TAR: L'ORDINANZA
 

Consiglio Siciliano

L Associazione vicina ai Cacciatori

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21 SETTEMBRE 2023 - TAR: L'ORDINANZA

E' stata pubblicata l'ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo che sostanzialmente non modifica nulla. Questo il testo:

 

Pubblicato il 21/09/2023

N. 00512/2023 REG.PROV.CAU.

N. 01243/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

 

ORDINANZA

 

sul ricorso numero di registro generale 1243 del 2023, proposto da


Associazione italiana per il World Wide Fund for nature (WWF Italia) – E.T.S., Legambiente Sicilia a.p.s., Lega italiana protezione uccelli (LIPU) o.d.v., Ente nazionale protezione animali


(ENPA) o.d.v., LNDC Animal protection a.p.s., Lega per l’abolizione della caccia (LAC) o.d.v. e.t.s., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonella Bonanno, Nicola Giudice, con domicilio digitale come da registro tenuto presso il Ministero della Giustizia;


contro

Assessorato Regionale per l’Agricoltura, lo Sviluppo Rurale e la Pesca Mediterranea, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da registro tenuto presso il Ministero della Giustizia;

nei confronti

Associazione Liberi Cacciatori Siciliani, Associazione Nazionale Cacciatori, Associazione Italcaccia Sicilia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Alfio Barbagallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

e con l'intervento di

ad opponendum:
Associazione Liberi Cacciatori Siciliani, A.N.C.A. - Associazione Nazionale Cacciatori, Associazione Italcaccia Sicilia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’avvocato Alfio Barbagallo, con domicilio digitale come da registro tenuto presso il Ministero della Giustizia;
Unione Associazioni Venatorie Siciliane - Un.A.Ve.S, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Girolamo Rubino, Massimiliano Valenza, con domicilio digitale come da registro tenuto presso il Ministero della Giustizia;
Federazione Italiana della Caccia - Consiglio regionale della Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Accursio Gagliano e Accursio Augello, con domicilio digitale come da registro tenuto presso il Ministero della Giustizia;

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

del decreto dell’Assessore dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea n. 31/GAB del 26 giugno 2023 e relativi allegati, incluso il calendario venatorio;

 


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea;

Visti gli atti di intervento dell’Associazione Liberi Cacciatori Siciliani, A.N.C.A. - Associazione Nazionale Cacciatori, Associazione Italcaccia Sicilia, Unione Associazioni Venatorie Siciliane - Un.A.Ve.S;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2023 la dott.ssa Raffaella Sara Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 


Premesso che:

- in linea con quanto stabilito da questo Tribunale nelle più recenti decisioni in materia (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III n. 3691/2022; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, n. 2647/2019), la necessità di acquisire il parere (obbligatorio ma non vincolante) dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.) mira a garantire l’osservanza di livelli minimi e uniformi di protezione ambientale, con la conseguenza che una scelta dell’Amministrazione che si ponga in sostanziale contrasto con il parere di detto Istituto deve essere sorretta da serie ragioni giustificative, esposte con una congrua ed adeguata motivazione e ciò potrà avvenire essenzialmente per far emergere le peculiarità dello specifico territorio di riferimento sulla scorta di un affidabile monitoraggio delle singole specie o, comunque, su dati mutuati da organismi scientifici accreditati ed obiettivamente verificabili;

- le indefettibili funzioni consultive del detto Istituto “si ascrivono nella logica di individuare standard minimi ed uniformi di protezione ambientale, come tali ricadenti nella sfera legislativa esclusiva dello Stato (cfr. Corte Cost. sentenza n. 278 del 2012; 107/2014) siccome riconducibili al valore ambiente” (Cons. Stato, Sez. III, 22 giugno 2018, n. 3852; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, 20 dicembre 2022 n. 3691);

- questo Tribunale, quanto all’apertura anticipata della caccia, ha ritenuto che, sebbene l’Amministrazione regionale possa prevedere, nei limiti consentiti dalla legge, periodi di preapertura del calendario venatorio - stabilito, in via ordinaria, dall’art. 18 della l. n. 157/1992 - tuttavia, le raccomandazioni adottate dall’I.S.P.R.A. risultano, in mancanza di elementi istruttori di segno contrario contraddistinti da base scientifica di eguale livello, maggiormente aderenti al principio di precauzione, che governa la materia all’esame (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, 20 dicembre 2022, n. 03691) e che l’amministrazione non può ritenersi esonerata dall’obbligo di “rafforzata motivazione” per discostarsi dal parere ISPRA e per attenersi invece ai periodi di caccia stabiliti dall’art. 18 L.157/1992 (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, sent. n. 2647/2019);

Considerato che:

a) con riferimento all’incidenza che gli incendi verificatisi nei mesi scorsi dovrebbe avere, ad avviso di parte ricorrente, sulle previsioni del calendario venatorio, appare conforme alla legge (art. 21 l.r. 33/97) il divieto di praticare la caccia nelle aree boschive percorse da incendi;

b) quanto all’apertura anticipata della caccia per determinate specie, nei giorni 2, 3, 6, 9 e 10 settembre 2023, ogni eventuale determinazione cautelare sarebbe ormai inutile, essendo trascorsi i giorni in questione;

c) per quel che concerne l’apertura della caccia prima del 1° ottobre 2023, l’I.S.P.R.A. ha suggerito l’apertura al 1° ottobre 2023, con la sola eccezione delle specie Colombaccio, Gazza e Ghiandaia - per le quali in tutto il mese di settembre ha ritenuto possibile prevedere l’apertura anticipata della caccia per alcune giornate fisse ed esclusivamente nella forma dell’appostamento - e del Merlo, per il quale è stato ritenuto accettabile il prelievo venatorio a partire dalla terza domenica di settembre ma solo da appostamento e con un carniere massimo giornaliero di cinque capi per cacciatore;

- le considerazioni rese dall’Assessorato in ordine alla diffusione del Colombaccio nel territorio regionale giustificano l’assunzione di una determinazione contrastante con il parere I.S.P.R.A. (cfr., inoltre, su analoga previsione contenuta nel calendario venatorio 2022/23, C.G.A. ord. n. 345/2022), mentre altrettanto non può dirsi per le ulteriori specie, ivi comprese le specie ornitiche appena menzionate (Gazza, Ghiandaia, Merlo);

- pertanto, sotto il profilo in esame, il ricorso appare prima facie fondato con riferimento alla previsione dell’apertura generale della caccia in data anteriore al 1° ottobre 2023, oltre i limiti indicati dall’I.S.P.R.A. (che ha suggerito l’apertura anticipata della caccia solo nelle forme appena indicate), risultando infondato limitatamente all’apertura anticipata della caccia al Colombaccio;

d) quanto alla caccia della Tortora, l’Istituto, visto il piano di prelievo massimo previsto dall’Amministrazione regionale pari a 3.300 capi, valutato il carniere massimo per cacciatore giornaliero (5 capi) e per stagione (15 capi) e considerata la prevista introduzione di un sistema informatico di monitoraggio del prelievo che consente l’interruzione della caccia al raggiungimento del tetto predeterminato, ha ritenuto attuabile il prelievo venatorio della Tortora selvatica;

e) con riferimento alla caccia del coniglio selvatico, il calendario venatorio impugnato non reca una disciplina precettiva, ma solo programmatica (“si ritiene di poter autorizzare il prelievo del Coniglio selvatico negli ATC PA1 e PA2, AG1 e AG2, TP1 e TP2 per il mese di settembre solo con l’utilizzo di munizioni atossiche. … Ad ogni modo, il prelievo venatorio del Coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus) verrà regolamentato con provvedimento successivo, sulla base dell’analisi dei dati raccolti con il censimento della specie in corso di realizzazione”), con la conseguenza che, per un verso, deve dubitarsi dell’ammissibilità dell’impugnazione della medesima e, per altro verso, deve ritenersi che le eventuali censure avverso le successive determinazioni assunte in merito dall’amministrazione (D.A. n. 1092/SRT-S3 del 14 settembre 2023) debbano proporsi con apposito atto di gravame;

f) quanto alla chiusura posticipata della caccia relativa alla Beccaccia, appaiono sufficientemente pregnanti le argomentazioni rese al punto n) del calendario venatorio, relative alle ragioni per le quali l’Assessorato ha ritenuto di discostarsi dal parere ISPRA;

g) con riferimento alla chiusura posticipata della caccia di Cesena, Tordo e uccelli acquatici, l’ISPRA ha ritenuto che le date di chiusura della prossima stagione venatoria possano essere fissate al 10 gennaio 2024 per i tordi (Cesena, Turdus pilaris, Tordo bottaccio e Tordo sassello) e al 20 gennaio 2024 per gli uccelli acquatici legati alle zone umide (anatidi, rallidi e limicoli); le ulteriori protrazioni dell’apertura della caccia stabilite dall’Assessorato, non conformi al detto parere, non appaiono assistite da adeguata motivazione;

f) per quel che concerne la caccia del cinghiale, il menzionato Istituto ha ritenuto il periodo previsto per la caccia ordinaria nonché le previsioni per la sua attuazione tecnicamente condivisibili;

g) con riferimento all’utilizzo a fini venatori della Starna nelle Aziende Agro-Venatorie, previsto dall’impugnato calendario, l’ISPRA ha ritenuto, in considerazione della cd. direttiva Habitat (D.P.R. n. 357/97, così come modificato dal D.P.R. n. 120/03) “opportuno che vengano escluse tutte le immissioni di specie alloctone per la Sicilia”;

- la misura, prevista dal calendario venatorio, consistente nell’obbligo del concessionario di recuperare, entro la fine della giornata, i capi non abbattuti o feriti deve ritenersi idonea ad evitare il rischio di immissioni di specie alloctone, cosicché appare ragionevole la determinazione assunta dall’amministrazione in contrasto con il parere ISPRA;

h) quanto alla previsione relativa al periodo di addestramento dei cani già nel mese di agosto (piuttosto che a partire dai primi di settembre, come suggerito dall’ISPRA), ogni eventuale determinazione, in questa sede, sarebbe ormai inutile;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) accoglie la domanda cautelare nei limiti di seguito indicati e per l’effetto sospende l’efficacia del provvedimento impugnato nelle parti in cui:

- è stata disposta l’apertura della caccia in data anteriore al 1° ottobre 2023, oltre i limiti indicati nel parere I.S.P.R.A. e rammentati in motivazione, con la sola eccezione della caccia al Colombaccio, in merito alla quale le previsioni impugnate restano efficaci;

- è stata prevista la chiusura posticipata della caccia di Cesena, Tordo e uccelli acquatici oltre i limiti indicati nel parere dell’I.S.P.R.A. e richiamati in motivazione.

Fissa per la trattazione nel merito del ricorso l’udienza pubblica del 10 gennaio 2024.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2023, con l’intervento dei magistrati:

 

 

Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente

Raffaella Sara Russo, Primo Referendario, Estensore

Bartolo Salone, Referendario

 

 

 

 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Raffaella Sara Russo Guglielmo Passarelli Di Napoli

IL SEGRETARIO


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