Verso la pre-apertura
 

Consiglio Siciliano

L Associazione vicina ai Cacciatori

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29 AGOSTO 2025 - VERSO LA PRE-APERTURA

PREAPERTURA La legge n.157/92 che disciplina la protezione della fauna selvatica ed il prelievo venatorio per ciascuna intera annata venatoria, all’art. 18, comma 1, prevede le specie cacciabili ed i periodi in cui è possibile esercitare l’attività venatoria alle stesse. In particolare prevede che l’inizio della stagione venatoria è fissato per la terza domenica di settembre in tutto il territorio nazionale. 3/147 Al comma 2 lo stesso articolo recita “Le Regioni, entro e non oltre il 15 giugno, pubblicano i calendario regionale e il regolamento relativi all’intera annata venatoria nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 1bis e 3, al fine di indicare per ciascuna specie cacciabile, il numero massimo giornaliero di capi di cui è consentito il prelievo e l’orario giornaliero dell’attività venatoria, nel rispetto dei limiti temporali di cui al comma 7, previa acquisizione dei pareri dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all’art. 8, che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta e dai quali le regioni possono discostarsi fornendo adeguata motivazione. I pareri si intendono acquisiti decorsi i termini di cui al precedente periodo. Con il calendario venatorio le regioni possono modificare, per determinate specie, i termini di cui al comma 1 in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, a condizione della preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio successivo nel rispetto dell’arco temporale massimo indicato al comma 1”. La Regione Siciliana è dotata del Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013-2018, in corso di aggiornamento a cura di ISPRA, approvato con D.P. n. 227 del 25/07/2013. L’art.20 della l.r.10/2018 del 10/7/2018 pubblicata nella G.U.R.S. del 13/7/2018 ha modificato l’art.15 della l.r.33/1997 nei seguenti termini “1. Il piano regionale faunistico-venatorio predisposto dall’Assessore regionale per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, sentito l’Osservatorio faunistico siciliano ed emanato dal Presidente della Regione su delibera della Giunta regionale, previo parere della Commissione legislativa competente dell’Assemblea regionale siciliana, costituisce lo strumento di pianificazione, nel territorio agro-silvo-pastorale della Regione, delle destinazioni differenziate del territorio medesimo, delle prescrizioni, dei divieti e vincoli e di ogni altro intervento per la tutela della fauna selvatica e per la sua riproduzione naturale. L’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea provvede ad eventuali modifiche o revisioni del piano faunistico-venatorio con periodicità quinquennale”. Il PRFV 2013-2018, alla luce di tale modifica legislativa, sopravvenuta prima della scadenza quinquennale del Piano, risulta essere, pertanto, pienamente vigente. Quanto alle date relative ai periodi di caccia evidenziate nel PRFV attualmente vigente lo stesso riporta per ogni specie sia i periodi previsti dalla legge quadro n.157/1992 che quelli suggeriti dall’ISPRA. In applicazione del Piano d’Azione Nazionale per il Contrasto degli Illeciti contro gli Uccelli Selvatici sono state poste in essere le attività di cui agli ultimi rapporti relativi al III (2020), IV (2021) e V (2022) anno di attività, rapporti redatti proprio in attuazione delle specifiche azioni 4/147 individuate dal Piano d’azione nazionale, dai quali si evince come con riferimento ai black-spot “Sicilia occidentale” e “Stretto di Messina”, da un lato siano state intensificate le attività di contrasto agli illeciti con plurimi interventi delle autorità preposte e dall’altro sia stato registrato un calo degli illeciti stessi dovuto proprio alla maggiore attività di controllo espletata. L’attività di vigilanza venatoria e antibracconaggio nella Regione viene svolta istituzionalmente dal Corpo forestale della Regione Siciliana, facente capo all’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente, dai Carabinieri dello Stato, dai Nuclei CITES dei Carabinieri Forestali di Catania e Palermo, dal Raggruppamento SOARDA dei Carabinieri forestali che agisce sul territorio siciliano e calabrese a tutela della rotta di migrazione dello Stretto di Messina con il supporto del Campo Internazionale di tutela e studio di rapaci e cicogne in migrazione dello Stretto di Messina (Ass. ambientalista MAN), dalla Polizia provinciale della Città metropolitana di Messina, dalla Polizia provinciale del Libero Consorzio comunale di Ragusa, dalla Polizia provinciale del Libero Consorzio comunale di Siracusa e dalle Guardie volontarie delle associazioni venatorie e ambientaliste riconosciute a livello regionale che possono operare sul territorio e che attualmente sono 110 . Di queste sono operanti sui territori delle province di Agrigento: n.17, Caltanissetta: n.5, Catania: n.15, Messina: n.11, Palermo: n.20, Ragusa: n. 7 e Trapani: n.35. Nella Legge 9 gennaio 2025, n. 1. Legge di stabilità regionale 2025-2027, all’art.4 comma 5, sono previste le somme per le finalità di cui a diversi articoli della legge regionale 33/97, tra cui l’art. 36 – Aiuti alle Associazioni. In questo ambito, dunque, il Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea provvederà ad incentivare ulteriormente l’attività di vigilanza venatoria svolta dalle guardie giurate volontarie facenti capo alle diverse associazioni venatorie ed ambientaliste attraverso l’erogazione di specifici contributi. Quanto al presunto mancato aggiornamento del PRFV attualmente in vigore che impedirebbe l’applicazione del comma 2 dell’art. 18 L. 157/92, nell’evidenziare come tale questione non sia mai stata sollevata da ISPRA, non può che rilevarsi come lo stesso ISPRA abbia già provveduto a trasmettere in data 12/3/2025 alla Regione Siciliana (come da convenzione stipulata) l’aggiornamento del PRFV 2025- 2029, in fase di valutazione e di approvazione, che già contiene l’aggiornamento completo dello stato di conservazione delle popolazioni animali oggetto di prelievo (Cfr. 5.1. STATO DELLE POPOLAZIONI ANIMALI). Quanto affermato da ISPRA nel parere trasmesso il 6/5/2025 è pertanto non corretto ed in contrasto con le valutazioni già trasmesse dallo stesso Istituto per l’aggiornamento del PRFV. Non condivisibile risulta inoltre l’opinione espressa nel medesimo parere sulla presunta insufficiente capacità di controllo del bracconaggio nella Regione Siciliana che dovrebbe indurre 5/147 l’Amministrazione a non consentire l’attività venatoria prima della terza domenica di settembre (non si comprende la differenza tra il periodo 1-21 ed il periodo 21-30 settembre). Invero, tale affermazione, che comunque appare travalicare le specifiche competenze assegnate ad ISPRA con riferimento al parere tecnico-scientifico sui calendari venatori regionali previsto dalla legge, pone erroneamente in relazione il fenomeno del “bracconaggio”, che è in re ipsa un’attività fuorilegge (che può quindi verificarsi a prescindere dal calendario venatorio)(cfr. TAR n. 271/2017), peraltro presente in tutta Italia come risulta dal rapporto sugli illeciti contro la fauna selvatica citato e dalla procedura INFR(2023)2187, con la regolamentazione dell’attività venatoria oggetto del presente provvedimento, attività che nulla ha a che fare con quel fenomeno essendo prevista e regolata per legge. Si evidenzia altresì come a fronte del problema nazionale del contrasto degli illeciti nei confronti degli uccelli solo per la Regione Siciliana si è ritenuto non opportuno l’anticipo dell’apertura della caccia, in contrasto con quanto viceversa rilevato per le stagioni venatorie fino al 2023-2024. La presenza dei black-spot richiamati è risalente nel tempo e tuttavia ciò non ha mai comportato una richiesta simile a quella avanzata con gli ultimi pareri 2024-2025 e 2025-2026. Non si comprende poi su quali basi e soprattutto a che titolo ISPRA ritenga, a prescindere, che la situazione della vigilanza non possa migliorare attraverso l’erogazione di specifici contributi alle guardie giurate dato, peraltro, che le valutazioni riportate si riferiscono a dati risalenti al 2023. Quanto poi al richiamo al presunto disturbo che gli uccelli migratori avrebbero nel mese di settembre si evidenzia come il presente Calendario nel periodo 1-21 settembre autorizzi la caccia esclusivamente a due specie il Colombaccio e la Tortora selvatica, soltanto da appostamento temporaneo e per alcune giornate fisse, riducendo sensibilmente, pertanto, anche il pericolo di disturbo paventato. Inoltre, da un approfondimento sulle specie di rapaci e ciconiformi veleggiatori che transitano in numeri elevati sulla Regione Siciliana durante la migrazione post nuziale quindi in parte nel mese di settembre, si evince che le specie Falco pecchiaiolo Pernis apivorus, Falco di palude Circus aeruginosus, Nibbio bruno Milvus migrans, Gheppio Falco tinnunculus, Aquila minore Hierraetus pennatus, Cicogna bianca Ciconia ciconia, Cicogna nera Ciconia nigra, cioè quelle maggiormente presenti nel corso della migrazione e quindi teoricamente più soggette al disturbo, sono tutte in favorevole stato di conservazione secondo IUCN sia in Europa, sia a livello globale sia per le popolazioni del Mediterraneo. Ciò significa che decenni di caccia in Sicilia con preapertura e caccia sin dai primi giorni di settembre non hanno determinato alcun impatto negativo sulle popolazioni di questi uccelli. Per questo motivo le argomentazioni ISPRA appaiono non fondate su dati scientifici. Questa forma di caccia inoltre, contrariamente a quanto sostenuto, facilita l’attività di controllo da parte degli organi preposti. 6/147 In forza del disposto dell’art. 18 comma 2 della L. 157/92 la Regione Siciliana ha pertanto potuto autorizzare la “preapertura” alle specie di seguito indicate:

Giorni 01 e 03 settembre 2025, nella sola forma dell’appostamento temporaneo:

a) Uccelli - Tortora (Streptopelia Turtur)

Dal punto di vista tecnico e scientifico si evidenzia quanto segue: 1. La popolazione di tortora nidificante in Italia è stata giudicata stabile dal 2000 al 2017 (Rete rurale Nazionale – Lipu, 2018). Ciò significa che nell’arco di 18 anni di monitoraggio, in cui la specie è sempre stata cacciabile in pre-apertura nella maggior parte delle regioni italiane, il prelievo venatorio non ha influito negativamente sulla demografia della popolazione nidificante in Italia. 2. Uno studio recente, che ha analizzato tutte le ricatture e gli inanellamenti della specie tortora in Europa, ha stabilito che i cacciatori italiani prelevano in maggior parte i soggetti nati o riprodottisi in Italia (Marx e al., 2016). Ciò a riprova della validità di quanto espresso al punto precedente. 3. La popolazione di tortora nidificante in Sicilia è anch’essa stata giudicata stabile dal 2000 al 2017 (Rete Rurale nazionale LIPU, Sicilia), ossia in un arco temporale di 18 anni in cui si è sempre svolta la pre-apertura alla specie, spesso, in anni passati, con numero di giornate superiori a due. Questo dato dimostra che il prelievo venatorio non ha influito negativamente sulla demografia della popolazione che si riproduce in Sicilia. 4. La popolazione di tortore nidificante in Sicilia è giudicata in aumento moderato dal 2000 al 2024 ulteriore aggiornamento di tale documento (Rete Rurale LIPU 2024 SICILIA – Farmland Bird Index e Andamenti di Popolazione delle Specie 2000-2024) evidenzia come la popolazione di tortora nella Regione sia in incremento moderato dimostrando così che la caccia in Sicilia, così come regolata nel corso di 24 anni dalla Regione, non ha influito negativamente sulla demografia della popolazione che si riproduce in Sicilia, in controtendenza con i dati nazionali. 5. La popolazione italiana nidificante, monitorata dal 2000 al 2024, dimostra una stabilità dal 2021 al 2024, con un aumento nell’ultimo anno (https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/26413), dimostrando che le politiche di gestione attuate in Italia negli ultimi anni sono positive, incluse le scelte di prelievo attuate in Regione Siciliana. 6. Le posizioni della Commissione e dell’ISPRA, riprese dal CTFVN non sono condivisibili poiché non tengono conto della dinamica di popolazione e di come il prelievo influenzi o meno 7/147 l’evoluzione del numero di individui. Infatti, non viene menzionata da ISPRA la riduzione del 90% del prelievo messa in atto in Italia nel corso degli ultimi anni. In particolare, per la Regione Siciliana il prelievo massimo autorizzato di 3.300 capi ha un’incidenza sulla popolazione presente a fine riproduzione dello 0,14% (570.000 coppie = 1.140.000 soggetti+ una media di 2 giovani prodotti per coppia=1.140.000 giovani, per un totale di soggetti giovani e adulti di 2.280.000 individui all’inizio della caccia). Questa percentuale è del tutto ininfluente sulla dinamica di popolazione di qualsiasi specie di avifauna selvatica; infatti, è inferiore di un ordine di grandezza rispetto a quanto previsto dalla Guida alla Disciplina della Caccia UE, che prevede ammissibile un prelievo dell’1% della mortalità naturale per le specie in deroga, cioè vietate alla caccia dalla direttiva. 7. A conferma di quanto rilevato il valore di CPUE (Catch per uniteffort) relativo ai prelievi di tortore compiuti in Sicilia dimostra una stabilità-incremento dalla stagione 2014-15 alla stagione 2017-18, periodo nel quale sono stati messi in atto i limiti di prelievo proposti da ISPRA. Questo dimostra che le presenze in Sicilia non hanno subito diminuzione negli ultimi anni e che il prelievo è comunque compatibile con la conservazione favorevole della specie. Fino alla stagione venatoria 2018-2019 l’ISPRA ha sempre ritenuto ammissibile il prelievo in preapertura per alcune giornate nella forma dell’appostamento. Nella stagione 2019-2020 in Sicilia non è stato autorizzato alcun prelievo; nella stagione 2020-2021 sono state autorizzate solo due giornate in preapertura e successivamente la caccia alla specie è stata sospesa. Con riferimento a questa specie a livello europeo è stato approvato il “Piano di azione internazionale per la conservazione della Tortora selvatica (Streptopelia turtur) per il periodo 2018- 2028 – Commissione Europea” che prevede una gestione adattativa del prelievo (AHM) per assicurare che lo stesso sia sostenibile ed in linea con la Direttiva 2009/147/CE. Tale meccanismo di gestione, che doveva iniziare dalla stagione 2021-2022, prevede che siano applicate a livello nazionale misure significative di miglioramento ambientale, che vengano effettuati adeguati controlli per il rispetto della normativa venatoria e che venga ridotto del 50% il prelievo massimo rispetto alla media delle stagioni precedenti. In Italia nella stagione 2021-2022, per la mancata formale approvazione del Piano di gestione nazionale della Tortora, ciò non è potuto avvenire e quindi è stato vietato il prelievo della specie. Nel mese di marzo 2022, è stato ratificato in Conferenza Stato Regioni, (Rep.23/CSR del 02/03/2022) il Piano di Gestione Nazionale della Tortora selvatica che prevede espressamente la possibilità di consentire anche la preapertura fino ad un massimo di tre giornate da appostamento temporaneo al sussistere di determinate condizioni. 8/147 Nella stagione 2022-2023 la caccia è stata autorizzata dal 18 al 30 settembre 2023 con un numero di abbattimenti registrato pari a 218/3.300. Nella stagione 2023-2024 la caccia è stata autorizzata per n. 3 giornate in preapertura e in apertura generale dal 17/9 al 30/9 con un numero di abbattimenti registrato pari a 1846/3.300. Nella stagione 2024-2025 la caccia è stata autorizzata per n. 2 giornate in preapertura e in apertura generale dal 15/9 al 30/9 con un numero di abbattimenti registrato pari a pari a 1.141/3.300. Pertanto nel rispetto di quanto indicato nel Piano di Gestione Nazionale della Tortora, in Sicilia, dove si sono registrati una media di 6.600 abbattimenti nel quinquennio 2015-2019 e dove nel periodo 2020-2024 l’attività venatoria è stata vietata o sensibilmente ridotta, così come si è sensibilmente ridotto il numero di cacciatori che si dedicano al prelievo venatorio di tale specie, il tetto di catture massimo viene confermato in 3.300 capi con un max stagionale di 15 capi/cacciatore e limite giornaliero di 5 capi/cacciatore. Inoltre deve evidenziarsi che in linea con quanto richiesto nel citato Piano di gestione, in Sicilia, attraverso l’attivazione delle azioni delle Misure agroambientali del Programma di Sviluppo Rurale, PSR Sicilia 2014-2022, è stata convertita a forme di conduzione migliorative degli agro-sistemi, in favore della specie in esame, una superficie totale di circa 130.000 ettari equivalente a circa il 10% della S.A.U. della Regione Siciliana. Gli impegni relativi alle misure agroambientali, attivi fino al 2022, sono scaduti; pertanto, nel 2024 non si è registrato alcun aumento delle superfici dedicate alla conservazione degli habitat delle specie interessate; ad ogni modo, nel 2022, l’incremento della superficie interessata dalle misure agroambientali della Programmazione europea (PSR Sicilia 2014-2022) è stata stimata in circa 40.000 ettari. Si osserva comunque come, malgrado nell’ultimo periodo in Sicilia non siano state attivate ulteriori azioni finalizzate al miglioramento ambientale per la salvaguardia delle popolazioni di Tortora selvatica, ancora oggi il territorio regionale risenta delle azioni attivate con il PSR Sicilia 2014-2022 con ricadute positive sul sistema agroambientale in favore della specie in esame (nidificante e/o svernante). Le tabelle A e B di seguito riportate evidenziano i dati relativi alle azioni con ricadute agroambientali, attuate dalla Regione Siciliana con l’attivazione delle Misure del PSR Sicilia. Facendo riferimento al valore degli indicatori (finanziamenti e superfici), previsti nel Piano di Gestione della Tortora selvatica, la scheda A riporta i dati aggiornati all’anno 2022 e la scheda B i dati relativi alle annualità precedenti; dal raffronto delle due schede si rileva che nell’ultimo anno in Sicilia vi è stato un incremento degli investimenti e delle superfici interessate dalle azioni del Piano di Sviluppo Rurale con effetti positivi sulla conservazione della biodiversità e migliorativi degli agro-ecosistemi in favore della specie Tortora selvatica: 9/147 Tabella A – Azioni miglioramento habitat in agro-ecosistemi Tortora anno 2022. Tabella B – Azioni miglioramento habitat in agro-ecosistemi Tortora annualità 2021 e precedenti. 10/147 Alla luce di quanto sopra esposto e tenendo conto delle ulteriori condizioni previste nel Piano di Gestione Nazionale della Tortora selvatica ratificato in Conferenza Stato Regioni nel marzo 2022 (Azione 2.2), è consentita la preapertura di due giornate da appostamento temporaneo, a condizione che i cacciatori, prima dell’avvio della stagione venatoria, siano registrati sul portale raggiungibile all’indirizzo http://registrovenatorio.regione.sicilia.it/ predisposto appositamente dall’Amministrazione, inserendo i propri dati anagrafici ed il numero del tesserino venatorio ritirato per la stagione venatoria 2025-2026. Per la registrazione sul portale, inoltre, il cacciatore dovrà essere dotato di SPID/CIE ed indirizzo di posta certificata. Il cacciatore è tenuto ad inserire a sistema il numero di capi di Tortore abbattute, entro le ore 24:00 del giorno in cui è avvenuto il prelievo. I dati degli abbattimenti, comunque, dovranno essere annotati anche sul Tesserino Venatorio. Attraverso questo sistema informatizzato, l’Amministrazione, previo accertamento dell’identità degli utenti/cacciatori in fase di registrazione e l’inserimento dei dati dei prelievi da parte degli stessi, sarà in grado di conoscere il numero totale di capi abbattuti nelle giornate di caccia sia a livello regionale che provinciale e di verificare entro le ore 24:00 di ogni singola giornata di caccia, l’eventuale superamento della soglia critica di prelievi; tale soglia per la stagione venatoria 2025- 2026 è stata fissata, con ampio margine numerico, al raggiungimento del 90% del totale di 3.300 capi prelevabili. Inoltre al raggiungimento della soglia stessa il sistema comunicherà ad ogni singolo utente registrato, tramite messaggio di posta elettronica, l’interruzione del prelievo della specie Tortora selvatica. I cacciatori che dovessero prelevare tortore, se non registrati sul portale citato, saranno sanzionati ai sensi del comma 8 dell’art. 32 – Sanzioni della Legge n. 33/97. L’ISPRA nel parere relativo alla stagione 2023-2024 ha espressamente ritenuto attuabile il prelievo della Tortora selvatica nel territorio regionale sia in preapertura che in apertura generale mentre per la stagione venatoria 2024-2025 ha suggerito a tutte le regioni italiane compresa la Regione Siciliana, in via prudenziale, di sospendere il prelievo alla specie. Tale invito è stato ribadito anche per la corrente stagione 2025-2026 soprattutto a causa della carenza di dati completi sulla consistenza della specie e sulle tendenze nella flyway centro-orientale come riportato dal MASE nella comunicazione del 24/4/2025 che comunque ha lasciato alle singole Regioni la valutazione di ogni “migliore iniziativa per garantire il buono stato di conservazione della specie secondo le specifiche esigenze, peculiarità e sensibilità”. Il parere del CTFVN sul punto è formalmente “sfavorevole” ma le motivazioni risultano incomprensibili perché le richiamate premesse 12 e 13 sono inesistenti nel documento. In ogni caso anche il Comitato Nazionale ha rimesso ogni decisione definitiva sulla possibilità del prelievo alle singole Regioni. 11/147 Il TAR Palermo con sentenza n. 39 del 7/1/2025 ha ritenuto legittime le motivazioni con cui la Regione Siciliana ha deciso di discostarsi dal parere ISPRA 2024-2025 autorizzando il prelievo della Tortora selvatica. Per la stagione 2025-2026 il prelievo sarebbe autorizzato per un limitatissimo arco temporale: due sole giornate in preapertura ed in via residuale, se non raggiunto il numero di prelievi complessivi consentito, dal 21 al 29 settembre (nove giorni di cui solo sette potenzialmente di caccia). Per tutto quanto precede la Regione Siciliana ritiene pertanto sostenibile, pur con tutte le limitazioni previste, il prelievo della specie anche per la corrente stagione venatoria.

Giorni 01, 03, 06, 07, 13 e 14 settembre 2025, nella sola forma dell’appostamento temporaneo:

b) Uccelli: - Colombaccio (Columba palumbus);

Con riferimento al Colombaccio, la normativa vigente ne prevede la cacciabilità dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio. Per la specie, comunque, esistono specifiche condizioni biologiche che consentono di anticipare al giorno 1 settembre l’apertura della caccia. 1. Si osserva infatti come la stessa sia classificata “Least concern” dall’International Union for Conservation of Nature 2023, ovvero categoria di specie a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse ed è valutata in incremento forte, cioè un incremento significativamente superiore al 5% annuo; la specie è classificata “Least Concern” anche a livello europeo dalla European Red List 2021. 2. La specie è riportata “Least Concern” (con trend in aumento) a livello globale da “BirdLife international (2024) Scheda informativa sulla specie: Columba palumbus”. 12/147 Species factsheet: Common Woodpigeon Columba palumbus. Downloaded from https://datazone.birdlife.org/species/factsheet/common-woodpigeon-columba-palumbus (aggiornamento Marzo 2025) 3. Le Linee guida per la stesura dei calendari venatori redatte dall’ISPRA riportano che la specie è considerata in buono stato di conservazione (non SPEC); 4. La popolazione nidificante in Sicilia viene considerata sedentaria; 13/147 5. L’areale siciliano di questa popolazione ha avuto, nell’arco di un trentennio, una notevole espansione; la specie in Sicilia ha colonizzato addirittura i giardini ed i viali alberati non solo dei borghi rurali ma anche dei centri urbani delle città. 6. Alla popolazione sedentaria si aggiungono, nel periodo autunnale i contingenti migratori e/o svernanti provenienti dai Paesi dell’Europa centro-orientale. 7. A latitudini meridionali come in Sicilia, il picco del transito autunnale è più tardivo ed un’anticipazione del periodo di prelievo venatorio incide esclusivamente sulla popolazione locale, ritenuta in uno stato di conservazione ottimale. 8. L’ISPRA, negli ultimi pareri forniti sulle proposte di calendario venatorio della Regione Siciliana per le stagioni 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 e 2024-2025 ha sempre evidenziato la possibilità di prevedere nel mese di settembre l’apertura anticipata della caccia sin dal giorno 1 settembre per alcune giornate fisse nella forma dello appostamento temporaneo. Nel parere sulla proposta di calendario del 6/5/2025 ISPRA, ritiene tecnicamente non giustificabile la possibilità di prelievo sin dal giorno 1 settembre ma solo dopo il 21 settembre in quanto “in questo momento dell’anno il prelievo venatorio interesserebbe esclusivamente la popolazione nidificante a livello locale”. Ciò tuttavia oltre ad essere in palese contrasto con i precedenti pareri trasmessi risulta essere in contrasto anche con quanto evidenziato dallo stesso ISPRA nell’aggiornamento del PRFV 2025-2029 trasmesso alla Regione, pp. 118-121, nelle quali viene tra l’altro riportato “Localmente, il consistente incremento della specie ha determinato negli ultimi anni la comparsa di conflitti con le attività umane, con danni soprattutto alle colture agricole. Pertanto, potrebbe rendersi necessario, in futuro, adottare misure di gestione localizzate per limitare i danni alle attività agricole”. Non è quindi comprensibile la posizione nuova di ISPRA, considerando che non sono emersi dati negativi per la popolazione di colombaccio rispetto alla precedente stagione in cui il parere era favorevole per alcune giornate fisse di caccia dall’inizio di settembre, ma addirittura ISPRA stesso certifica nel 2025 l’aumento della popolazione in Sicilia “. La posizione ISPRA non può dirsi quindi fondata su dati tecnico-scientifici. Alla luce di tali rilievi non si intravedono validi motivi per impedire l’attività venatoria dal 1° settembre. La stessa di contro potrebbe risultare assai utile anche al contenimento dell’eccesiva espansione della specie. Un primo piano di contenimento è stato del resto già approvato dalla Regione Siciliana per l’isola di Ustica, previo parere favorevole di ISPRA, proprio per limitare i danni provocati dalla specie. Non avrebbe senso pertanto limitare l’attività venatoria nei periodi previsti dalla legge e contemporaneamente essere costretti ad intervenire con piani di controllo per i danni provocati dalla specie stessa. Il CTFVN ha espresso parere pienamente favorevole al prelievo della specie nei modi e nei tempi stabiliti dalla Regione. 14/147 Anche il TAR Sicilia - Palermo con le sentenze n. 3691/2022 e n. 388/2024 ha ritenuto legittima l’apertura anticipata del prelievo venatorio del Colombaccio. Nelle giornate previste per l’anticipo dell’attività venatoria (preapertura) è consentito l’utilizzo dei cani da caccia esclusivamente per il recupero dei capi abbattuti.

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