10 AGOSTO 2026 - NULLA DI FATTO: IL CGARS BOCCIA IL RICORSO - SE NE PARLERA' IL 3 SETTEMBRE 
Il CGARS respinge l'istanza di misure cautelari monocratiche proposto dall'Amministrazione
ecco il sunto del testo del decreto.
*****************
N. 00725/2026 REG.RIC.
N. _/ REG.PROV.CAU.
N. _/ REG.PROV.CAU.
REPUBBLICA ITALIANA
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
Il Presidente ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 725 del 2026, proposto da:
- Regione Siciliana – Presidenza
- Regione Siciliana – Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile, 182;
contro
- Federazione Nazionale Pro Natura Aps
- Leal Lega Antivivisezionista
- Federazione Italiana della Caccia
- Pro Natura Aps
- Leal Odv
- Liberi Cacciatori Siciliani
- Anca Associazione Nazionale Cacciatori
- Associazione Italcaccia Sicilia
- Comitato Regionale Anuumigratoristi Sicilia
- Federazione Siciliana della Caccia
- Unione Nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro-Delegazione per la Sicilia
- Associazione Nazionale Libera Caccia
non costituiti in giudizio;
nei confronti di
- Federazione Italiana della Caccia-Consiglio Regionale della Sicilia, non costituito in giudizio;
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) n. 00481/2026, resa tra le parti, recante accoglimento dell’istanza cautelare proposta in prime cure;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;
Considerato che l’articolo 56 c.p.a. dà adito all’emanazione di misure cautelari monocratiche esclusivamente “in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio” – la quale, a fortiori e necessariamente nei casi contemplati dall’articolo 56, comma 4, è quella “di cui all’articolo 55, comma 5”: ossia la “prima camera di consiglio successiva al ventesimo giorno dal perfezionamento, anche per il destinatario, dell’ultima notificazione e, altresì, al decimo giorno dal deposito del ricorso” – che, nella specie, è quella che – tenendosi conto, nei congrui casi, delle dimidiazioni di termini di cui alle pertinenti norme processuali – si provvede a fissare in dispositivo;
Ritenuto, pertanto, che la misura cautelare monocratica urgente (inaudita altera parte) richiede la prova di un pregiudizio grave e irreparabile (periculum in mora) tale da impedire l'attesa fino alla camera di consiglio collegiale, unitamente alla non manifesta infondatezza del ricorso (fumus boni iuris);
Rilevato che, nel caso di specie, tali presupposti di estrema urgenza e gravità non risultano sussistenti alla luce della documentazione prodotta, non ravvisandosi un danno imminente e irreparabile che giustifichi l'accoglimento dell'istanza in via provvisoria prima del contraddittorio tra le parti;
P.Q.M.
Respinge l'istanza di misure cautelari monocratiche.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 3 settembre 2026......... (omissis)
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 3 settembre 2026......... (omissis)





