Pesca
 

Consiglio Siciliano

L Associazione vicina ai Cacciatori

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Pesca

NOZIONI DI LEGISLAZIONE SULLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE

In Sicilia, anche e, forse soprattutto, per la mancanza di una tradizione in tal senso la materia della pesca nelle acque interne non è stata mai regolamentata.
Con la promulgazione della L.R. 33/97 la Guardia Venatoria Volontaria avrà affidati, tra gli altri compiti, anche quello della vigilanza sulla pesca nelle acque interne.
La legislazione in materia di pesca si trova nelle seguenti leggi:
1) RD 1486/1914; 2) RD 1604/1931; 3) DPR 747/1954; 4) DPR 987/1955; 5) D.L.vo 230/91.
1. RD 1486/1914:
Art. 23. Questo articolo specifica che la sorveglianza della pesca è demandata ad agenti speciali nominati dalle Amministrazioni comunali e provinciali con decreto del Prefetto.
2. RD 1604/1931.
Articoli di interesse sono gli artt. 6, 7, 22, 22 bis e 22 ter modificati  dalla L. 433/1968.
Art. 6 = divieti: pesca con materie esplodenti, usare materie atte a intorpidire, stordire o uccidere pesci e gli altri animali acquatici; art. 7 = divieti: collocare  apparecchi fissi o mobili di pesca che impediscano del tutto il passaggio del pesce.
Art. 22 = obbligo per i pescatori di munirsi della licenza governativa di pesca da rilasciarsi da parte della Provincia nella quale il richiedente risiede.
Art. 22 bis = rilascio della licenza a 18 anni e per i minori con il consenso di chi esercita la patria potestà. Per gli stranieri le Province possono rilasciare le licenze seguendo determinate prescrizioni.
Art. 22 ter =  Stabilisce in cinque anni la validità della licenza. Chi ha riportato condanne per reati di pesca non potrà avere rilasciata o rinnovata la licenza per un periodo di cinque anni. Le amministrazioni provinciali disporranno la sospensione della licenza per un periodo di un anno nei confronti di coloro che siano stati contravvenzionati per tre volte anche se le contravvenzioni siano state oblate. Dette contravvenzioni e condanne verranno trascritte in appositi registri. Il cancelliere del giudice che pronuncia la sentenza di condanna deve comunicare alle amministrazioni provinciali le condanne suddette.
3. DPR 747/1954.
La sorveglianza viene demandata alle amministrazioni provinciali.
4. DPR 987/1955.
 Tutte le attribuzioni in materia di pesca nelle acque interne vengono trasferite al Presidente della Giunta Provinciale. Tali attribuzioni derivano anche dalla L.R. 9/1986 “Istituzione della Provincia Regionale.”
5. D.L.vo 230/91.

Ha portato a sei anni la validità della licenza di pesca per le licenze di tipo A,B.C. e tre mesi per le D.

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Recentemente ( 03/07/1997) l’Assessore alla Cooperazione Regionale Commercio Artigianato e Pesca ha ritenuto necessario emanare un decreto “ nelle more di una norma regionale che disciplini l’intera materia delle acque interne e nel rispetto della normativa nazionale vigente, dare un indirizzo unitario alla province regionali dell’isola in merito alle modalità e alle procedure relative al rilascio delle licenze di pesca in acque interne” nel quale “ sono approvate  le direttive relative al rilascio delle licenze di pesca in acque interne nell’ambito della regione Siciliana..”.
Queste direttive prevedono che per esercitare la pesca nelle acque interne occorre essere titolare della licenza di pesca che può essere di tipo:

A: licenza con tutti gli attrezzi;
B: licenza di pesca con canna con o senza mulinello, con uno o più ami, tirlindana, bilancia di lato non superiore a m. 1,50;
C: licenza di pesca con canna con uno o più ami e con bilancia di lato non superiore a m. 1,50;
D: licenza per stranieri con canna con o senza mulinello con uno o più ami, tirlindana e bilancia di lato non superiore a m. 1,50.
La licenza di tipo A è riservata ai pescatori di mestiere. Le suddette licenze hanno validità in tutto il territorio nazionale. In caso di smarrimento della licenza o distruzione non può rilasciarsi un duplicato bensì una nuova licenza. La licenza di pesca può essere richiesta dai minori che abbiano compiuto 14 anni con l’assenso di chi esercita la patria potestà. In tal caso l’apprendista pescatore può esercitare sotto la responsabilità di un pescatore professionista fino al compimento di 18 anni.
I  soggetti di età inferiore ai 14 anni non sono tenuti all’obbligo della licenza e possono esercitare purché accompagnati da titolare di licenza che sarà ritenuto responsabile negli atti di pesca.
Al rilascio della licenza di pesca  provvede l’Amministrazione Provinciale del luogo di residenza del richiedente. Per altre direttive e nozioni  si rimanda alla lettura integrale del Decreto Assessoriale e comunque alla normativa qui succintamente riassunta.


 

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