Calendario Venatorio - CGA: attesa per la decisione
 

Consiglio Siciliano

L Associazione vicina ai Cacciatori

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ULTIMORA

CALENDARIO VENATORIO 2022/2023 - ATTESA PER LA DECISIONE DEL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA (C.G.A.)

 

Oggi Camera di Consiglio del Consiglio di Giustizia Amministrativo per la Sicilia (C.G.A.) per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) n. 467/2022 avente per oggetto: Impugnazione Calendario Venatorio Regione Sicilia 2022/2023. Si rimane in trepidante a ttesa. Vi terremo informati.

 

Il decreto del C.G.A.

Pubblicato il 01/08/2022

N. 00335/2022 REG.PROV.CAU.

N. 00735/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

 

Il Presidente

ha pronunciato il presente

 

DECRETO

 

sul ricorso numero di registro generale 735 del 2022, proposto da
Liberi Cacciatori Siciliani, Associazione Nazionale Cacciatori, Associazione Italcaccia Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Alfio Barbagallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Wwf Italia Onlus, Legambiente Sicilia, Lega Italiana Protezione Uccelli (Lipu), Ente Nazionale Protezione Animali, Lndc Animal Protection, Lega Abolizione della Caccia, Assessorato Agricoltura Sviluppo Rurale Pesca Mediterranea, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Unione Associazioni Venatorie Siciliane - Un.A.Ve.S., Federazione Italiana della Caccia - Consiglio Regionale della Sicilia, Comitato Regionale Anuu - Associazione dei Migratoristi Italiani, U.N. Enalcaccia pro tempore - Delegazione Regionale per la Sicilia, Associazione Nazionale Libera Caccia, Associazione Caccia Sport e Natura, non costituiti in giudizio;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) n. 467/2022, resa tra le parti, Impugnazione Calendario Venatorio REGIONE SICILIA 2022-2023

 

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;

Considerato che, avuto riguardo (i) al supremo principio di precauzione in materia ambientale, (ii) al valore giuridico del parere dell’ISPRA, (iii) alle esigenze di certezza e continuità dell’azione amministrativa, (iv) ai precedenti calendari venatori della Regione Siciliana e al relativo contenzioso, (v) al valore giuridico di precedenti autorevoli se anche non vincolanti delle ordinanze cautelari rese da questo CGARS sui calendari faunistico-venatori degli anni pregressi, ordinanze che dovrebbero avere valore di orientamento e guida dell’azione amministrativa al fine di assicurare un corretto bilanciamento tra la tutela della fauna selvatica, che costituisce patrimonio non della sola Regione Siciliana ma dell’intero Paese, e la tutela dell’interesse dei cacciatori, il piano faunistico venatorio 2022-2023, al sommario esame proprio della presente fase, e nel bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco,

a) appare illegittimo nelle parti in cui:

(i) consente giornate di caccia in “preapertura” nei giorni 1, 3, 4, 10, 11 settembre per il colombaccio, nonché per il coniglio selvatico, discostandosi, oltre che dal parere ISPRA 28.4.2022 (avuto riguardo alla accezione di “preapertura” secondo tale parere, riferita all’intero mese di settembre), anche dalle risultanze della CTU disposta dal CGARS nel ricorso rg 749/2018 relativo al calendario faunistico venatorio 2018-2019 (DA 64/2018) (v. anche ordinanza del CGARS 857/2018), con argomenti che al sommario esame della presente fase non appaiono convincenti;

(ii) consente giornate di caccia in preapertura nei giorni 1, 3, 4 settembre per la tortora, atteso che gli argomenti addotti non appaiono sufficienti a scostarsi dal parere dell’ISPRA del 28.4.2022, avuto riguardo, oltre che alla citata CTU nel ricorso 749/2018 (v. ordinanza CGARS 857/2018), anche alla circostanza che nella scorsa stagione la caccia alla tortora in preapertura non è stata consentita (DA 47/2021) (v. CGARS, ord. n. 707/2021);

b) appare parzialmente illegittimo nella parte in cui consente (art. 10) l’addestramento dei cani nelle tre settimane anteriori alla preapertura della caccia, scostandosi dal citato parere dell’ISPRA, essendo state adottate misure di mitigazione (quanto agli orari di addestramento, al fine di non disturbare la fauna selvatica nelle ore notturne, ed essendo vietato l’uso di armi da sparo) insufficienti, atteso che il parere dell’ISPRA richiedeva tali misure di mitigazione durante il mese di settembre, mentre suggeriva di non consentire affatto l’addestramento dei cani in un periodo anteriore al 1° settembre; inoltre il piano faunistico venatorio 2018-2019 aveva, con maggiore rispetto del principio di precauzione, consentito l’addestramento dei cani solo dal 22 al 29 agosto; pertanto, l’art. 10 va sospeso nella parte in cui consente l’addestramento dei cani nelle tre settimane anteriori al 1° settembre con l’esclusione del 30 e 31 agosto, anziché solo dal 22 al 29 agosto;

c) per i restanti profili per i quali il Tar ha disposto la sospensione del calendario venatorio ((i) nella parte in cui consente anche per il mese di settembre la caccia al coniglio selvatico con l’uso di munizioni al piombo; (ii) nella parte in cui autorizza il prelievo venatorio della tortora selvatica in assenza di una concreta modalità di accertamento della quota degli abbattimenti; (iii) e nella parte in cui autorizza il prelievo venatorio dell’Alzavola nell’ATC TP2), trattandosi di previsioni destinate ad operare dopo l’apertura generale della stagione di caccia e non in preapertura, allo stato non vi è alcun periculum in mora per gli appellanti dato che l’udienza cautelare collegiale si terrà il sette settembre p.v., prima dell’apertura generale della stagione di caccia;

ritenuto conclusivamente che in parziale riforma dell’ordinanza appellata, va revocata parzialmente la sospensione del calendario venatorio limitatamente al suo art. 10, dovendosi ritenere consentito l’addestramento dei cani, con le modalità e orari ivi previsti, dal 22 al 29 agosto.

 

 

P.Q.M.

Respinge, nei sensi di cui in motivazione, salvo che per il limitato profilo relativo all’art. 10 del PFV.

Fissa, per la discussione, la camera di consiglio del sette settembre 2022.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo il giorno 1 agosto 2022.

 

 

 

 

 






Il Presidente
Rosanna De Nictolis






IL SEGRETARIO

 

GG

 

 

 

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