Art. 11, comma 21 e 22 – Le disposizioni in questione riproducono per la stagione venatoria 2012-2013 quanto previsto dall’art. 3 della L.R. 19/2011 con l’omissione della previsione per le aree all’interno dei siti “Natura 2000” del rispetto delle indicazioni contenute nei piani di gestione degli stessi e delle preventive valutazioni di incidenza di cui agli articoli 4 e 5 D.P.R. n. 357/1992 e s.m.i. Le norme in questione, escludendo la prescritta procedura di valutazione di incidenza ambientale, sono da ritenersi, non solo contrastanti con le direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, ma anche trasgressive della normativa statale di attuazione di quest’ultime. Esse violano pertanto gli articoli 9, 11, 97 e 117 1° e 2° comma lett. s) della Costituzione.
Le nostre perplessità, enunciate nel comunicato pubblicato nel ns. sito, non erano campate in aria.