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Consiglio Siciliano

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27 NOVEMBRE 2023 - ISTANZA AMBIENTALISTI: RIGETTATA DAL CGARS

L'istanza degli ambientalisti mirante a paralizzare l'attività venatoria è stata dichiarata inammissibile dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione Siciliana. Gli ambientalisti in un ulteriore attacco al mondo venatorio hanno proposto al Presidente in composizione monocratica l’istanza di esecuzione o attuazione dell’ordinanza cautelare 10 novembre 2023, n. 365.

L'udienza collegiale è fissata al 17 gennaio 2024.

la caccia continua.

N. 00932/2023 REG.RIC.
N. _____/____ REG.PROV.CAU.
N. 00932/2023 REG.RIC.


R E P U B B L I C A I T A L I A N A
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO


sul ricorso numero di registro generale 932 del 2023, proposto da Wwf Italia Ets, Lipu Lega Italiana Protezione Uccelli Ets, Enpa Ente Nazionale Protezione Animali Odv, Lndc Animal Protection Aps, Lac Lega Abolizione Caccia Ets, Legambiente Sicilia Aps, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonella Bonanno, Nicola Giudice,
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro


Assessorato dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Sicilian, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio
Villareale, 6;


Federazione Italiana della Caccia - Consiglio Regionale della Sicilia, in persona del
L.R. pro tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e
difeso dall'avvocato Angelo Sala, con domicilio digitale come da PEC da Registri
N. 00932/2023 REG.RIC. di Giustizia;
nei confronti
Associazione Liberi Cacciatori Siciliani, Associazione Italcaccia Sicilia,
Associazione Nazionale Cacciatori, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Alfio Barbagallo, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Anca Ass. Nazionale Cacciatori, Unaves Unione Ass. Venatorie Sicilia,
Federazione Italiana della Caccia Consiglio Regionale Sicilia, Comitato Regionale
Anuu-Associazione dei Migratoristi Italiani per la Conservaz. Ambiente Naturale,
U.N. Enalcaccia pro tempore-Delegazione Regionale per la Sicilia, non costituiti in
giudizio;
Unione Associazioni Venatorie Siciliane - Un.A.Ve.S., in persona del Legale
Rappresentante pro tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dagli avvocati Girolamo Rubino, Massimiliano Valenza, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’esecuzione e l’attuazione, ex art. 59 c.p.a.,
dell’ordinanza cautelare di questo Consiglio 10 novembre 2023, n. 365,
con cui – in riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo
Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) n. 00512/2023, resa tra le parti, che aveva
denegato la sospensione in parte qua del calendario venatorio per il 2023-2024
della Regione siciliana – da parte di questo Consiglio si è:
1) sospesa l’efficacia del Decreto Assessoriale impugnato in primo grado;
2) ordinato all’Assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca
Mediterranea della Regione Siciliana di pronunciarsi sull’istanza presentata dalle
associazioni richiedenti il 18 agosto 2023, limitatamente ai punti a) e c) di cui alla
pagina 10/11 dell’istanza stessa;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista l'istanza di esecuzione o attuazione, in sede monocratica, dell’ordinanza di
N. 00932/2023 REG.RIC.
questo Consiglio 10 novembre 2023, n. 365, proposta dalla parte ricorrente ai sensi
dell’art. 59 cod. proc. amm.;
Considerato che l’istanza cautelare qui in trattazione è sicuramente inammissibile,
nella presente sede monocratica, alla stregua del chiaro disposto dell’art. 56, comma
1, c.p.a.: a mente del quale il potere cautelare decretale può essere sollecitato dalla
parte ricorrente (e qui appellante) unicamente “Prima della trattazione della
domanda cautelare da parte del collegio”, e dunque non più allorché tale
trattazione, come nella specie, si sia già svolta e consumata (del tutto a prescindere
dal relativo esito, nonché da ogni eventuale sopravvenienza);
Ritenuto che – trattandosi nella specie di un ricorso ex art. 59 c.p.a.: il quale, da un
lato (e, peraltro, del tutto coerentemente con quanto si rileverà immediatamente
appresso), non reca alcun richiamo, né menzione, di poteri monocratici; nonché,
dall’altro lato, si colloca, per definizione, in una fase processuale successiva
(allorché si verta, come nella specie, in sede di esecuzione di un’ordinanza
cautelare collegiale) al già realizzatosi primo contatto tra le parti e il Collegio (che,
diversamente, ovviamente non avrebbe potuto provvedere sulle istanze di quelle) –
possono utilmente richiamarsi, perché analogamente riferibili al caso in esame,
tutte quelle statuizioni decretali, di cui infra, secondo cui “i poteri cautelari
presidenziali – di natura eccezionalmente anticipatoria dell’ordinaria competenza
collegiale, viepiù presso un Giudice intrinsecamente collegiale quale il Consiglio
di Stato – sembrano risolversi unicamente in quelli tassativamente previsti dall’art.
56 c.p.a., per sua natura insuscettibile di applicazione analogica (appunto in
quanto norma eccezionale)”, appunto in quanto “detto art. 56, come chiaramente
espresso dal relativo comma 1, risulta applicabile unicamente «Prima della
trattazione della domanda cautelare da parte del collegio», laddove invece la
«Esecuzione delle misure cautelari» (di cui al successivo art. 59) è
sistematicamente sempre riferibile a una fase intrinsecamente successiva alla
pronunzia cautelare collegiale, e dunque ad un ambito che ex se esclude ogni
N. 00932/2023 REG.RIC.
competenza monocratica presidenziale (al più potendosi ammettere, secondo il
generale principio processuale dell’autoesecuzione della tutela cautelare, che al
presidente competa di eseguire, all’occorrenza, i propri decreti cautelari, nelle
more della prima trattazione cautelare davanti al Collegio; e non invece che, dopo
una prima pronunzia del Collegio, possa tornarsi davanti al presidente allorché si
sia in attesa di un’udienza collegiale …)”;
“Ritenuto che a siffatta esegesi non consegue alcun vulnus al principio di c.d.
continuità della tutela cautelare – che peraltro non implica che in ogni situazione
debba esistere uno strumento di coazione attivabile ad horas et ad libitum della
parte interessata, bensì che il sistema processuale afferente alla tutela cautelare
sia nel suo complesso adeguatamente efficiente – ”;
Ritenuto che l’esegesi di sistema qui sostenuta si pone a pieno titolo in ideale
continuità con l’orientamento espresso con i decreti cautelari di seguito citati (da
cui sono tratti i superiori virgolettati): 18 agosto 2016, n. 3479; 18 agosto 2016, n.
3480; 18 agosto 2016, n. 3481; 18 agosto 2016, n. 3482; 18 agosto 2016, n. 3483;
19 agosto 2016, n. 3486; 23 agosto 2016, n. 3493; 16 agosto 2017, n. 3396; nonché,
ulteriormente, con i più recenti decreti cautelari 29 dicembre 2022, n. 6001, e 21
luglio 2021, n. 4048, e altresì da ultimo con il decreto cautelare di questo
C.G.A.R.S. 25 agosto 2023, n. 283, che peraltro è stato reso nella medesima
vicenda contenziosa per cui qui è causa (ma, in quel caso, a parti invertite);
Ritenuto, conseguentemente, doversi ineludibilmente rendere la declaratoria di cui
in dispositivo, a prescindere da quali siano le deduzioni svolte nel merito della
vicenda dalla parte richiedente: e, dunque, a prescindere anche dal rilievo che –
nella perdurante pendenza del giudizio in primo grado – il qui censurato Decr. Ass.
n. 1461 SRT-S3 DEL 16 novembre 2023 (successivo all’ordinanza cautelare di
questo Consiglio della cui attuazione qui trattasi) potrebbe dover essere impugnato
con motivi aggiunti in prime cure, a quella sede riservandosi l’eventuale istanza
cautelare incidentale;
Considerato, infine, che, nella specie, la camera di consiglio “di cui all’articolo 55,
N. 00932/2023 REG.RIC.
comma 5” – ossia la “prima camera di consiglio successiva al ventesimo giorno dal
perfezionamento, anche per il destinatario, dell’ultima notificazione e, altresì, al
decimo giorno dal deposito del ricorso” – è quella che (tenuto conto delle notifiche
alle controparti dell’istanza in trattazione, effettuate tra il 24 e il 26 novembre
2023) si provvede a fissare in dispositivo;
P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE in questa sede monocratica l’istanza di esecuzione
o attuazione dell’ordinanza cautelare 10 novembre 2023, n. 365.
FISSA al 17 gennaio 2024 la camera di consiglio per la trattazione collegiale della
domanda di esecuzione o attuazione della prefata ordinanza cautelare, designando
relatore il Consigliere Francola.
Il presente decreto è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a
darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Palermo il giorno 27 novembre 2023.
Il Presidente
Ermanno de Francisco
IL SEGRETARIO

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