TAR Palermo: l'ordinanza
 

Consiglio Siciliano

L Associazione vicina ai Cacciatori

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25 LUGLIO 2022 - TAR PALERMO: C'E' L'ORDINANZA - SOSPESA LA PREAPERTURA

ULTIMORA

Pubblicata l'ordinanza n. 467/2022 che di fatto sospende la preapertura come prevista dal Calendario Venatorio 2022/2023. In attesa di ulteriori valutazioni pubblichiamo l'ordinanza per intero.

 

Pubblicato il 25/07/2022

N. 00467/2022 REG.PROV.CAU.

N. 01077/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

 

ORDINANZA

 

sul ricorso numero di registro generale 1077 del 2022, proposto da


Associazione Italiana per il World Wide Fund For Nature (W.W.F. Italia) O.N.L.U.S.,, Legambiente Sicilia, Lega Italiana Protezione Uccelli (L.I.P.U.) Odv, Ente Nazionale Protezione Animali (Enpa) O.N.L.U.S, Lega per L'Abolizione della Caccia (Lac), Lndc Animal Protection, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Antonella Bonanno, Nicola Giudice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Regione Siciliana - Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, in persona dell’Assessore legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, domicilio digitale come da PEC da Registri Giustizia e domicilio fisico reale in Palermo, via Valerio Villareale, n.6;

nei confronti

Un.A.Ve.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Girolamo Rubino, Massimiliano Valenza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

e con l'intervento di

ad opponendum:
Liberi Cacciatori Siciliani, Associazione Nazionale Cacciatori, Associazione Italcaccia Sicilia, Liberi Cacciatori Siciliani, Associazione Nazionale Cacciatori, Associazione Italcaccia Sicilia, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall'avvocato Alfio Barbagallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Unione Associazioni Venatorie Siciliane Un.A.Ve.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Girolamo Rubino, Massimiliano Valenza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Associazione Nazionale Libera Caccia, Associazione Caccia Sport e Natura, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Fabio Cantarella, Alessandro Pizzarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Federazione Italiana della Caccia-Consiglio Regionale della Sicilia, Comitato Regionale Anuu - Associazione dei Migratoristi Italiani per la Conservazione dell'Ambiente Naturale, U.N. Enalcaccia pro tempore, Delegazione Regionale per la Sicilia, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Accursio Gagliano, Accursio Augello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

-decreto assessoriale, pubblicato sul sito web istituzionale in data 27/05/2022 e, per estratto-annuncio, sulla G.U.R.S. n. 23 del 27 maggio 2022, avente ad oggetto “Calendario Venatorio 2022/2023”, con il quale l’Assessore dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana ha regolamentato i periodi e le specie dell’attività venatoria in aperto contrasto con il parere obbligatorio dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA1 prot. n. 23712 del 28/04/2022, con le prescrizioni del Piano Regionale Faunistico-Venatorio 2013-20182 (di seguito: PRFV 2013- 218) nonché con la Legge-quadro di tutela della fauna n. 157/1992 e la recepita normativa internazionale;

 


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Siciliana - Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea e di Un.A.Ve.S.;

Visto l’atto di costituzione ad opponendum delle ulteriori associazioni in epigrafe indicate;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2022 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 


Premesso che con il ricorso in esame, ritualmente notificato e depositato, le associazioni ricorrente hanno impugnato gli atti in epigrafe indicati (D.A. n. 17/GAB del 25/5/2022 e i relativi allegati avente ad oggetto “Calendario Venatorio 2022/2023”) nelle parti in cui, l’Amministrazione regionale:

a) autorizza l’apertura anticipata della stagione venatoria (c.d. “preapertura”) nei giorni 1, 3, 4, 10 e 11 settembre 2022 per le specie Tortora, Colombaccio, Coniglio selvatico;

b) autorizza il prelievo venatorio della Quaglia a far data dal 21 settembre 2022 anziché dal 1° ottobre 2022;

c) autorizza l’apertura generale della stagione venatoria alla c.d. “piccola selvaggina” a far data dal 18 settembre 2022 anziché dal 1° ottobre 2022;

d) autorizza il prelievo venatorio della Tortora selvatica;

e) autorizza il prelievo venatorio del Coniglio selvatico senza le prescrizioni e limitazioni necessarie per il prelievo sostenibile;

f) autorizza la chiusura posticipata della caccia alle specie Cesena, Tordo Bottaccio e Tordo sassello al 30 anziché al 10 gennaio 2023;

g) autorizza la chiusura posticipata della caccia alla specie Beccaccia al 30 gennaio 2023, anziché al 31 dicembre 2022, o, in subordine, al 10 gennaio 2023;

h) autorizza la chiusura posticipata della caccia alle specie Alzavola, Beccaccino, Canapiglia, Codone, Fischione, Folaga, Gallinella d’acqua, Germano reale, Mestolone, Porciglione al 30 anziché al 20 gennaio 2023;

i) autorizza prelievo venatorio dell’Alzavola nell’ATC TP2;

l) autorizza l’attività di allenamento e di addestramento dei cani da caccia nelle tre settimane che precedono la preapertura della caccia (ovvero 15 agosto 2022);

Considerato, in particolare, che le associazioni ricorrenti contestano:

a. la violazione ed elusione della Direttiva Uccelli, della legge quadro in materia di caccia n. 157/1992 e ss.mm.ii, nonché del principio di precauzione di cui all’art. 191 TFUE del 25 marzo 1957 n. 3;

b. la difformità rispetto al parere ISPRA di cui alla nota prot. n. 23712 del 28/04/2022;

c. la difformità rispetto alle prescrizioni del Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013-2018;

d. la difformità rispetto alle indicazioni tecnico-scientifiche degli organismi nazionali ed internazionali competenti in materia;

e. la violazione di giudicato discendente da anni di contenzioso con la P.A. regionale proprio in materia di calendario venatorio e disciplina della caccia;

Ritenuto quanto rappresentato dalle parti controinteressate;

Considerato che l’Amministrazione regionale si è costituita in giudizio con atto di mera forma, senza articolare scritti a difesa;

Ritenuto che il parere obbligatorio dell’ISPRA, pur non essendo vincolate per l’Amministrazione, onera quest’ultima, laddove ritenga di discostarsene, ad un aggravio motivazionale in specie non sempre riscontrabile e/o sufficiente a superare i rilievi dell’ISPRA;

Considerato infatti che l’Amministrazione: a) sembra far ricorso a pareri resi da organismi non accreditati presso lo stesso ISPRA, unico soggetto dotato di competenze scientifiche cui la legge assegna un ruolo primario nella materia di che trattasi; b) richiama comunque analisi non del tutto contestualizzate rispetto al territorio regionale, in quanto sovente riferite ad altri contesti territoriali;

Ritenuto che, nella contrapposizione tra i contrapposti interessi, appare meritevole di maggior tutela quello perseguito dalle associazioni ricorrenti, quanto al principio di precauzione e dell’interesse generale alla tutela della fauna selvatica (che oggi assume in valore maggiormente pregnante mercé l’introduzione del comma 3 dell’art. 9 della Costituzione, ex art. 1 Legge Cost. n. 1 del 2022) rispetto a quello ludico-sportivo perseguito dalle associazioni controinteressate resistenti;

Ritenuto quanto previsto dall’art. 18 della L. 157/1992 in ordine all’ordinario periodo di apertura del prelievo venatorio a seconda delle specie cacciabili e considerato che in relazione a quelle oggetto del presente ricorso (ivi compresa la Quaglia) la predetta normativa prevede (lett. a e lett. b), in via ordinaria, la terza domenica di settembre;

Ritenuto, segnatamente, debbano essere sospese le previsioni di cui all’impugnato decreto con cui:

i) quanto alle contestate “anticipazioni” del prelievo venatorio, si autorizza l’apertura anticipata della stagione venatoria (c.d. “preapertura”) nei giorni 1, 3, 4, 10 e 11 settembre 2022 per le specie Tortora, Colombaccio, Coniglio selvatico;

ii) autorizza il prelievo venatorio della Tortora selvatica in assenza di una concreta modalità di accertamento della quota degli abbattimenti;

iii) autorizza il prelievo venatorio del Coniglio selvatico senza le prescrizioni e limitazioni necessarie per il prelievo sostenibile con particolare riferimento anche a divieto di uso di pallini di piombo;

iv) autorizza prelievo venatorio dell’Alzavola nell’ATC TP2;

v) autorizza l’attività di allenamento e di addestramento dei cani da caccia nelle tre settimane che precedono la contestata preapertura della caccia (ovvero 15 agosto 2022) attese le potenzialità di disturbo in una delle più importati fasi della fenologia delle specie;

Considerato che allo stato non è riscontrabile il dedotto danno grave ed irreparabile riguardo alle restanti parti del provvedimento impugnato relative alla chiusura posticipata della caccia, avendo riguardo alla data dell’udienza pubblica di merito per la definizione del ricorso che si ritiene di fissare, ex art. 55 comma 10 c.p.a., per il 23 novembre 2022;

Ritenuto di poter compensare tra le parti le spese della attuale fase cautelare, considerata la complessità delle questioni dedotte;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) accoglie la domanda cautelare proposta con il ricorso in epigrafe indicato nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto

a) sospende l’efficacia dell’impugnato calendario venatorio 2022/2023 di cui ai punti da i)v) in narrativa;

b) fissa per la trattazione del merito del ricorso l'udienza pubblica del 23 novembre 2022.

Spese della fase cautelare compensate tra le parti.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:

 

 

Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente

Roberto Valenti, Consigliere, Estensore

Bartolo Salone, Referendario

 

 

 

 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Valenti Guglielmo Passarelli Di Napoli

IL SEGRETARIO


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