TAR: rigettato il ricorso
 

Consiglio Siciliano

L Associazione vicina ai Cacciatori

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9 DICEMBRE 2023 - IL TAR RIGETTA IL RICORSO DEGLI AMBIENTALISTI

Con un lungo e articolato decreto Il Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo respinge l'istanza cautelare degli ambientalisti tendente a paralizzare l'attività venatoria. LA CACCIA CONTINUA.

 

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO


sul ricorso numero di registro generale 1243 del 2023, integrato da motivi aggiunti,
proposto da
Wwf Italia, Legambiente Sicilia, Lipu, Enpa, Lndc Animal Protection, Lac, in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati
Antonella Bonanno, Nicola Giudice, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;
contro
Regione Siciliana - Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca
Mediterranea, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio
Villareale, 6;
nei confronti
Associazione Liberi Cacciatori Siciliani, Associazione Nazionale Cacciatori,
Associazione Italcaccia Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore,
N. 01243/2023 REG.RIC.
rappresentati e difesi dall'avvocato Alfio Barbagallo, con domicilio digitale come
da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad opponendum:
L.C.S. - Liberi Cacciatori Siciliani, A.N.Ca. - Associazione Nazionale Cacciatori,
Associazione Italcaccia Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentati e difesi dall'avvocato Alfio Barbagallo, con domicilio digitale come
da PEC da Registri di Giustizia;
Federazione Italiana della Caccia - Consiglio Regionale della Sicilia, in persona del
L.R.P.T., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
dagli avvocati Accursio Gagliano, Accursio Augello, con domicilio digitale come
da PEC da Registri di Giustizia;
Unione Associazioni Venatorie Siciliane - Un.A.Ve.S, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Girolamo Rubino,
Massimiliano Valenza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del decreto dell'Assessore dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca
Mediterranea n. 31/GAB del 26 giugno 2023 e relativi allegati, incluso il calendario
venatorio;
quanto ai motivi aggiunti depositati in data 25.09.2023,
del d.a. n. 1092 del 14 settembre 2023 e del d.a. n. 1153 del 22 settembre 2023;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Wwf Italia il 7/12/2023:
del D.A. n. 1480/SRT-S3 del 16 novembre 2023 dell’Assessore dell'Agricoltura,
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana,
pubblicato in pari data sul sito web istituzionale dell’Assessorato, avente ad oggetto
N. 01243/2023 REG.RIC.
“CALENDARIO VENATORIO 2023-2024 – RIPRESA DELL'ATTIVITÀ
VENATORIA” che in sostituzione integrale del decreto assessoriale 16 novembre
2023, n. 1461 SRT-S3, e revocando il D.A. n.1422 SRT-S3 del 13/11/2023,
dispone:
a) l'integrazione del Decreto Assessoriale 26 giugno 2023, n. 31/GAB di
approvazione dell'esercizio venatorio di cui al Calendario Venatorio 2023-2024,
modificato con D.A. n. 1153 SRT-S3 del 22.9.2023, in ottemperanza a quanto
statuito dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia Sezione, con
Ordinanza Collegiale n. 512 del 21/09/2023;
b) l'autorizzazione dell'esercizio venatorio di cui ai Decreti Assessoriali n. 116 del
20.9.2023; n. 117 del 20.9.2023; n. 118 del 20.9.2023; n. 119 del 20.9.2023; n. 120
del 20.9.2023; n.122 del 20.9.2023; n.123 del 20.9.2023; n.124 del 20.9.2023, di
regolamentazione dell’esercizio venatorio nei Siti Natura 2000, “ai sensi del
decreto assessoriale 26 giugno 2023, n. 31/GAB, come successivamente modificato
e come integrato dal presente decreto”;
c) l'autorizzazione dell'esercizio venatorio di cui ai Decreti Assessoriali n. 1092
SRT-S3 del 14/09/2023 e n. 1095 SRT-S3 del 16/09/2023, di regolamentazione del
prelievo venatorio del Coniglio selvatico per la stagione venatoria 2023-2024 “ai
sensi del decreto assessoriale 26 giugno 2023, n. 31/GAB, come successivamente
modificato e come integrato dal presente decreto”;
d) l'autorizzazione dell'esercizio venatorio di cui al Decreto Assessoriale n.1291
SRT-S3 del 18.10.2023 con il quale è stato regolamentato il prelievo venatorio
sperimentale della Lepre italica per la stagione venatoria 2023-2024, “ai sensi del
decreto assessoriale 26 giugno 2023, n. 31/GAB, come successivamente modificato
e come integrato dal presente decreto”;
e) che “la disciplina venatoria rimane complessivamente invariata”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi
N. 01243/2023 REG.RIC.
dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Rilevato che questa Sezione, con ordinanza cautelare n. 512/2023, ha in parte
accolto ed in parte respinto l’istanza cautelare;
- che, in sede di appello avverso la predetta ordinanza, il Consiglio di giustizia
amministrativa, con ordinanza n. 365/2023, riqualificando l’azione proposta in
primo grado dalle associazioni ricorrenti, sospendeva il decreto impugnato ed
ordinava all’Amministrazione di provvedere sull’istanza proposta dalle associazioni
ricorrenti in data 18.08.2023, limitatamente ai punti a) e c) dell’istanza in parola;
- che l’Amministrazione, in esecuzione della predetta ordinanza, adottava l’atto in
epigrafe, impugnato dalle associazioni ricorrenti con ricorso per motivi aggiunti
depositato in data 7.12.2023;
- che le associazioni ricorrenti hanno chiesto l’annullamento dell’atto in questione
nelle parti in cui:
a) autorizza l’apertura anticipata della stagione venatoria (c.d. “preapertura”) nei
giorni 2, 3, 6, 9 e 10 settembre 2023;
b) autorizza l’apertura generale della stagione venatoria a far data dal 17 settembre
anziché dal 1° ottobre 2023;
c) autorizza il prelievo venatorio della Tortora selvatica per la corrente stagione
venatoria 2023-24;
d) autorizza il prelievo venatorio del Coniglio selvatico per la corrente stagione
venatoria 2023-24;
e) autorizza il prelievo venatorio del Cinghiale dal 17 settembre 2023 al 30 ottobre
2023;
f) posticipa la chiusura della caccia alla Beccaccia al 31 gennaio 2024 anziché al 31
dicembre 2023;
g) autorizza l’attività di allenamento e di addestramento dei cani da caccia sin dal
21 agosto 2023;
h) autorizza l'utilizzo a fini venatori della Starna (Perdix perdix) nelle Aziende
Agro-Venatorie ed esclude l'applicazione dei limiti di carniere agli abbattimenti di
N. 01243/2023 REG.RIC.
Fagiano e Starna in tali Aziende;
- che le associazioni ricorrenti hanno anche chiesto la sospensione dell’atto in
questione, anche con decreto ex art. 56 c.p.a.;
- che l’istanza cautelare appare, prima facie, inammissibile per carenza di interesse
limitatamente ai punti a), b), e) e g), atteso che i termini previsti per tali attività
sono ormai scaduti;
- che, comunque, come rilevato dall’associazione controinteressata, l’istanza
cautelare appare prima facie – e salve le più approfondite valutazioni proprie della
trattazione collegiale – inammissibile anche quanto agli altri punti, atteso che le
associazioni ricorrenti ripropongono, nel ricorso per motivi aggiunti depositato in
data 7.12.2023, censure già proposte col ricorso introduttivo e con quello per
motivi aggiunti depositati in data 25.09.2023, su cui il Collegio si è già
pronunciato;
- che, pertanto, le associazioni ricorrenti sembrano, prima facie, domandare una
sorta di revisione di quanto già disposto da questa Sezione con ordinanza n.
512/2023;
- che, dunque, appare al caso di specie applicabile il principio in forza del quale “si
deve ritenere non ammesso il rimedio di una pronuncia cautelare monocratica che
riesamini un provvedimento cautelare collegiale all'interno del medesimo grado di
giudizio, perché non espressamente previsto e contrario al sistema dei rimedi nel
processo amministrativo” (Cons. giust. amm. Sicilia, 27/08/2019, n. 780);
- che, pertanto, l’istanza cautelare è inammissibile;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l’istanza cautelare di cui all’art. 56 c.p.a.;
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 10 gennaio 2024.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la
Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Palermo il giorno 8 dicembre 2023.
N. 01243/2023 REG.RIC.
Il Presidente
Guglielmo Passarelli Di Napoli

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