29 LUGLIO 2026 - TAR: ACCOLTO IL RICORSO. SALTA LA PREAPERTURA 
Come è noto le associazioni ambientaliste Federazione nazionale Pro Natura Aps e LEAL – Lega antivivisezionista ETS hanno presentato un ricorso per la chiusura in preapertura della caccia alla tortora. Nel giudizio sono intervenute diverse associazioni venatorie a sostegno della Regione (intervenienti ad opponendum). I ricorrenti hanno chiesto l'annullamento e la contestuale sospensione cautelare del Decreto Assessoriale n. 129/Gab del 21 maggio 2026. Che ha approvato il "Calendario Venatorio 2026-2027" della Regione Siciliana.
Le Motivazioni dell'Accoglimento (Fumus Boni Iuris)
Il Tribunale ha ritenuto che il ricorso presenti evidenti profili di fondatezza per due ragioni principali:
- Illegittimità delle aperture anticipate (preaperture): La scelta della Regione di anticipare la caccia non è supportata da motivazioni adeguate in grado di smentire il parere contrario espresso dall’I.S.P.R.A. (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale). L'amministrazione non ha confutato validamente i rischi sollevati dall'ISPRA relativi alla difficoltà di controllare il fenomeno del bracconaggio in regime di preapertura.
- Mancanza di un Piano Faunistico-Venatorio aggiornato: L'ultimo Piano Faunistico-Venatorio della Regione Siciliana risale a tredici anni fa, a fronte di un preciso obbligo di legge che ne impone la revisione ogni cinque anni. Per questa ragione, il piano non è considerato "adeguato" e non permette di valutare il reale stato attuale delle popolazioni animali soggette al prelievo venatorio. Questa grave carenza istruttoria fa dubitare della legittimità dell'intero calendario.
Il Pericolo nel Ritardo (Periculum in Mora)
Il TAR ha riconosciuto la sussistenza del pericolo ambientale, evidenziando il grave pregiudizio che le specie cacciabili subirebbero a causa dell'imminente avvio della stagione venatoria, con particolare riferimento proprio alle preaperture.
Le Conseguenze Pratiche della Decisione (P.Q.M.)
Il Tribunale ha accolto la domanda cautelare di sospensione del calendario venatorio. In base alla normativa vigente (legge 157/92 come modificata nel 2024), l'accoglimento della sospensiva comporta che:
- L'attività venatoria è consentita esclusivamente nei termini previsti dalla legge statale (commi 1 e 1-bis dell'art. 18 l. 157/92).
- Tornano provvisoriamente in vigore i limiti di prelievo e gli orari giornalieri fissati dall’ultimo calendario venatorio legittimamente applicato dalla Regione.
Questo regime transitorio rimarrà valido fino alla pubblicazione della sentenza di merito.
Disposizioni Procedurali Finali
- Integrazione del contraddittorio: Il TAR ha concesso ai ricorrenti 20 giorni di tempo per notificare l'atto (tramite pubblicazione sul sito internet dell'Assessorato) alle altre associazioni venatorie riconosciute non ancora coinvolte, e ulteriori 10 giorni per depositarne la prova.
- Udienza di merito: La discussione finale del ricorso è stata fissata per la pubblica udienza del 20 ottobre 2026.





