26 SETTEMBRE 2023 - ULTERIORE RICORSO AMBIENTALISTA - IL DECRETO DI RIGETTO
E niente...continua l'offensiva dei nemici della caccia (chiamarli ambientalisti è un eufemismo!). Rigettato l'ulteriore ricorso. Amen. A seguire il testo del decreto.
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Pubblicato il 26/09/2023
N. 00515/2023 REG.PROV.CAU.
N. 01243/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1243 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Wwf Italia, Legambiente Sicilia, Lipu, Enpa, Lndc Animal Protection, Lac, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonella Bonanno, Nicola Giudice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Siciliana Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
nei confronti
Associazione Liberi Cacciatori Siciliani, Associazione Nazionale Cacciatori, Associazione Italcaccia Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Alfio Barbagallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad opponendum:
L.C.S. - Liberi Cacciatori Siciliani, A.N.Ca. - Associazione Nazionale Cacciatori, Associazione Italcaccia Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Alfio Barbagallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Federazione Italiana della Caccia - Consiglio Regionale della Sicilia, in persona del L.R.P.T., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Accursio Gagliano, Accursio Augello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Unione Associazioni Venatorie Siciliane - Un.A.Ve.S, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Girolamo Rubino, Massimiliano Valenza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'annullamento,
del decreto dell'Assessore dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea n. 31/GAB del 26 giugno 2023 e relativi allegati, incluso il calendario venatorio;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Wwf Italia il 25/9/2023:
MOTIVI AGGIUNTI AVVERSO D.A. N. 1092 DEL 14.09.2023 E D.A. N. 1153 DEL 22.09.2023
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Viste le memorie depositate dall’Avvocatura dello Stato e dalle parti controinteressate;
Rilevato che, col ricorso per motivi aggiunti, la parte ricorrente ha chiesto la sospensione degli atti impugnati nella parte in cui si consente il prelievo venatorio del coniglio selvatico, sul presupposto che tale specie non potrebbe essere oggetto di prelievo in Sicilia, nonché nella parte in cui si consente il prelievo per le specie Colombaccio, Tortora Selvatica, Coniglio Selvatico e Quaglia a decorrere dal 17 settembre;
- che, quanto al coniglio selvatico, il parere ISPRA non preclude affatto il prelievo sul territorio siciliano, prevedendo al contrario che “La gestione faunistico-venatoria delle popolazioni di Coniglio selvatico deve essere modulata a livello locale, potendo variare sensibilmente le condizioni demografiche delle popolazioni nel tempo”;
- che, ancora, il parere ISPRA raccomanda, esemplificativamente, alcune misure con cui attuare il predetto prelievo;
- che, ancora, il parere ISPRA prevede “Per quanto concerne l’anticipo dell’apertura della caccia nel mese di settembre, si evidenzia che il Coniglio selvatico in tale periodo ha già completato il ciclo riproduttivo in relazione all’inizio del periodo di siccità estiva, tipico dei climi mediterranei, come confermato da dati sperimentali raccolti direttamente da questo Istituto. Tuttavia, tenuto conto del possibile impatto indiretto dovuto al disturbo che la caccia al Coniglio può determinare su altre specie stanziali, si suggerisce di limitare il prelievo del Coniglio selvatico nel mese di settembre alle giornate previste per l’anticipazione della caccia alle specie ornitiche migratrici e di escludere il prelievo nelle aree prioritarie per la conservazione di Lepre italica e Coturnice siciliana”;
- che il provvedimento impugnato non appare, prima facie e salvi gli approfondimenti propri della trattazione collegiale e, ancor più, della fase di merito, in contrasto col parere ISPRA;
- che, quanto all’ammissibilità del prelievo per le specie Colombaccio, Tortora Selvatica, Coniglio Selvatico e Quaglia a decorrere dal 17 settembre, le doglianze di parte ricorrente pure devono ritenersi, prima facie, infondate;
- che, infatti, quanto alla Tortora selvatica, essendo stato fissato un limite massimo al carniere, l’ordinanza di questa Sezione – come eccepito da parte controinteressata - è stata interpretata nel senso di continuare a consentirne il prelievo anche per le residue giornate dal 21 settembre al 30 settembre, salvo raggiungimento del tetto prelevabile;
- che, quanto al Colombaccio, l’ordinanza cautelare n. 512/2023 ha espressamente ritenuto legittima l’apertura anticipata;
- che, quanto alla Quaglia, come pure eccepito dalla parte controinteressata, “il decreto richiama espressamente la sentenza n. 3691/2022 di questo stesso TAR Sezione 3^, passata in giudicato sul punto, che con riferimento alla Quaglia, si è così espressa: “7.2 In relazione ai profili di cui alle lettere b) e c) sopra indicate, le doglianze non risultano fondate tenuto conto del dato normativo, contenuto all’art. 18, comma 1, lett. a) e b), che, per la quaglia e la restante piccola selvaggina, prevede l’apertura della stagione venatoria dalla terza domenica di settembre””;
- che, infine, quanto al Coniglio selvatico, come già precisato, il parere ISPRA non vieta l’apertura anticipata nel mese di settembre, subordinandola al rispetto di condizioni che, nel complesso e salvi gli approfondimenti propri della trattazione collegiale e della fase di merito, sembrano essere stati rispettati dall’Amministrazione;
- che, pertanto, non sussistono i presupposti di estrema gravità ed urgenza, di cui all’art. 56 comma 1 c.p.a.;
P.Q.M.
Respinge l’istanza cautelare di cui all’art. 56 c.p.a.;
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 17 ottobre 2023, ore di rito.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Palermo il giorno 26 settembre 2023.
Il Presidente | |
Guglielmo Passarelli Di Napoli |
IL SEGRETARIO