TAR: altra mazzata
 

Consiglio Siciliano

L Associazione vicina ai Cacciatori

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15 OTTOBRE 2020 - TAR: ALTRA MAZZATA: STOP CACCIA ALZAVOLA E UCCELLI ACQUATICI IN ALCUNI AATTCC

Altra mazzata sulla caccia in Sicilia. Il solito TAR Sicilia - sezione seconda - decreto n. 975/2020 - accoglie la sospensiva su un ricorso presentato da una fantomatica associazione vittime della caccia, mai vista in Sicilia. E' stato, pertanto, emesso un ulteriore decreto assessoriale (leggi) con il quale

E’ sospesa la caccia all’alzavola dal 1\10\20 al 20\1\21 e agli uccelli acquatici

dal 01\10\20 negli Ambiti territoriali caccia: TP2, RG2 e SR2 “.

la cosa singolare che di questa ordinanza cautelare -che certamente è stata emessa- non v'è traccia sul sito istituzionale del TAR. Mah. Comunque il 28/10/2020 di discuterà del merito.

Aggionamento: l'abbiamo finalmente trovata! Eccola.

Pubblicato il 09/10/2020

N. 00975/2020 REG.PROV.CAU.

N. 01438/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

 

Il Presidente

ha pronunciato il presente

 

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1438 del 2020, proposto da
Associazione Vittime della Caccia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Rizzato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Sicilia- Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale non costituito in giudizio;

nei confronti

Federazione Italiana Caccia, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto n. 80\Gab del 6 agosto 2020 emesso dall'Assessore della Regione Sicilia, avente ad oggetto l'adozione del calendario venatorio 2020\21, nella sola parte in cui

1) autorizza la caccia all'alzavola dal 1\10\20 al 20\1\21 e agli uccelli acquatici dal 1\10\20 negli Ambiti territoriali caccia: TP2, RG2 e SR2;

2) autorizza la caccia alla pavoncella e moriglione.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misura cautelare monocratica proposta dall’Associazione ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato che si ravvisano i presupposti ( fumus e danno ) per accogliere la suddetta istanza, nei limiti ivi specificati, cioè nella parte in cui il decreto impugnato “ autorizza la caccia all'alzavola dal 1\10\20 al 20\1\21 e agli uccelli acquatici dal 1\10\20 negli Ambiti territoriali caccia: TP2, RG2 e SR2 “.

 

P.Q.M.

Accoglie la domanda di misura cautelare monocratica, nei limiti suindicati.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 28/10/2020.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo il giorno 9 ottobre 2020.






Il Presidente
Cosimo Di Paola






IL SEGRETARIO

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