Attenzione Caccia sospesa
 

Consiglio Siciliano

L Associazione vicina ai Cacciatori

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ATTENZIONE

CACCIA SOSPESA

A poche ore dalla pre-apertura arriva questa legnata. Il mondo venatorio deve dare una risposta forte e compatta. Finiamola con le bandierine e il tutti contro tutti: non serve, non paga.

Pubblicato il 31/08/2021

N. 00499/2021 REG.PROV.CAU.

N. 01366/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

 

Il Presidente

ha pronunciato il presente

 

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1366 del 2021, proposto da
Wwf Italia Onlus, Lega Italiana Protezione Uccelli - Lipu Odv, Legambiente Sicilia, Ente Nazionale Protezione Animali - Enpa Onlus, Lndc Animal Protection, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonella Bonanno e Nicola Giudice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale Pesca Mediterranea, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

1. del D.A. n. 37/GAB del 26 luglio 2021 - e relativo allegato “A” facente parte integrante del medesimo decreto assessoriale - dell’Assessore dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, pubblicato in GURI n. 34 del 6 agosto 2021, avente ad oggetto “Calendario Venatorio 2021/2022”;

2. del D.A. n. 45/GAB del 24 agosto 2021, avente ad oggetto “Modifiche ed integrazioni al Calendario Venatorio 2021/2022”, pubblicato integralmente sul sito web (1) in data 27 agosto 2021 e, come sintetica comunicazione, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 37 del 27 agosto

2021;

dei decreti con i quali la Regione Siciliana ha illegittimamente regolamentato i periodi e le specie dell’attività venatoria per la stagione 2021/2022, in particolare autorizzando:

a) l’ordinaria apertura della caccia su tutto il territorio regionale - per di più con l'anticipazione al 1° settembre (c.d. “preapertura”) - nonostante l’accertato e deliberato “stato di crisi e di emergenza a causa degli incendi dovuti all'eccezionale situazione meteoclimatica”;

b) il prelievo venatorio della specie Tortora selvatica;

c) la “preapertura” della stagione venatoria di ben n. 5 giornate e precisamente: nei giorni 1, 4, 5, 11 e 12 settembre 2021, per le specie Colombaccio e Coniglio selvatico; nei giorni 1, 4, e 5 settembre 2021, per la specie Tortora selvatica;

d) “l’apertura generale” della stagione venatoria (caccia in forma vagante per le specie Coniglio

selvatico, Colombaccio, Quaglia, Merlo, Gazza e Ghiandaia) a far data dal 19 e 20 settembre anziché dal 2 ottobre 2021;

e) il prelievo venatorio della specie Coniglio selvatico in assenza dei presupposti richiesti dal

PRFV 2013-2018, in violazione di giudicato ed in contrasto con le limitazioni richieste da ISPRA.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta da parte ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Ritenuto che, impregiudicata ogni valutazione in rito e sul fumus di fondatezza del ricorso, rimessa all’Udienza camerale di rinvio in composizione collegiale, sussiste il presupposto per l’adozione della misura cautelare monocratica, poiché, nel bilanciamento dei diversi interessi, anche in considerazione della rappresentata particolare situazione emergenziale nel territorio siciliano occasionata da diffusi incendi sviluppatisi nel periodo estivo e degli intuibili effetti sull’ambiente e sulla fauna stanziale, appare prevalente l’interesse pubblico generale alla limitazione dell’apertura della stagione venatoria, così come proposta, motivatamente, nel parere prot. n. 33198 del 22.6.2021 dell’ISPRA;

Ritenuto, pertanto, di dover sospendere gli atti impugnati, disponendo che il calendario venatorio sia relazionato, quanto all’apertura, alle date trasfuse nel predetto parere, ad eccezione per la tortora selvatica, per la quale, allo stato, come ivi suggerito, la stessa va integralmente sospesa.

 

P.Q.M.

accoglie la domanda di misura cautelare provvisoria, ai sensi dell’art. 56 c.p.a., nei modi e nei sensi di cui alla parte motiva.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 7.10.2021, la prima utile secondo i termini processuali stabiliti dal combinato disposto degli artt. 55 e 56 c.p.a..

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catania il giorno 31 agosto 2021.






Il Presidente
Pancrazio Maria Savasta






IL SEGRETARIO

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