ORDINANZA DEL CONSIGLIO DI STATO - COMITATO TECNICO FAUNISTICO-VENATORIO
 

Consiglio Siciliano

L Associazione vicina ai Cacciatori

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19 FEBBRAIO 2026 - ORDINANZA DEL CONSIGLIO DI STATO - COMITATO TECNICO FAUNISTICO-VENATORIO

Con l'ordinanza del Consiglio di Stato (Sezione Sesta) N. 01336/2026 (ricorso n. 7814/2024) ha stabilito la rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 453, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023) L'associazione venatoria Arci Caccia ha presentato ricorso contro il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf). La disputa verte sulla legittimità del Decreto Ministeriale n. 263986 del 22 maggio 2023, con cui il Masaf ha (ri)costituito il Comitato Tecnico Faunistico-Venatorio Nazionale (CTFVN) con una composizione ridotta rispetto a quanto previsto in precedenza dalla Legge n. 157/1992. In particolare, sono stati esclusi i rappresentanti di alcune associazioni venatorie, inclusa Arci Caccia. Il TAR per il Lazio (sentenza n. 4457/2024) aveva respinto il ricorso di Arci Caccia, ritenendo legittima l'azione del Ministro in base agli ampi poteri conferiti dalla nuova legge. Il Consiglio di Stato, accogliendo i motivi di appello di Arci Caccia, ha sollevato dubbi sulla legittimità costituzionale della norma primaria (art. 1, comma 453, L. 197/2022) per i seguenti motivi principali: Violazione della Riserva di Legge e Incompetenza: La norma delega in modo troppo generico al Ministro (tramite decreto ministeriale, un atto non regolamentare) la disciplina di un ambito (la composizione di organi collegiali) che in precedenza era riservato a un regolamento governativo (D.P.C.M.), violando gli artt. 70, 76, 97 e 113 della Costituzione e le garanzie procedurali previste dalla Legge n. 400/1988; Violazione dei Principi di Rappresentatività e Parità di Trattamento: Concedendo al Ministro un potere "illimitato" di modificare la composizione del CTFVN, inclusa la soppressione di rappresentanti di intere categorie, la norma sacrificherebbe in modo sproporzionato i principi costituzionali di proporzionalità, ragionevolezza e parità di trattamento tra le associazioni riconosciute. Di conseguenza, il Consiglio di Stato ha sospeso il giudizio di appello e ordinato la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per la decisione di merito sulla legittimità della norma. Non bastessero le problematiche relative agli ambientalisto era tempo - e non se ne avvertiva la necessità - di una guerra fratricida

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