27 SETTEMBRE 2024 - TAR PALERMO - RESPINTO IL RICORSO DEI NEMICI DELLA CACCIA
Come anticipato è stato respinto il ricorso dei nemici della caccia. Questo il testo dell'ordinanza
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1203 del 2024, proposto da Associazione italiana per il World Wide Fund for nature (WWF Italia) – E.T.S., Legambiente Sicilia a.p.s., Lega italiana protezione uccelli (LIPU) o.d.v., Ente nazionale protezione animali (ENPA) o.d.v., LNDC Animal protection a.p.s., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonella Bonanno, Nicola Giudice, con domicilio digitale come da registro tenuto presso il Ministero della Giustizia; contro Assessorato Regionale per l’Agricoltura, lo Sviluppo Rurale e la Pesca Mediterranea, in persona dell’Assessore, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da registro tenuto presso il Ministero della Giustizia; Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in persona del Ministro, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da N. 01203/2024 REG.RIC. registro tenuto presso il Ministero della Giustizia; nei confronti e con l'intervento di Associazione Liberi Cacciatori Siciliani, A.N.C.A. - Associazione Nazionale Cacciatori, Associazione Italcaccia Sicilia, A.N.U.U. Migratoristi Sicilia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall’avvocato Alfio Barbagallo, con domicilio digitale come da registro tenuto presso il Ministero della Giustizia; Unione Associazioni Venatorie Siciliane - Un.A.Ve.S, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Girolamo Rubino, Massimiliano Valenza, con domicilio digitale come da registro tenuto presso il Ministero della Giustizia; Federazione Italiana della Caccia - Consiglio regionale della Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Accursio Gagliano e Accursio Augello, con domicilio digitale come da registro tenuto presso il Ministero della Giustizia; (intervenienti ad opponendum). per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, 1. del D.A. n. 52/GAB del 17 luglio 2024 e relativi allegati: • Allegato “1” Calendario Venatorio 2024/2025; • Allegato “2” Proposta Calendario Venatorio 2024/2025; facenti parte integrante del medesimo decreto assessoriale, tutti pubblicati integralmente sul portale web istituzionale della Regione siciliana in data 17/07/2024 ai sensi dell’art. 68 della L.r. n. 21/2014 e, per annuncio/estratto, sulla G.U.R.S. n. 35 del 2 agosto 2024, con i quali l’Assessore dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana ha regolamentato i periodi e le specie dell’attività venatoria, nelle parti in cui ha N. 01203/2024 REG.RIC. autorizzato: a) l’apertura annuale della stagione venatoria nella Regione Siciliana nonostante lo “stato di crisi”, di “calamità naturale” e di “emergenza di rilievo nazionale” scaturente dalla eccezionale situazione meteoclimatica, ambientale ed ecologica che ha colpito la Regione Siciliana; b) l’apertura anticipata della stagione venatoria (c.d. preapertura) nei giorni 1, 2, 4, 7, 8 e 11 settembre 2024 per le specie Colombaccio e Tortora selvatica in assenza di attuale pianificazione faunisticovenatoria; c) l’apertura generale della stagione venatoria a far data dal 15 settembre anziché dal 1° ottobre 2024; d) il prelievo venatorio delle specie Quaglia, Beccaccia e Cinghiale, in assenza dei monitoraggi previsti nel Piano regionale faunisticovenatorio (PRFV) 2013-2018; e) il prelievo venatorio della Tortora selvatica sia in regime di preapertura nei giorni 1 e 2 settembre 2024, sia in regime di apertura generale del prelievo in coincidenza con il 15 settembre; f) la chiusura del prelievo della Beccaccia il 30 gennaio 2025 incluso anziché il 31 dicembre 2024; g) il prelievo venatorio di uccelli acquatici quali il Beccaccino ed il Codone. 2. ove occorrer possa, del parere prot. n. 249564 del 4 giugno 2024 espresso dal Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale (CTFVN) sulla proposta di calendario venatorio regionale per la stagione 2024-2025; 3. di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale al provvedimento sopraindicato. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Siciliana - Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea; Visti gli atti di intervento dell’Associazione Liberi Cacciatori Siciliani, di A.N.C.A. - Associazione Nazionale Cacciatori, dell’Associazione Italcaccia Sicilia, di N. 01203/2024 REG.RIC. A.N.U.U. Migratoristi Sicilia, dell’Unione Associazioni Venatorie Siciliane - Un.A.Ve.S, della Federazione Italiana della Caccia - Consiglio regionale della Sicilia; Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Visto l’art. 55 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2024 la dott.ssa Raffaella Sara Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto che la domanda cautelare non risulta fondata, alla luce delle seguenti considerazioni: - quanto al parere che l’ISPRA esprime in ordine al calendario venatorio, la giurisprudenza, anche di questo Tribunale, concorda sul fatto che si tratta di atto consultivo avente natura obbligatoria, quantunque non vincolante, espresso da un organo specializzato, specificamente preposto all’esercizio di tale funzione di consulenza tecnico-scientifica e dotato di un certo grado di indipendenza rispetto al potere di indirizzo politico (Corte cost., 22 maggio 2013, n. 90; Cons. Stato, Sez. III, 22 giugno 2018, n. 3852; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, n. 388/2024; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III n. 3691/2022; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, n. 2647/2019); - non risultano convincenti le deduzioni di parte ricorrente, per le quali lo stato di calamità naturale per danni da siccità avrebbe dovuto indurre l’amministrazione a vietare del tutto la caccia per la corrente stagione e ciò alla luce del fatto che tale condizione, presente alla data in cui è stato reso il parere ISPRA (7 giugno 2024), non è stata presa in considerazione dall’Istituto nel senso propugnato dalle associazioni ricorrenti; - le previsioni inerenti le aperture anticipate della caccia, ossia in data antecedente N. 01203/2024 REG.RIC. al 15 settembre scorso, per alcune specie singolarmente individuate, sono ormai inefficaci; - in merito alla data di apertura generale della caccia, le argomentazioni che hanno indotto l’Assessorato a discostarsi dalle (mere) raccomandazioni dell’ISPRA, relative essenzialmente alle previsioni normative sulle date di apertura della caccia, appaiono ragionevoli; - con riferimento alla caccia della Quaglia, sono condivisibili le argomentazioni rese nel provvedimento impugnato, in base alle quali è stata prevista la possibilità di cacciare la detta specie in un periodo più ampio rispetto a quello indicato nel parere ISPRA, a pag. 11 (dal 2 al 31 ottobre 2024); l’Assessorato, invero, per un verso ha indicato diverse fonti sulla cui base la specie in esame è classificata di least concern e, per altro verso, ha ritenuto, allineandosi alle indicazioni di cui alla Guida interpretativa della Direttiva 147/2009/CE, paragrafi 2.7.2 e 2.7.9, che possano sovrapporsi la fine del periodo riproduttivo e l’inizio della stagione venatoria; - per quel che concerne la caccia al Cinghiale, sembra condivisibile il parere ISPRA, che ha ritenuto coerente con il quadro normativo la durata del prelievo indicata dall’Amministrazione regionale e contestata da parte ricorrente; - quanto al prelievo della Beccaccia, consentito nel provvedimento impugnato dal 2 ottobre 2024 al 30 gennaio 2025 (incluso), il collegio, in linea con quanto ritenuto riguardo alle analoghe previsioni del precedente calendario venatorio (cfr. ord. n. 512/2023 e sentenza n. 388/2024), ritiene ragionevoli e plausibili le analitiche argomentazioni rese nel provvedimento impugnato, relative alle ragioni per le quali l’Assessorato ha ritenuto di discostarsi dal parere ISPRA; - quanto al prelievo della Tortora, si ritiene che le relative previsioni del calendario venatorio (in disparte quelle concernenti la cd. preapertura, ormai non più efficaci) siano adeguatamente supportate dai dati sulla popolazione presente nella regione (in moderato aumento), in controtendenza rispetto ai dati europei, sui quali si fonda, sul punto, il parere ISPRA, stando al quale sarebbe sconsigliabile l’inserimento di N. 01203/2024 REG.RIC. tale specie tra quelle cacciabili nella corrente stagione; - con riferimento al Codone ed al Beccaccino, ad avviso del collegio le previsioni del calendario venatorio che parte ricorrente ha contestato, sebbene siano state adottate in linea con quanto ritenuto dall’ISPRA, possono ritenersi ragionevoli; Considerato che si ritiene opportuno fissare sin d’ora l’udienza di trattazione nel merito del ricorso; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione terza) respinge la domanda cautelare. Fissa per la trattazione nel merito del ricorso l’udienza pubblica del 4 dicembre 2024. Compensa le spese della presente fase cautelare. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2024, con l’intervento dei magistrati: Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente Raffaella Sara Russo, Primo Referendario, Estensore Marco Maria Cellini, Referendario L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Raffaella Sara Russo Guglielmo Passarelli Di Napoli