Novità in Finanziaria 2022
 

Consiglio Siciliano

L Associazione vicina ai Cacciatori

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24 DICEMBRE 2021 - FAUNA, ALLEVAMENTI, ASSOCIAZIONI: LE NOVITA' IN FINANZIARIA 2022

Il 24 Dicembre 2021 il Senato della Repubblica ha approvato il disegno di legge “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”. Ma quali sono le novità che ad una prima lettura delle oltre 332 pagine fra testo e tabelle, riguardano la fauna, gli allevamenti, le associazioni? Proviamo ad individuarle:

Articolo 1) comma 704. Al fine di assicurare, anche per l’anno 2022, la cura e il recupero della fauna selvatica, il Fondo di cui all’articolo 1, comma 757, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato per 4,5 milioni di euro per l’anno 2022. 757. ( NOTA: L’articolo della L. 178/2020 così recita: E' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per il recupero della fauna selvatica, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2021. Il Fondo è destinato al fine di sostenere l'attività di tutela e cura della fauna selvatica svolta dalle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, il cui statuto preveda finalità di tutela e cura della fauna selvatica e che gestiscano centri per la cura e il recupero della fauna selvatica ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, con particolare riferimento alle specie faunistiche di interesse comunitario di cui alle direttive 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro della salute, sono definite le modalità di utilizzo del Fondo di cui al presente comma)

Articolo 1) comma 705. Al fine di contrastare e prevenire con efficacia la proliferazione di alcune specie di fauna (leggi cinghiale, ndr), per prevenire eventuali danni economici e in caso di accertati squilibri ecologici, in via sperimentale, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituto un fondo con una dotazione di euro 500.000 per l’anno 2022, che costituisce limite di spesa per l’introduzione in Italia del vaccino immuno- contraccettivo GonaCon. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio provvedimento, autorizza la sperimentazione in Italia del contraccettivo di cui al presente comma.

Articolo 1) comma 980. Sono vietati l’allevamento, la riproduzione in cattività, la cattura e l’uccisione di visoni (Mustela viso o Neovison vison), di volpi (Vulpes vulpes, Vulpes Lagopus o Alopex Lagopus), di cani procione (Nyctereutes procyonoides), di cíncillà (Chinchilla laniger) e di animali di qualsiasi specie per la finalità di ricavarne pelliccia.

Articolo 1) comma 981. In deroga al divieto di cui al comma 980, gli allevamenti autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge possono continuare a detenere gli animali già presenti nelle strutture per il periodo necessario alla dismissione delle stesse e comunque non oltre il 30 giugno 2022, restando il divieto di riproduzione secondo le indicazioni dell’ordinanza del Ministero della salute pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 23 novembre 2020, e successive o ulteriori procedure indicate dal Ministro della salute per la prevenzione della diffusione di zoonosi.

Articolo 1) comma 982. È istituito, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un fondo di 3 milioni di euro per ciascun anno finalizzato a indennizzare gli allevamenti di animali da pelliccia che alla data di entrata in vigore della presente legge dispongano ancora di un codice di attività anche se non detengono animali.

Articolo 1) comma 983. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro della salute e il Ministro della transizione ecologica, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità dell’indennizzo.

Articolo 1) comma 984. Il decreto di cui al comma 983 regola altresì l’eventuale cessione degli animali e detenzione, con obbligo di sterilizzazione, nel rispetto del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, e delle procedure indicate dal Ministro della salute per la prevenzione della diffusione di zoonosi presso gli allevamenti, presso strutture autorizzate, accordando preferenza a quelle gestite direttamente o in collaborazione con associazioni animaliste riconosciute.

Articolo 14) comma 3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previo assenso del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, è autorizzato, per l’anno finanziario 2022, a provvedere con propri decreti al riparto del fondo per il funzionamento del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, per la partecipazione italiana al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina e per la dotazione delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, di cui all’articolo 24, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, tra i competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, secondo le percentuali indicate all’articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Il Bilancio per Azioni, allegato alla legge, ci riporta - fra le tante voci e per le grandi linee-  anche le seguenti:

  • Tutela,valorizzazione, gestione delle aree naturali protette dei patrimoni naturalistici: € 180/mil. ca;
  • CITES: € 20/mil.  ca;
  • Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, Controllo del territorio per il contrasto ai reati in danno all'ambiente, alla fauna e alla flora, Salvaguardia della biodiversità anche in attuazione di convenzioni internazionali, tutela e gestione delle aree naturali protette, educazione e monitoraggio ambientale, ecc. ecc: € 475/mil ca.

Il testo adesso passa alla Camera dei Deputati e la discussione è prevista per martedì 28/12/2021. Non si prevedono sorprese e le norme entreranno in vigore a partire dal primo gennaio 2022.

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