Valutazione di incidenza
 

Consiglio Siciliano

L Associazione vicina ai Cacciatori

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

25 AGOSTO 2011 - LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Pubblichiamo il DDG 629 del Dirigente Generale dell'Assessorato Territorio e Ambiente che contiene la Valutazione di Incidenza Ambientale sul Calendario Venatorio 2011/2012. Vi sono alcune "stranezze" che balzano agli occhi e di cui stiamo valutando alcune azioni atte a dirimerle.

Queste le prescrizioni:

ART. 1- le premesse fanno parte integrante del presente Decreto;

ART. 2- il presente Decreto esclude l’attività venatoria alle aree discendenti dall’applicazione delle norme nazionali e regionali (Valichi montani, Parchi, Riserve naturali, Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica, Zone cinologiche di tipo “A” e “B”, Zone del Demanio Forestale, Fondi chiusi ai sensi dell’art. 24 della L.R. 33/97, Centri ed Allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento, Zone del Demanio Forestale, Fondi chiusi, Soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco ecc.) oltrechè all’interno delle aree della Rete Natura 2000 ed attorno alle stesse per una fascia buffer di almeno 200
metri,

ART. 3- dovranno essere adeguati i divieti ed i limiti di pratica dell’attività venatoria previsti nella proposta di calendario venatorio 2011 – 2012 al regime vincolistico, ove maggiormente restrittivo, della proposta di Piano (PRFV);

ART. 4- nel Calendario oggetto del presente Decreto dovranno eseere inserite, ove non specificatamente indicate, le misure di mitigazione previste dalla relativa Relazione di Valutazione di Incidenza;

ART. 5- dovrà essere attuato l’aggiornamento delle aree in cui sono state istituite le nuove zone cinologiche non indicate all’interno del calendario ricadenti nel territorio di Mazzarrà (ME) di Canicattì (AG);

ART. 6- la caccia nelle isole minori è limitata ai soli cacciatori residenti ed eventualmente ammessi, in relazione alla densità venatoria;

ART. 7- in attesa di definire la fenologia delle specie, è vietata la caccia prima del 1 ottobre 2011 nella Rotta di Migrazione Monti di Santa Ninfa – dorsale di Poggioreale – Z.P.S. Grotta di Entella individuata nel Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa”;

ART. 8- vengono stabilite le seguenti limitazioni per singola specie:

la caccia alla Lepre italica (Lepus corsicanus) è ammessa per un numero massimo di prelievo pari a un capo stagionale per cacciatore, il quale dovrà essere obligato alla comunicazione della avvenuta cattura con la predisposizione della relativa scheda di prelievo da inviare, ai fini della vigilanza, alle Ripartizioni Faunistiche territorialmente competenti ; la caccia per Quaglia, Tordo bottaccio, Tordo sassello e Cesena è consentita nel periodo compreso tra il 1 ottobre 2011 ed il 10 gennaio 2012; il termine della caccia alla Beccaccia è fissato al 31 dicembre 2011; le giornate di caccia alla Tortore duranmte la preapertura sono ridotte a tre; i limiti massimi di carniere per Codone, Pavoncella, Tortora e Quaglia sono fissati in 5 esemplari giornalieri con un massimo di 25 capi stagionali;
è vietata la caccia alla Moretta in tutto il territorio regionale, per non ingenerare confusione con la Moretta tabaccata;

ART. 9- al fine di favorire l’insediamento dell’Anatra marmorizzata, negli ATC in cui è segnalata
tale specie, dovrà esseere posticipata l’apertura della caccia agli anatidi alla fine di ottobre;

ART. 10- dovranno inoltre rispettarsi le seguenti prescrizioni:

è fatto divieto di uso del Fagiano, specie non presente sul territorio siciliano allo stato selvatico, all’interno delle aziende faunistco – venatorie, nel rispetto del divieto di immissione di cui all’art. 12 del DPR 357/97 e smi ;
l’allenamento e l’addestramento dei cani è ammesso limitatamente alle aree in cui è consentito l’esercizio venatorio;
per le zone umide e lungo i corsi d’acqua e per una fascia di 150 metri dalle sponde è vietato l’uso dei pallini di piombo; è fatto divieto di utilizzare imbarcazioni o natanti di qualunque genere per disturbare o fare involare o radunare gli uccelli acquatici, finalizzato all’abbattimento, ciò al fine di
evitare i potenziali impatti sulla fauna tutelata che potrebbe essere confusa dai cacciatori nella specie di appartenenza; dovranno essere rispettati i criteri minimi per le ZPS (DM 17 ottobre 2007) anche alle
porzioni di IBA attualmente non rientranti in ZPS;

ART. 11- con l’approvazione definitiva del calendario, dovrà essere specificato chiaramente che
in fase di preapertura vale il criterio di reciprocità per l’accesso dei cacciatori extraregione, solo se provenienti da altre regioni in cui è vigente la disposizione di preapertura;

ART. 11- Il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini della Valutazione di incidenza del Calendario Venatorio 2011/2012 solo per le previsioni indicate negli elaborati presentati. Eventuali modifiche al Calendario dovranno essere preventivamente comunicate al Servizio 1 VAS-VIA dell’ARTA Sicilia (DRA);

ART. 12 Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana.

Palermo, 04.08.2011

Il Dirigente del Servizio 1 VAS-VIA
(Natale Zuccarello)


firmato

Il Dirigente del Servizio Patrimonio
Naturale UO S4.3
(Marcello Panzica La Manna)


firmato

Il Dirigente Generale
(Giovanni Arnone)

firmato

leggi il decreto

You are here