CGA: Ribaltata la sentenza del TAR
 

Consiglio Siciliano

L Associazione vicina ai Cacciatori

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20 DICEMBRE 2021 - RIBALTATA LA SENTENZA DEL TAR: IL CONSIGLIO DI GIUSITIZA AMMINISTRATIVA RIMETTE ORDINE ALL'ANNOSA QUESTIONE DEL CALENDARIO VENATORIO 2021/2022.

Dare a Cesare quel che è di Cesare: grazie alla pervicacia dei Liberi Cacciatori Siciliani, Associazione Nazionale Cacciatori e Associazione Italcaccia Sicilia e dell'Avvocato Barbagallo che li raprresenta in giudizio il Consiglio di Giustizia Amministrativo per la Sicilia ha sostanzialmente ribaltato la decisione del TAR sul Calendario Venatorio 2021/2022 con l'Ordinanza n. 707/2021. Ci aspettiamo, adesso, un nuovo decreto da parte dell'Assessore e l'auspicio che il prossimo anno non si ripresenti -irrisolta- la questione.

Questa l'ordinanza integrale:

 

Pubblicato il 20/12/2021

N. 00707/2021 REG.PROV.CAU.

N. 01127/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

 

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1127 del 2021, proposto da

 

Liberi Cacciatori Siciliani, Associazione Nazionale Cacciatori e Associazione Italcaccia Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Alfio Barbagallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

 

contro

Wwf Italia, Legambiente Sicilia, Lipu, Enpa e Lndc Animal Protection, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonella Bonanno, Nicola Giudice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Siciliana - Assessorato regionale agricoltura sviluppo rurale e pesca mediterranea, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

nei confronti

Lav Lega Anti Vivisezione Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonella Bonanno e Nicola Giudice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Unione Associazioni Venatorie Siciliane - Un.A.Ve.S., Federazione Italiana della Caccia - Consiglio Regionale della Sicilia, Comitato Regionale Anuu - Associazione dei Migratoristi Italiani, U.N. Enalcaccia pro tempore - Delegazione Regionale per la Sicilia, Movimento Scelta Etica, non costituiti in giudizio;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. 709/2021, resa tra le parti,

 

Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Wwf Italia, di Legambiente Sicilia, di Lipu, di Enpa, di Lndc Animal Protection e di Lav Lega Anti Vivisezione Onlus e di Regione Siciliana - Assessorato regionale agricoltura sviluppo rurale e pesca mediterranea;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2021 il Cons. Sara Raffaella Molinaro e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;

 

Considerato che:

- quanto alla specie tortora selvatica il decreto n. 47 del 2021 non contempla la caccia di detta specie, configurandosi pertanto il sopravvenuto difetto di interesse sul punto;

- quanto alla specie beccaccia, la data di chiusura del 10 gennaio 2021 è stata suggerita nel parere reso da Ispra sul calendario venatorio impugnato (oltre che essere stata privilegiata quale “compromesso ideale” dall’approfondita consulenza depositata nel giudizio cautelare n. 749/2018 celebrato dinanzi a questo Consiglio);

- in detto parere Ispra ha aggiunto ulteriori indicazioni in merito alla limitazione della caccia di detta specie a sole tre giornate, rispetto alle quali la previsione del calendario venatorio di cui al decreto n. 47 del 2021 di un limite massimo giornaliero per cacciatore di una preda (nel mese di gennaio) e di tre prede quale numero massimo per cacciatore (nel mese di gennaio) non pare discostarsi in modo significativo;

- quanto alla caccia nelle aree interessate da incendi, il parere reso da Ispra non contiene specifiche prescrizioni sul punto, specificando piuttosto che “le questioni non trattate o non commentate in questa sede vanno considerate condivisibili nell’impostazione prospettata da codesta Amministrazione”;

- con la nota siccità Ispra “suggerisce” di “considerare provvedimenti finalizzati ad estendere il divieto di caccia nelle aree forestali incendiate (come già previsto dalla Legge n. 353/2000, art. 10, comma 1 per le sole aree boscate) almeno per due anni a tutte le aree percorse dal fuoco (cespuglieti, praterie naturali e seminaturali, ecc.), nonché ad una fascia contigua alle aree medesime”, non individuandosi quindi un diretto contrasto con il calendario venatorio;

- in merito al motivo riproposto da parte ricorrente in primo grado, relativo alla mobilità dei cacciatori, il parere reso da Ispra, facendo riferimento a “un’ampia mobilità”, non pare finalizzato a ostacolare del tutto la mobilità dei cacciatori, riferendosi piuttosto a “un’ampia mobilità”, così non ravvisandosi un totale contrasto della disposizione contenuta nel calendario da ultimo approvato con detto parere;

- detta necessità (appunto di evitare “un’ampia mobilità” dei cacciatori) è evidenziata da Ispra soprattutto con riferimento alle piccole isole circumvesuviane, rispetto alle quali sono previste (almeno in parte) delle limitazioni all’attività venatoria, nei termini indicati nell’allegato 2 del calendario venatorio da ultimo approvato;

Ritenuto pertanto di:

- accogliere l’istanza cautelare;

- compensare le spese;

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale accoglie l'appello (Ricorso numero: 1127/2021) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, respinge l'istanza cautelare proposta in primo grado.

Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue: le compensa.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

 

Rosanna De Nictolis, Presidente

Raffaele Prosperi, Consigliere

Sara Raffaella Molinaro, Consigliere, Estensore

Maria Immordino, Consigliere

Giovanni Ardizzone, Consigliere





L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Sara Raffaella Molinaro
Rosanna De Nictolis






IL SEGRETARIO

 

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