020; Adragna & Surdo, 2024; Marx et al., 2016), dagli indici di CPUE relativi ai prelievi regionali, dalle classificazioni IUCN, sulla European Red List of Birds 2021 e sulle species factsheet di BirdLife International 2025-2026, appaiono indicativi di informazioni frammentarie e non sembrano idonei a consentire quel controllo completo preteso dal legislatore regionale per l’emanazione dello strumento di pianificazione in questione.
A siffatto esito deve pervenirsi in ragione di un’interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina di riferimento.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana osserva, infatti, che l’Ambiente, nel suo più ampio significato comprensivo della flora e della fauna, costituisce nel nostro ordinamento un bene fondamentale, alle cui esigenze di tutela devono adeguarsi i contrapposti interessi di quanti pratichino l’attività venatoria (in tal senso, Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giurisd., ordinanza cautelare 8 settembre 2022, n. 345, statuente la preminenza dell’interesse faunistico-ambientale rispetto all’interesse alla pratica venatoria).
La conservazione del patrimonio naturalistico nel suo complesso considerato, infatti, è un valore assoluto in quanto corrispondente all’esigenza di salvaguardare habitat naturali e specie viventi dal pericolo di estinzione.
In tal senso, è indicativo l’art. 1 co. 2 L. 11 febbraio 1992, n. 157, nella parte in cui consente l’esercizio dell’attività venatoria “purché non contrasti con l’esigenza di conservazione della fauna selvatica”, e ancor più lo è la recente Legge cost. 11 febbraio 2022, n. 1, che, aggiungendo il terzo comma all’art. 9 della Costituzione, espressamente “Tutela l’ambiente, le biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni”, riservando poi alla legge dello Stato la disciplina dei modi e delle forme di tutela degli animali.
La salvaguardia, dunque, degli ecosistemi e delle biodiversità dal pericolo dell’estinzione costituisce una priorità assoluta in quanto corrispondente a un’esigenza collettiva dell’intera popolazione nazionale, presente e futura, che, a prescindere dalle diverse sensibilità individuali, è particolarmente avvertita in ragione della peculiare importanza della relazione da sempre intercorrente tra gli esseri umani e l’ambiente che li circonda sul piano dei riflessi per la propria salute.
Vivere, infatti, in un ambiente salubre garantisce una migliore aspettativa e qualità di vita degli esseri umani e affinché si possa conseguire siffatto obiettivo è necessario tutelare il delicato equilibrio caratterizzante i singoli ecosistemi esistenti, salvaguardando le specie faunistiche e floreali presenti in determinati territori dal pericolo di estinzione mediante l’adozione di apposite misure idonee a prevenire possibili danni ambientali.
Donde, il dovere per le competenti Autorità Amministrative all’uopo preposte di operare nell’ottica del “principio di precauzione”, dovendo l’azione dei pubblici poteri, ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un’attività potenzialmente pericolosa, tradursi in un’attività di prevenzione precoce, anticipatoria rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche, al punto da legittimare l’adozione di apposite misure cautelari idonee a proteggere l'ambiente financo da danni anche solo potenziali e poco conosciuti.
Il richiamato principio di precauzione rinviene il suo fondamento nell’ordinamento comunitario e oggi eurounitario (cfr. Corte di Giustizia CE, 26 Novembre 2002 T132; sentenza 14 luglio 1998, causa C-248/95; sentenza 3 dicembre 1998, causa C-67/97, Bluhme; Cons. Stato, VI, 5 dicembre 2002, n. 6657), essendo previsto dall’art. 191, par. 2, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (T.F.U.E.), ed è stato recepito nel nostro ordinamento in tema di danno ambientale con l’art. 1, co. 2, del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, che ha aggiunto l’art. 3 ter al D.Lgs. n. 152/2006, prevedendo che “La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio "chi inquina paga" che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale”.
In mancanza di una positiva definizione, il principio di precauzione può ritenersi indicativo di una politica di gestione del rischio doverosamente orientata verso l’adozione di scelte adeguate in tema ambientale nei casi in cui le conoscenze scientifiche non escludono il carattere dannoso di una determinata attività.
Nel caso in esame, è appunto il principio di precauzione che induce il Collegio a ritenere necessaria, da parte dell’Amministrazione Regionale, l’assunzione di tutte le misure idonee a preservare l’Ambiente, nel suo complesso considerato, da ogni fattore potenzialmente nocivo e, quindi, a emanare un piano faunistico-venatorio aggiornato che consenta lo svolgimento della caccia secondo modalità tali da escludere rischi per la preservazione della fauna.
Con riguardo, poi, al difetto di motivazione, l’art. 18 co. 2 L.11 febbraio 1992, n. 157, consente alle Regioni di discostarsi dal parere dell’ISPRA adeguatamente motivando, come anche chiarito dal Consiglio di Stato (sez. VI, 24 agosto 2026, n. 6600).
Tuttavia, se non la mera mancanza del predetto piano faunistico-venatorio adeguatamente aggiornato – giacché nessuna norma riconnette automaticamente alla scadenza del quinquennio di validità del piano l’invalidità dei successivi calendari venatori; con il corollario che l’omessa tempestiva revisione del piano (con sua conferma o modifica per il successivo quinquennio) non implica di per sé l’impossibilità di approvare un ulteriore calendario venatorio, ma soltanto la possibilità per chi vi abbia interesse di impugnare l’eventuale silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione alla richiesta di aggiornamento – ciò che in effetti sembra potenzialmente idoneo a pregiudicare l’impianto motivazionale del Calendario venatorio qui impugnato è il lungo lasso temporale (di circa sette anni, nella specie) intercorso tra la scadenza dell’ultimo piano faunistico venatorio (2013/2018) e l’emanazione del calendario venatorio relativo al corrente anno 2026. Un intervallo temporale reso particolarmente significativo – e ancor più con riguardo al periodo di pre-apertura – dal profilo inerente alla localizzazione geografica della Regione Siciliana rispetto alle tratte percorse dalle specie volatili migratorie posto in evidenza dall’ISPRA nel proprio parere.
I motivi di appello in esame sono, dunque, infondati.
4. – Il profilo del periculum in mora.
Il periculum in mora è ravvisabile, nella circostanza, in relazione alle previsioni contemplate nel Calendario venatorio impugnato per la Tortora, dovendosi, nel contemperamento dei contrapposti interessi, privilegiare, per le ragioni anzidette, la tutela ambientale rispetto all’interesse di natura economico-sportiva all’esercizio all’attività venatoria in relazione alla quale il danno paventato dalle appellanti appare, comunque, contenuto in ragione di quanto previsto dall’art. 18 L. n. 157/1992.
5. – Conclusioni.
Gli appelli devono, dunque, essere in parte accolti, nei sensi e limiti di cui ai superiori §§ 1 e 2.
6. – Le spese processuali.
La peculiare complessità delle questioni giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sez. giurisdizionale, definitivamente pronunciando sugli appelli cautelari come in epigrafe proposti, così dispone:
- riunisce gli appelli cautelari iscritti al n. 714/2026 R.G. e al n. 725/2026 R.G. all’appello cautelare iscritto al n. 698/2026 R.G.;
- accoglie in parte gli appelli cautelari e per l’effetto, in riforma dell’impugnata ordinanza cautelare, inibisce l’attività venatoria nel periodo della pre-apertura con esclusivo riguardo alla Tortora, consentendola nel periodo successivo entro i limiti dell’ultimo Calendario venatorio regolarmente approvato; ripristina invece integralmente, a decorrere dalla data odierna, l’efficacia del Calendario venatorio impugnato in relazione alle previsioni inerenti a tutte le altre specie, ivi incluse le date di c.d. preapertura;
- compensa per intero le spese processuali del doppio grado cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2026 con l'intervento dei magistrati:
Ermanno de Francisco, Presidente
Michele Pizzi, Consigliere
Maurizio Antonio Pasquale Francola, Consigliere, Estensore
Antonino Lo Presti, Consigliere
Lunella Caradonna, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
| Maurizio Antonio Pasquale Francola | Ermanno de Francisco | |
IL SEGRETARIO





